CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 dicembre 2025
Cassazione n. 18040/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/12/2025 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa all'udienza del 18 dicembre 2025 la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla individuazione dei beni da sottoporre a confisca per equivalente fino alla concorrenza della somma di 160.000,00 euro tra quelli in sequestro e alla restituzione di quelli eccedenti tale valore, ritenendo che tale competenza sia da attribuire al Pubblico ministero. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna, deducendo, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di disposizioni di legge processuale e la manifesta illogicità della motivazione, sulla base del rilievo che la individuazione, tra i beni in sequestro, di quelli di cui disporre la confisca costituisce attribuzione tipica del giudice dell'esecuzione, a norma degli artt. 666 e 676 cod. proc. pen., da individuare, nel caso in esame, nella Corte d'appello di Bologna, con la conseguente erroneità della affermazione della spettanza di tale attribuzione al Pubblico ministero, che determinerebbe anche una violazione del diritto di difesa dei controinteressati, impossibilitati a contraddire in ordine a un eventuale provvedimento del Pubblico ministero e ad opporvisi. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata a cagione della sua abnormità. 4. Con atto del 12 marzo 2026 il Procuratore generale ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per avere la Corte d'appello di Bologna, in data 20 gennaio 2026, revocato l'ordinanza impugnata, con il conseguente venir meno dell'interesse all'impugnazione. 5. Con memoria del 23 marzo 2026 i controinteressati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato copia dell'ordinanza di revoca del provvedimento impugnato, dando atto anch'essi del venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per effetto della sopravvenuta rinuncia al ricorso da parte del Pubblico ministero ricorrente, giustificata dalla revoca del provvedimento impugnato e del conseguente venir meno dell'interesse all'impugnazione dallo stesso proposta, sottolineato anche dai controinteressati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, peraltro giustificata dal venir meno dell'interesse alla impugnazione per essere stato revocato il provvedimento impugnato, non consegue la condanna alle spese del procedimento, prevista dall'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., solo per le parti private (cfr. Sez. 4, n. 31812 del 08/02/2023, Scrima, Rv. 284852 - 01). P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] denteGioniii [OSCURATO:PERSONA], 2 0 MAG. 2026 3