CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trento, all'esito di giudizio abbreviato, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento del 15 giugno 2019 - che lo condannava alla pena di anni sei di reclusione in relazione a cinque episodi di cessione di stupefacenti (hashish ed eroina) tra il 31 luglio 2017 e il 28 novembre 2017 - ritenuta la continuazione tra i reati contestati all'imputato con i reati giudicati con sentenza del G.u.p. di Trento del 13 gennaio 2020, definitiva il 25 gennaio 2020, ritenuti più gravi quelli giudicati con la suddetta decisione, ha rideterminato la pena complessivamente inflitta in anni 5 di reclusione ed euro 17.000 di multa. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Ufua, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1.Con il primo motivo lamenta violazione di legge per mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. I quantitativi di sostanza stupefacente, le modalità della condotta, la personalità del soggetto rendono chiaramente identificabile il prevenuto come l'ultimo anello della catena dello spaccio. La sentenza impugnata, senza considerare in alcun modo la consistenza dei singoli episodi di spaccio, esclude che i fatti integrino il reato di cui al comma 5 del suindicato d.P.R., esclusivamente sulla scorta della connessione degli episodi in contestazione in un arco temporale limitato e di ritenuti significativi quantitativi di sostanza stupefacente, senza però specificare per quali ragioni essi debbano essere ritenuti significativi. 2.2. Con il secondo motivo, assume la violazione della legge processuale per avere riconosciuto la Corte territoriale il vincolo della continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli della sentenza di applicazione pena emessa dal G.u.p. di Trento in data 13/01/2020, irrevocabile il 25/01/2020, in assenza di richiesta della difesa - che poteva avere, se del caso, interesse a proporre la questione in sede esecutiva - ma del solo Procuratore Generale. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione della legge penale per mancata specificazione degli aumenti a titolo di continuazione per i singoli reati satelliti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo è generico. Il ricorrente insiste, con argomentazioni di merito, nel sostenere il dovuto riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90, per contro denegata dalla Corte territoriale con un percorso argomentativo completo e non illogico, in virtù dei parametri di riferimento quali il tenore della sostanza stupefacente trattata e il ruolo svolto dal prevenuto, non trovando riscontro l'affermazione difensiva dell'indeterminatezza e della pretesa modicità dei quantitativi oggetto di contestazione, essendo stato trovato Ufua, in occasione dell'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in possesso di 49 grammi lordi di eroina.3. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse in capo a Ufua a censurare l'avvenuto riconoscimento dell'istituto della continuazione. 3.1. Occorre premettere che l'interesse ad impugnare richiamato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. Unite, n. 6203 del 11 maggio 1993, Amato, Rv. 193743; Sez. Unite n. 42 del 13/12/95, Timpani, Rv. 203093; Sez. 1, n. 47496 del 17/10/2003, Donnarumma, Rv. 226466; Sez. Unite, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815). In altre parole, l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire - dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato - un concreto vantaggio. 3.2. Nel caso di specie, è di tutta evidenza come l'odierno ricorrente non trarrebbe vantaggio alcuno dall'annullamento della sentenza nella parte in cui riconosce la continuazione con altro reato giudicato con sentenza divenuta irrevocabile (che dà luogo ad un trattamento sanzionatorio di maggior favore, in assenza del quale troverebbe applicazione il criterio del cumulo materiale) e, per tale ragione, il motivo è inammissibile per carenza di interesse. 4. Quanto al terzo motivo, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Tale obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati; che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. L'onere motivazionale è stato, pertanto, implicitamente assolto, in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato già giudicato. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa de