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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28130/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; # [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 4 ottobre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviai:o, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquermale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta il mancato assolvimento, da parte del giudice del merito, dello specifico onere motivazionale previsto ai fini dell'applicazione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto omette di confrontarsi con quanto affermato dalla Corte territoriale la quale, al contrario, ha ineccepibilmente valorizzato, nel ritenere sussistenti i presupposti dell'aggravante in oggetto, non solo i precedenti a carico dell'imputato, ma anche l'elevato capacità criminale dimostrata dall'imputato con il nuovo reato; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, per effetto dell'applicazione delle aggravanti ad effetto speciale e della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, la pena edittale è superiore al limite fissato dall'art. 131-bis cod. pen., che a tal fine espressamente esclude la rilevanza dell'esito del giudizio di bilanciamento; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; # [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 4 ottobre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviai:o, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquermale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta il mancato assolvimento, da parte del giudice del merito, dello specifico onere motivazionale previsto ai fini dell'applicazione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto omette di confrontarsi con quanto affermato dalla Corte territoriale la quale, al contrario, ha ineccepibilmente valorizzato, nel ritenere sussistenti i presupposti dell'aggravante in oggetto, non solo i precedenti a carico dell'imputato, ma anche l'elevato capacità criminale dimostrata dall'imputato con il nuovo reato; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, per effetto dell'applicazione delle aggravanti ad effetto speciale e della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, la pena edittale è superiore al limite fissato dall'art. 131-bis cod. pen., che a tal fine espressamente esclude la rilevanza dell'esito del giudizio di bilanciamento; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 28130/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris