CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 febbraio 2022
Cassazione n. 11543/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] P.C.N. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi integralmente alla requisitoria già versata in atti. i [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 17 gennaio 2019, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo del 15 dicembre 2017, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali, aggravate dall'uso di arma, e minacce in danno di [OSCURATO:PERSONA], oltre statuizioni accessorie. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione, sub specie di travisamento della prova, per avere le conformi sentenze di merito utilizzato un'informazione, invece insussistente, reputata decisiva al fine di escludere la causa di giustificazione della legittima difesa, prospettata dal ricorrente, negando che la persona offesa Tironi impugnasse un macete, rivolto verso l'imputato, alla stregua delle lesioni riportate dal Carenini, in tal modo introducendo un fatto non contestato al Tironi - imputato di lesioni in danno dello stesso Carenini, cagionate impugnando un bastone - né riferito da fonti testimoniali e dallo stesso decisivo ricorrente, con conseguente disarticolazione del ragionamento giustificativo dell'esclusione dell'invocata scriminante. 2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto alla ricostruzione di un'aggressione unilaterale, portata dal Carenini in danno del Tironi, risultando sul punto travisatele le deposizioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno, invece, ricostruito la contesa in termini di reciprocità. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 30 dicembre 2021, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa il 19 febbraio 2022, il difensore ha depositato atto di remissione di querela e relativa accettazione, con rinuncia della persona offesa alla costituzione di parte civile ed ha chiesto emettersi declaratoria di prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti civili per rinuncia alla costituzione di parte civile e, agli effetti penali, per intervenuta prescrizione dei reati. 1.L'estinzione del rapporto giuridico processuale incidentale, correlato alla revoca della costituzione di parte civile, determina l'annullamento senza rinvio del relativo capo della sentenza impugnata. 1.1. In caso di revoca della costituzione di parte civile nel giudizio di legittimità, invero, la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall'imputato, deve rilevare, anche d'ufficio, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute (Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, Scozzafava, Rv. 275195; N. 43311 del 2015 Rv. 265250). In particolare, l'ammissibilità del rilievo d'ufficio della causa estintiva correlata alla rinuncia consegue alla stessa lettera della legge, atteso che, in caso di revoca, cessano gli effetti della costituzione di parte civile per sopravvenuta carenza di interesse (art.76, secondo comma cod. proc. pen.), con caducazione della condanna risarcitoria sottesa all'iniziativa processuale della parte offesa. 1.2. Nella fattispecie all'odierno vaglio, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato - nel verbale di accettazione di remissione di querela in data 15 gennaio 2022 presso la Sezione di P.G. della ,Procura della Repubblica di Bergamo - di revocare la costituzione di parte civile; sicchè, seppur l'atto abdicativo dell'istanza di punizione non dispiega effetti sulla procedibilità, in presenza di reati aggravati procedibili ex officio, la dichiarazione di rinuncia all'azione civile resa dalla parte interessata manifesta la sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente caducazione della condizione dell'azione civile nel giudizio penale ed estinzione del correlato rapporto giuridico processuale. Il capo della sentenza relativo alle statuizioni civili deve essere, pertanto, annullato senza rinvio. 2. Il ricorso proposto dall'imputato supera il vaglio di ammissibilità ed impone, pertanto, il rilievo dell'estinzione per prescrizione dei reati contestati. 2.1. Il dedotto travisamento della prova in ordine alle modalità offensive della condotta posta in essere in danno del ricorrente dal Tironi, al medesimo contestata ai capi 3) e 4) della rubrica, trova fondamento nel testo della sentenza impugnata, laddove s'appalesa evidente la sovrapposizione tra lo strumento (un'ascia) utilizzato a fini minatori e quello, invece, impiegato (un bastone) per colpire il Carenini, come peraltro esplicitato nella contestazione. Siffatta commistione, sebbene non evidenzi prima facie un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), s'appalesa senz'altro idoneo ad incidere sul limite della proporzione dell'invocata scriminante, rendendo non manifestamento infondato il ricorso ed imponendo, di conseguenza, il rilievo della sopravvenuta causa estintiva, essendo maturato il 10 dicembre 2020 il termine di prescrizione dei reati. 2.2. La revoca delle statuizioni civili, conseguenti all'abdicazione alla relativa azione della parte legittimata, esonera questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - 01; Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870, in motivazione; Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228, in motivazione) dall'ulteriore disamina dei motivi di impugnazione, non ravvisandosi, con la necessaria evidenza, cause che impongono il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 2009, Rv. 244274, cit.). 3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, integralmente annullata senza rinvio, con la formula di cui al dispositivo. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili. Così decis