CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 44187/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo ha chiesto, previo accoglimento del terzo motivo di ricorso, léannullamento senza rinvio e lé.eliminazione della pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui allé.art. 612, comma 2, cod. pen. e léinammissibilità nel resto; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza, in data 16 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di Messina aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentato incendio, resistenza a pubblico u'fficiale e minaccia aggravata e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. 1.1. Secondo la convergente ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato si trovava all'interno del bar di una stazione carburante e, a seguito-del suo atteggiamento molesto nei riguardi della barista [OSCURATO:PERSONA] e di altri avventori del locale, era stato invitato a uscire. Successivamente veniva raggiunto da due uomini, [OSCURATO:PERSONA] - fidanzato della Nicotra - e [OSCURATO:PERSONA], che lo percuotevano, così provocandogli lesioni giudicate guaribili in 25 giorni. L'aggredito li minacciava inseguendoli con un'ascia. Quindi, allontanatosi momentaneamente da detto luogo, vi faceva ritorno e versava del liquido infiammabile nei pressi delle colonnine della distribuzione di carburante, tentando di appiccare il fuoco con un accendino, non riuscendovi per l'intervento dei militari dell'Arma sopraggiunti. 1.2. La Corte ha disatteso i motivi di gravame, finalizzati a prospettare letture alternative delle risultanze di prova valorizzate dal primo giudice a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Per quanto qui d'interesse, ha escluso che potesse essere ritenuta sussistere l'attenuante della provocazione richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, pur non richiedendosi i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, detta attenuante non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira e valorizzando la sconsiderata reazione di Sterrantino che, pur se percosso, ha dapprima inseguito gli autori impugnando un'ascia e poi ha tentato di appiccare un pericoloso incendio. Inoltre ha rimarcato che l'azione violenta dei suoi aggressori aveva trovato origine in un comportamento molesto dello stesso Sterrantino che, pertanto, non poteva invocare la diminuente della provocazione. Ha, infine, confermato la dosimetria della pena inflitta dal Giudice di primo grado, che ha ritenuto congrua anche con riferimento agli aumenti ai sensi dell'art. 81 cod. pen., non mancando di rilevare l'errore di calcolo commesso dal Tribunale nella indicazione della pena in dispositivo, non emendabile in difetto di impugnazione da parte della Pubblica accusa. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione e deduce tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen. e vizio di motivazione in punto di diniego dell'attenuante della provocazione limitatamente alla minaccia di cui al capo E). Rileva il ricorrente come la motivazione con la quale la Corte ha escluso l'attenuante sconti il limite di una valutazione "cumulativa" dei reati commessi dall'imputato e unificati per continuazione. La partita considerazione del reato di minaccia con l'ascia, che seguì immediatamente l'aggressione da parte di Cernu.to e Davì, avrebbe imposto una verifica dell'elemento della macroscopica sproporzione con quest'ultima condotta. Così come la Corte non si è avveduta che la pregressa condotta molesta fu posta in essere dall'imputato nei riguardi di persone diverse da quelle che l'aggredirono. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in punto di omessa estensione delle circostanze attenuanti generiche ai reati satellite. La Corte di appello non ha risposto alla specifica doglianza, contenuta nei motivi di appello, incentrata sull'opportunità di considerare l'incidenza delle attenuanti generiche, riconosciute per un fattore di natura soggettiva anche nella determinazione del quantum di pena per i singoli reati satellite. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 81 cod. pen. Posto che le circostanze attenuanti generiche, per quanto argomentato nel secondo motivo di ricorso, devono intendersi riferite a tutti i reati, è errata la conferma della pena di quattro mesi di reclusione per il reato di minaccia che, ove non aggravata, è punita con la sola pena della multa. 2.4. Con successiva memoria, il difensore ha ribadito i motivi sopra riportati. 3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 3 maggio 2023, ha chiesto, previo accoglimento del terzo motivo di ricorso, l'annullamento senza rinvio e l'eliminazione della pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. e l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono. 2. Il primo motivo relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione è da rigettare. 2.1. Va ribadito, infatti, sul tema che, in ordine all'attenuante della provocazione di cui all'art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen., ai fini della sua configurabilità si richiede il riscontro: a) dello stato d'ira, costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il fatto ingiusto altrui; b) poi, del fatto ingiusto altrui, elemento che deve essere caratterizzato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico, non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità individuale; c) infine, del rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra il fatto ingiusto e lo stato d'ira, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile la persistenza della derivazione causale, descrittivamente indicata come "una qualche adeguatezza" tra l'una e l'altra condotta (v., fra le altre, Sez. 1, n. 4780 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454; (Sez. 1, n. 5056 del 08/11/2011, dep. 2012, Ndoj, Rv. 251833). Va, in particolare, rimarcato l'orientamento, qui condiviso e già affermatosi da tempo, secondo il quale "la proporzione tra fatto ingiusto e reazione non costituisce un elemento richiesto dalla legge per il riconoscimento della circostanza attenuante comune della provocazione. Tuttavia la proporzione medesima può assumere rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'attenuante, quando essa sia di così notevole entità da escludere in concreto la stessa sussistenza del nesso caúsale tra fatto provocatorio e reazione. In tal caso il fatto provocatorio diventa una mera occasione della reazione, la quale in effetti, trova origine e spiegazione in altre ragioni inerenti essenzialmente alla personalità dell'agente" (v. Sez. 1, n. 7486 del 07/08/1984, Valenti, Rv. 165718). Per tale ragione, se per la sussistenza della circostanza attenuante della provocazione non è richiesta una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessaria una relazione definibile di adeguatezza della risposta rispetto alla gravità del fatto ingiusto, occorrendo un nesso causale tra il secondo e la prima che va escluso in presenza di una sproporzione molto consistente, così da far scadere l'antecedente fattuale a mera occasione del dispiegamento del fatto violento successivo (cfr. anche Sez. 1, n. 1214 del 06/11/2008, dep. 2009, Sanchez, Rv. 242622). E' pertanto corretto specificare che "per quanto i criteri di adeguatezza e proporzione tra fatto ingiusto e reazione non siano propri della circostanza in esame, ciò nonostante un'evidente e macroscopica differenza tra tali termini a raffronto induce a ritenere che non sia lo stato d'ira prodotto dal fatto altrui a scatenare la reazione lesiva, quanto altri sentimenti, quali la vendetta, il malanimo, il desiderio di sopraffazione, con esclusione quindi del necessario nesso di causalità, rappresentando l'offesa precedente soltanto l'occasione per estrinsecare impulsi violenti" (v. Sez. 1, n. 12816 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], n. m.). 2.3. Tenuto conto dei principi di diritto appena richiamati, nel caso in esame la Corte d'appello ha ben specificato che la reazione dello Sterrantino è stata sproporzionata ed eccessiva perché, come reazione alle botte ricevute comunque riconducibili al suo precedente atteggiamento molesto, egli ha inseguito chi lo aveva picchiato con un'ascia, rischiando di provocare lesioni che avrebbero provocare anche la morte del soggetto colpito e, subito dopo, ha cercato di dar fuoco al distributore di benzina con l'ulteriore rischio di cagionare un incendio di vaste proporzioni che avrebbe coinvolto persone estranee all'invocata provocazione. Dal che la correttezza della decisione impugnata sul punto. 3. La doglianza relativa alla mancata considerazione della diminuzione della pena per i reati satellittconsiderati in continuazione non risulta fondata. 3.1. La Corte d'appello sul punto ha dato atto che, se fosse stata applicata la pena per i reati satellittsecondo il calcolo riportato nella sentenza di primo grado - salvo quanto si avrà modo di specificare rispetto al terzo motivo di ricorso - la pena finale sarebbe stata più elevata di quella effettivamente comminata. La dichiarazione di congruità affermata dai giudici d'appello deve quindi essere intesa nel senso che le attenuanti generiche sono state considerate anche per i reati satellite sia pure non nella loro massima estensione. 4. Il terzo motivo di ricorso è, invece, fondato e meritevole di accoglimento. 4.1. Ritiene il Collegio di condividere il principio affermato in sede di legittimità (Sez. 4 del 08/07/2021, Pietta, Rv. 282050; Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562; Sez. 2, n. 10995 del 13/2/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272375), secondo cui, ravvisata la continuazione tra più reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri "oggettivi" o "soggettivi" previsti dall'art. 133 cod. pen., sicché se la concessione richiama elementi di fatto di natura oggettiva l'applicazione sarà riferita allo specifico fatto reato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, l'applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione. Nel caso in esame, il riferimento operato dai Giudici di merito alla «leale condotta processuale e alla personalità ricavabile dal certificato del casellario», denota una marcata valorizzazione dei parametri di natura "soggettiva" e, quindi, la concessione delle attenuanti generiche deve ritenersi estesa anche al reato-satellite di minaccia, contestato al capo E). Se così è, l'aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen., parametrato dai Giudici di merito nella misura di quattro mesi di reclusione, con riferimento al capo E), divenuto punibile con la pena della multa per effetto della suindicata estensione delle circostanze attenuanti generiche, non è rispettoso del principio espresso da Sez. U, n. 8667, del 12/02/2019, Giglia, Rv. 275881. Le Sezioni Unite di questa Corte, invero, in caso di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee, sia nel genere sia nella specie, per cui sia riconosciuto il vincolo della continuazione, hanno statuito che l'aumento di pena per il reato-satellite deve essere effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato-satellite, e dunque l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen.; salvo restando che, per effetto della conversione, non potrà in alcun caso applicarsi a titolo di aumento per la continuazione una pena superiore al massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia e altro, Rv. 273751). Nella motivazione della decisione, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che, "per realizzare il rispetto del genere della pena prevista per il reato satellite facendo applicazione di tale metodo di computo (...) l'aumento debba effettuarsi, come auspicato anche in dottrina, in due fasi, dapprima sub specie di pena detentiva sulla pena detentiva del reato base, e, in seconda battuta, mediante ragguaglio a pena pecuniaria, ex art. 135 cod. pen., di tale aumento». Più precisamente, se - come nel caso che ci occupa - il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite soltanto con pena pecuniaria, l'aumento di pena per quest'ultimo, da effettuarsi sulla pena detentiva, va ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 cod. pen.". A tali coordinate ermeneutiche non si armonizza la decisione in verifica, in punto di commisurazione della pena nei confronti del ricorrente là dove la pena è stata dte,terminata prevedendo, sul più grave reato di cui al capo D), il medesimo aumento di tre mesWeclusione ed euro 100 di multa per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. che, dunque, quanto al genere di pena, si appalesa disallineato rispetto ai principi sopra illustrati. Rileva, invero, il Collegio come già con il solo ragguaglio ai sensi dell'art. 135 cod. pen. dell'aumento di pena (quattro mesi di reclusione) stabilito dal Giudice per le indagini preliminari e confermato dalla Corte distrettuale - in ossequio alla regola fissata dalle Sezioni Unite nella sentenza "Giglia" per la seconda "fase" di determinazione della pena per il reato continuato - comporterebbe l'inaccettabile risultato di applicare una pena a titolo di aumento per la continuazione di gran lunga più elevata del massimo della pena comminato dalla legge per il medesimo reato-satellite, essendo il reato di cui all'art. 612 cod. pen. punito con la multa fino a euro 1.032. Risultato non solo irragionevole e contrastante con la ratio dell'istituto della continuazione - che, giova rammentare, è tesa a consentire, mediante una fictio iuris, l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole nei confronti dell'imputato, in una chiara prospettiva di favor rei -, ma anche "illegale", in quanto comportante l'applicazione di una sanzione più elevata di quella prevista nel massimo dalla norma incriminatrice del codice penale per quel reato. Ciò detto la pena per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen., capo d) dell'imputazione, deve essere rideterminata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., in giorni quattro di reclusione. 5. Dalle considerazioni che precedono deriva l'accoglimento del terzo motivo ricorso, rigettati gli altri due, con l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni uno,