CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09708/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
depositata il31 luglio 2021, notificata il 31 agosto 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dal ConsigliereRaffaella [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato adue motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che - in sede diriassunzione, dopo l’annullamento da parte di questa Suprema Corte dellaNumero registro generale 26281/2021Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 9708/2026sentenza n. 666/2021 della Corte distrettuale della stessa città - avevaData pubblicazione 15/04/2026parzialmente riformato la decisione del Tribunale locale. Quest’ultimo avevaaccolto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CiambraElio volta a ottenere l’annullamento del contratto di compravendita di unappezzamento di terreno, intercorso con la Fondazione, o in subordine la suarisoluzione. Il gravame della [OSCURATO:PERSONA] era stato accolto dallasentenza poi annullata dalla Suprema Corte. La Corte d’appello, in sede di rinvio,oltre a confermare la statuizione di primo grado circa la risoluzione del contratto,la restituzione del prezzo della compravendita con interessi e rivalutazione,aveva altresì disposto la condanna della Fondazione al pagamento dell’ulterioresomma di euro 5.810,00, oltre accessori, a titolo di interesse negativo.2. I controricorrenti sono rimasti intimati, nonostante la notifica tempestiva delricorso all’avv. [OSCURATO:PERSONA] (11 ottobre 2021).La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e il PubblicoMinistero non ha depositato conclusioni.All’esito della camera di consiglio il Collegio ha riservato il depositodell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente la Corte rileva che la parte ricorrente ha depositato richiesta- datata 15 dicembre 2025 - di non luogo a provvedere, dando atto che ilpresente procedimento “è un duplicato” di quello portante il n. 26219 del 2021,già deciso con ordinanza resa da questa Corte, Sezione 6-2, nella camera diconsiglio del 16 giugno 2022.La Corte, verificato che la pronuncia allegata all’istanza concerne effettivamenteil medesimo provvedimento impugnato e le medesime parti; preso atto dellarichiesta formulata, qualificabile come rinuncia al ricorso per cassazione; vistala procura speciale allegata al ricorso per cassazione, conforme a quanto previstodall’art. 390, comma 2, c.p.c., dichiara estinto il giudizio di legittimità.Nulla per le spese del giudizio, essendo i controricorrenti rimasti intimati.Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta nonè equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàNumero registro generale 26281/2021Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 9708/2026Data pubblicazione 15/04/2026dell’impugnazione, per cui la parte ricorrente non è tenuta a versare l’ulterioreimporto, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazionemedesima. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.Il Presidente