CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32881/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento del 20 gennaio 2026 il Tribunale di Sorveglianza diRoma ha dichiarato inammissibile con procedura de plano l’istanza introdotta daXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tesa ad ottenere la detenzione domiciliare speciale ocomunque un permesso premio.In motivazione si evidenzia che il XXXXXXXXX è detenuto per il reato di cuiall’art.609 bis cod.pen. e che non è decorso l’anno di osservazione dellapersonalità di cui all’art.4 bis comma 1 quater ord.pen. .2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Il ricorso è affidato a una duplice deduzione,espressa in termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.Secondo il ricorrente (che non contesta il dato della esecuzione in attoanche per il reato di cui all’art.609 bis cod.pen. commesso nel corso del 2014) ilprovvedimento non tiene conto delle allegazioni relative alle condizioni di salutedella moglie del Cherubini e alle correlate necessità di assistenza dei quattro figliminori (uno di età inferiore ad un anno).Era stata prodotta certificazione medica relativa alla sindrome ansioso-depressiva da cui è affetta la coniuge, del tutto ignorata dal Tribunale.Si evidenzia dunque la parziale valutazione della domanda e il contrastodella decisione con plurime decisioni in tema di detenzione domiciliare specialeemesse dalla Corte Costituzionale (da ultima sent. n.52 del 2025) ed incentratesulla necessità di tutela dello sviluppo psico-fisico dei minori.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.2. La decisione di inammissibilità de plano risulta possibile nei casi di mera«presa d’atto» della assenza di un presupposto di legge, fenomeno che nel casoin esame non può ritenersi sussistente.In particolare, se è vero che la disposizione di cui all’art. 4 bis comma 1quater richiede – in caso di esecuzione per il delitto di cui all’art.609 bis cod.pen.- in via generale per l’applicazione di misure alternative (o di permessi premio)l’avvenuta osservazione della personalità per un anno in istituto, è altrettantovero che la disposizione in parola può essere derogata nel particolare caso delladetenzione domiciliare speciale, in riferimento a quanto deciso dalla Corte Cost.nella decisione numero 52 del 2025 : la detenzione domiciliare speciale ex art.47-quinquies ord. pen., nel testo vigente a seguito della dichiarazione diillegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte cost. con sentenza n. 52 del2025, può essere concessa al padre detenuto in carcere solo se ricorrel'impossibilità della madre a prendersi cura della prole, condizione la quale, purnon dovendo essere assoluta, presuppone comunque l'esistenza di unasituazione, personale o ambientale, tale da determinare il rischio concreto per laprole di un grave "deficit" assistenziale sul piano psico-affettivo o di unairreversibile compromissione del processo evolutivo ed educativo della stessa, esempre che, inoltre, non sussista un'accertata pericolosità del richiedente ilbeneficio (così Sez. 5, n. 34049 del 12/09/2025, G., Rv. 288704 - 01).Va infatti evidenziato che già nei confronti delle madri detenute la stessaCorte cost. (sent. n.76 del 2017) ha rimosso il divieto di applicazione dellaparticolare misura alternativa di cui si discute in riferimento ai «delitti indicatinell’articolo 4 bis » e pertanto la decisione di cui sopra (n.52 del 2025) non hafatto altro che parificare la condizione del padre a quella della madre, lì dove lamadre sia «deceduta o impossibilitata» .E’ evidente, dunque, che la valutazione spettante al Tribunale diSorveglianza deve essere realizzata in modo ampio, partecipato e discrezionale(in rapporto alle condizioni della madre e alla compatibilità tra la detenzionedomiciliare e il livello di pericolosità del padre), il che esclude la possibilità ditrattazione de plano, così come è avvenuto.Va pertanto disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimentoimpugnato, con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alTribunale di sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.