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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2024

Cassazione n. 37842/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione postavbase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito corretti in diritto là dove la corte territoriale ha argomentato l'istituzione delle scritture contabili stante la prova dell'emissione delle fatture commerciali emesse nel 2014 relative a transazioni commerciali, attraverso l'accertamento nel cassetto fiscale, da cui l'occultamento delle stesse non rivenute in sede di verifica fiscale (cfr. pag. 3) in quanto il mancato rinvenimento della copia presso l'emittente è conseguente alla loro distruzione o omissione e il dolo del reato tenuto conto che per l'anno 2014 l'imputato non aveva presentato la dichiarazione Iva e ciò al fine di evadere l'imposta.

Ritenuto che il secondo motivo che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato è inammissibile essendo il reato di occultamento della documentazione contabile di natura permanente la cui consumazione inizia a decorrere al momento dell'accertamento in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicchè al tenuto conto del termine di prescrizione di dieci anni, il reato non si è ad oggi ancora prescritto.

Rilevato c pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA],2 . remstensore e.._t Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione postavbase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito corretti in diritto là dove la corte territoriale ha argomentato l'istituzione delle scritture contabili stante la prova dell'emissione delle fatture commerciali emesse nel 2014 relative a transazioni commerciali, attraverso l'accertamento nel cassetto fiscale, da cui l'occultamento delle stesse non rivenute in sede di verifica fiscale (cfr. pag. 3) in quanto il mancato rinvenimento della copia presso l'emittente è conseguente alla loro distruzione o omissione e il dolo del reato tenuto conto che per l'anno 2014 l'imputato non aveva presentato la dichiarazione Iva e ciò al fine di evadere l'imposta. Ritenuto che il secondo motivo che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato è inammissibile essendo il reato di occultamento della documentazione contabile di natura permanente la cui consumazione inizia a decorrere al momento dell'accertamento in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicchè al tenuto conto del termine di prescrizione di dieci anni, il reato non si è ad oggi ancora prescritto. Rilevato c pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA],2 . remstensore e.._t Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 37842/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris