CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06470/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 36439/23 Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è inammissibile perché ripetitivo della medesima censura già devoluta ai giudici del merito e da quei giudici disattesa in modo corretto e in ogni caso manifestamente infondata. La corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione dell'entità dell'imposta evasa e non versata (art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74) pari a C 373.610,00 di molto superiore alla soglia di punibilità (Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018 Rv. 276546 - 01; Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Rv. 278946 - 01). Rilevato che, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, sebbene acquisti rilievo, per effetto della novella dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023. Hu, Rv. 284497 - 01) e dunque sotto questo profilo la decisione è immune da censure, rilevando il Collegio che, quanto al caso in esame, il ricorrente non ha neppure allegato in che cosa si sostanzierebbe la condotta susseguente oggetto di valutazione, non essendo tale il mero rilievo di non avere commesso altri reati. Ritenuto infine che la sentenza impugnata abbia correttamente argomentato che il trattamento sanzionatorio e la tenuità dell'offesa soggiacciono a parametri di valutazione diversi (art. 133 comma 1 e 2 cod.pen. il trattamento sanzionatorio e art. 133 comma 1 cod.pen. la causa di non punibilità) sicché non è manifestamente illogico escludere la causa di non punibilità ex art 131 bis cod.pen. e la irrogazione di una pena nel minimo edittale. Rilevato che il ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos