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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024

Cassazione n. 46851/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del reato di ricettazione è aspecifico poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01), ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza furtiva rinvenuti nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pag. 1 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione degli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle circostanze attenuanti generiche, è in parte manifestamente infondato ed in parte non consentito in sede di legittimità; rilevato che correttamente è stata esclusa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in quanto il giudice di primo grado ha già tenuto conto del minimo valore della res ricettata ai fini della più favorevole qualificazione del fatto ex art. 648, comma secondo, cod. pen. (vedi pag. 1 della sentenza impugnata), in tal modo correttamente conformandosi all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, che il collegio condivide e ribadisce, per il quale la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione solo nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, poiché, ove (come nel caso di specie) il minimo danno patrimoniale sia stato valorizzato ai fini di tale ultimo giudizio, la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. risulta assorbita in quella (più favorevole, poiché comporta una maggiore riduzione di pena) speciale di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. (Sez.

U, n. 13330 del 26/04/1989, Beggio, Rv. 182221; Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673; Sez. 2, n. 22454 del 16/02/2022, Mykola, non massimata); rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 1 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 novembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del reato di ricettazione è aspecifico poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01), ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza furtiva rinvenuti nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pag. 1 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione degli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle circostanze attenuanti generiche, è in parte manifestamente infondato ed in parte non consentito in sede di legittimità; rilevato che correttamente è stata esclusa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in quanto il giudice di primo grado ha già tenuto conto del minimo valore della res ricettata ai fini della più favorevole qualificazione del fatto ex art. 648, comma secondo, cod. pen. (vedi pag. 1 della sentenza impugnata), in tal modo correttamente conformandosi all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, che il collegio condivide e ribadisce, per il quale la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione solo nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, poiché, ove (come nel caso di specie) il minimo danno patrimoniale sia stato valorizzato ai fini di tale ultimo giudizio, la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. risulta assorbita in quella (più favorevole, poiché comporta una maggiore riduzione di pena) speciale di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. (Sez. U, n. 13330 del 26/04/1989, Beggio, Rv. 182221; Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673; Sez. 2, n. 22454 del 16/02/2022, Mykola, non massimata); rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 1 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024
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