CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 settembre 1958
Cassazione n. 00379/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1958 avverso l'ordinanza del 03/04/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.ssa P. MASTROBERARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Milano ha respinto l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di remissione del debito in relazione alla cartella esattoriale 068 2019 00805674020130 per la somma di euro 286.709,08, relativa a spese processuali in relazione alla sentenza di condanna della Corte di appello di Milano n. 407 del 9 febbraio 2022. L'opponente percepisce una pensione di euro 3854 mensili ed ha lavorato continuativamente al 1977 al 2021, sicché è evidente che ha maturato un TFR considerevole. Il fatto che parte degli immobili siano di proprietà esclusiva della moglie non incide sulla significatività degli stessi in riferimento alla complessiva situazione economica del richiedente e sulle sue condizioni di vita, trattandosi di beni di sua proprietà, in parte rientranti nel patrimonio familiare, il cui valore non può dirsi irrisorio. A carico dell'opponente è stato accertato un riciclaggio per svariati milioni di euro, ed è inverosimile ed illogico ritenere che dalla complessa e articolata operazione di riciclaggio non abbia tratto alcun vantaggio. Peraltro, ben può chiedere una rateizzazione del debito. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione per omesso esame della documentazione prodotta dalla difesa. I valori catastali degli immobili di cui il ricorrente è comproprietario con la moglie - e che consistono in una casa di abitazione con le pertinenze del box e posto auto - hanno valore modesto. Gli altri immobili in proprietà della moglie sono di provenienza ereditaria, e quindi non ricadono in regime di comunione; la moglie, in più, ne è titolare nella misura di 2/9, per un valore approssimativo e complessivo di euro 15.000,00. [OSCURATO:PERSONA], se avesse ritenuto carente questa documentazione, avrebbe dovuto disporre gli accertamenti necessari, adempimento a cui non ha dato corso; e ha travisato i contenuti della sentenza di condanna, affermando che è inverosimile che dalle operazioni di riciclaggio per le quali è intervenuta condanna il ricorrente non abbia tratto alcun vantaggio. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto che il debito è particolarmente elevato e che, alla luce delle condizioni economiche del ricorrente, è evidente che, se anche questi vendesse tutti i beni e attingesse a tutte le sue risorse, non riuscirebbe ad estinguere il debito.Se pure richiedesse la rateizzazione del debito, dovrebbe corrispondere l'intera somma in massimo trenta mesi, con rate mensili di euro 10000 a fronte di una pensione lorda di euro 3854 per mese. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di valutare la condotta del ricorrente successiva alla commissione degli illeciti, che è stata costantemente regolare. Se ciò avesse fatto, avrebbe potuto ridurre l'importo del debito. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. L'ordinanza ha correttamente preso in considerazione, per la complessiva valutazione delle condizioni economiche del ricorrente, e specificamente il trattamento pensionistico, il trattamento di fine rapporto di lavoro che, con coerenza logicq, ha ritenuto essere di consistenza tutt'altro che marginale in ragione del lungo periodo di esercizio di attività lavorativa, oltre che i beni immobili di cui il ricorrente è comproprietario con la moglie e i beni che risultano intestati a quest'ultima. Non contrasta, infatti, con il principio di personalità dell'obbligazione il riferimento, per la valutazione del requisito delle disagiate condizioni economiche, "alla situazione economica del nucleo familiare dell'interessato purché si accerti l'effettiva incidenza delle risorse familiari sulle condizioni economiche dell'interessato" - Sez. 1, n. 18885 del 28/02/2019, Rv. 275660 -. E sul punto il Magistrato ha, sia pure succintamente, motivato, rilevando che la proprietà esclusiva di alcuni beni in capo alla moglie del ricorrente non impedisce di tenerne conto siccome comunque rientranti nel patrimonio familiare. 3. Quel che, invece, il Magistrato mostra di non aver preso in esame, come si trae dalla significativa carenza di motivazione, è il rapporto tra l'entità del debito accumulato, sicuramente rilevante perché pari ad euro 286.709,08, e le possidenze economiche unitariamente considerate, e il cui valore non appare, sì come ricostruito nel provvedimento impugnato, proporzionato e tale da consentire di fare fronte al primo senza un significativo squilibrio del bilancio domestico - v Sez. 1, n. 42026 del 06/07/2018, Rv. 273974 -. È stato affermato, nel solco di un consolidato orientamento interpretativo, che "il requisito delle disagiate condizioni economiche richiesto dall'art. 6 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere il recupero e il reinserimento sociale e, con essi, le finalità costituzionali della pena" - v., anche, Sez. 1, n. 48400 del 23/11/2012, Rv. 253979 ; Sez. 1, n. 5621 del 16/01/2009, Rv. 242445 -. Occorre, quindi, che il Magistrato rinnovi il giudizio sulla domanda di remissione del debito, facendo applicazione del menzionato principio di diritto e quindi focalizzando l'esame, al di là della oggettivamente poco significativa eventualità della rateizzazione del debito, MIla sua integrale sostenibilità senza che ne restino pregiudicate le elementari esigenze di vita dell'interessato e del suo nucleo familiare. 4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Milano. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impu gnata con rinvio per nuovo giudizio al Magis