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CassazionedecretoSezione LDecisione del 29 agosto 2026

Cassazione n. 24848/2026

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presentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente –2963avverso la sentenza n. 416/2024 della CORTE D'APPELLOdi BOLOGNA, depositata il 05/07/2024 R.G.N. 25/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20103/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 24848/2026Data pubblicazione 29/08/20261.

Con decreto ingiuntivo n. 374/2022 il Tribunale di Bologna – Sezione lavoro–ingiungeva all’avv. [OSCURATO:PERSONA] il pagamento, in favore di ValentinaBaldecchi, della somma di euro 24.345,25, a titolo di competenze di fine rapportoe TFR relative al rapporto di lavoro intercorso dal 1° aprile 2000 al 6 ottobre 2021.2.

L’opponente proponeva opposizione, deducendo, per quanto ancora rileva,che la lavoratrice avrebbe percepito, nel corso del rapporto, somme a titolo di“superminimo” e premi aziendali in assenza di valido titolo, chiedendone larestituzione in via riconvenzionale ex artt. 2033 e 2041 c.c., per complessivi euro122.938,27.3.

A sostegno delle rispettive tesi, le parti producevano, tra l’altro, i prospettipaga mensili e una registrazione audio di un colloquio intercorso tra le stesse.Il Tribunale rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo erespingendo la domanda riconvenzionale, ritenendo che i cedolini pagacostituissero prova della spettanza delle somme erogate e che non fosse statadimostrata l’indebita percezione.4.

Avverso tale decisione proponeva appello l’avv. [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 416/2024, rigettava il gravame,rilevando, da un lato, l’inammissibilità di alcune censure per difetto di specificità aisensi dell’art. 434 c.p.c. e, dall’altro, l’infondatezza nel merito delle ulterioridoglianze, confermando la valenza probatoria dei cedolini paga, l’insussistenza dielementi idonei a dimostrare l’indebito e la non proponibilità di nuove questioni ingrado di appello.5.

Avverso tale sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, articolato in otto motivi.Numero registro generale 20103/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 24848/2026Data pubblicazione 29/08/20266.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], eccependo, in via preliminare,l’inammissibilità di più motivi per effetto della cd.

“doppia conforme” e per difettodi specificità.7. [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il termine di giorni sessanta, ai sensi dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ., per il deposito della motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati.1.

1. Violazione degli artt. 2697 e 2723 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.).Il ricorrente deduce l’erronea ripartizione dell’onere della prova, assumendo chela Corte territoriale abbia attribuito valore di confessione ai cedolini paga, mentreavrebbe dovuto gravare sulla lavoratrice l’onere di dimostrare il titolo giustificativodelle somme percepite, trattandosi di azione di ripetizione di indebito.1-bis.

Omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.)Si lamenta l’omessa valutazione dei cedolini relativi al periodo aprile 2000 –dicembre 2001, dai quali emergerebbe la corresponsione dell’intero superminimononostante il part-time, circostanza asseritamente indicativa dell’errore datoriale.1.

2. Omesso esame di fatto decisivo – contenuto della registrazione audio (art.360, n. 5, c.p.c.)Il ricorrente deduce che la Corte avrebbe trascurato il contenuto dellaconversazione registrata, dalla quale emergerebbe che la lavoratrice avevarichiesto unicamente un aumento di euro 100 netti, senza rivendicare i maggioriimporti oggetto di causa.1.

3. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4, e 112 c.p.c.Si denuncia vizio di motivazione apparente e omessa pronuncia, per non averela Corte adeguatamente esaminato la documentazione e, in particolare, laregistrazione audio sotto il profilo del suo valore probatorio.1.

4. Violazione dell’art. 116 c.p.c.Numero registro generale 20103/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 24848/2026Data pubblicazione 29/08/2026Il ricorrente lamenta l’erronea valutazione delle prove, assumendo che la Cortenon abbia riconosciuto il valore di confessione stragiudiziale alle dichiarazioni resedalla lavoratrice nella registrazione.1.

5. Omesso esame di fatto decisivo – percezione del superminimo (art. 360,n. 5, c.p.c.) Si deduce l’omessa considerazione della circostanza che la lavoratriceavrebbe percepito per un periodo significativo l’intero superminimo, elemento cheescluderebbe la consapevole volontà datoriale di corrispondere tali somme.1.6.

Vizio motivazionale e travisamento della prova documentale (art. 360, n. 5,c.p.c.) Il ricorrente censura la valutazione degli statini paga e il raffronto operatocon altra lavoratrice, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente interpretato idati retributivi e le mansioni svolte.1.7.

Omesso esame della natura confessoria della registrazione (art. 360, n. 5,c.p.c.).

Si reitera la doglianza relativa alla mancata valorizzazione dellaregistrazione audio quale elemento idoneo a delimitare la pretesa della lavoratriceal solo aumento di euro 100.1.

8. Nullità per violazione dell’art. 345 c.p.c.

Il ricorrente contesta la declaratoriadi inammissibilità della questione relativa all’assorbimento del superminimo in sededi progressione professionale, sostenendo che si trattasse di mera difesa e non didomanda nuova.2.

Tutti i motivi imperniati sull’art. 360, primo comma n.5), c.p.c. ( 1 bis, 2, 5, 6,7) sono inammissibili, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo 360cod.proc.civ. perché la sentenza impugnata ha statuto in modo del tutto conformea quella appellata e il ricorrente nonha neanche allegato che le due pronunce dimerito siano tra loro differenti.In tale situazione, di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.,infatti, il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,Numero registro generale 20103/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 24848/2026della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandoData pubblicazione 29/08/2026che esse sono tra loro diverse ( Cass. n. 5947 del 28/02/2023 (Rv. 667202 - 01).3.

I restanti motivi pure presentano abbondanti profili di inammissibilità perchéversati in fatto laddove, pur deducendo apparenti violazioni di legge, vertono suconcreti apprezzamenti delle circostanze emerse in sede istruttoria (valore delleammissioni della lavoratrice in ordine alla percezione della somma di euro 100 econtenuto probatorio delle buste paga).Questa Corte di legittimità ha infatti affermato il principio secondo cui, in temadi ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione diun'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità ( Cass. n. 7871 del 25/03/2025 (Rv. 674447 -01).4.

E’ poi manifestamente infondato l’ottavo motivo essendo corretta in dirittol’affermazione della novità e diversità della domanda di riassorbimento delsuperminimo, in ipotesi di accertamento del diritto della dipendente al superioreinquadramento, rispetto all’ azione di ripetizione di indebito per affermataerogazione di retribuzione eccedente il minimo, che fu oggetto della questionedibattuta in primo grado.5.

In definitiva, ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nellamisura liquidata in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art.13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.7.000,00Numero registro generale 20103/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 24848/2026Data pubblicazione 29/08/2026per compensi, €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15% ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso il 17 giugno 2026.La PresidenteAdriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente –2963avverso la sentenza n. 416/2024 della CORTE D'APPELLOdi BOLOGNA, depositata il 05/07/2024 R.G.N. 25/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20103/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 24848/2026Data pubblicazione 29/08/20261. Con decreto ingiuntivo n. 374/2022 il Tribunale di Bologna – Sezione lavoro–ingiungeva all’avv. [OSCURATO:PERSONA] il pagamento, in favore di ValentinaBaldecchi, della somma di euro 24.345,25, a titolo di competenze di fine rapportoe TFR relative al rapporto di lavoro intercorso dal 1° aprile 2000 al 6 ottobre 2021.2. L’opponente proponeva opposizione, deducendo, per quanto ancora rileva,che la lavoratrice avrebbe percepito, nel corso del rapporto, somme a titolo di“superminimo” e premi aziendali in assenza di valido titolo, chiedendone larestituzione in via riconvenzionale ex artt. 2033 e 2041 c.c., per complessivi euro122.938,27.3. A sostegno delle rispettive tesi, le parti producevano, tra l’altro, i prospettipaga mensili e una registrazione audio di un colloquio intercorso tra le stesse.Il Tribunale rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo erespingendo la domanda riconvenzionale, ritenendo che i cedolini pagacostituissero prova della spettanza delle somme erogate e che non fosse statadimostrata l’indebita percezione.4. Avverso tale decisione proponeva appello l’avv. [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 416/2024, rigettava il gravame,rilevando, da un lato, l’inammissibilità di alcune censure per difetto di specificità aisensi dell’art. 434 c.p.c. e, dall’altro, l’infondatezza nel merito delle ulterioridoglianze, confermando la valenza probatoria dei cedolini paga, l’insussistenza dielementi idonei a dimostrare l’indebito e la non proponibilità di nuove questioni ingrado di appello.5. Avverso tale sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, articolato in otto motivi.Numero registro generale 20103/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 24848/2026Data pubblicazione 29/08/20266. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], eccependo, in via preliminare,l’inammissibilità di più motivi per effetto della cd. “doppia conforme” e per difettodi specificità.7. [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il termine di giorni sessanta, ai sensi dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ., per il deposito della motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati.1. 1. Violazione degli artt. 2697 e 2723 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.).Il ricorrente deduce l’erronea ripartizione dell’onere della prova, assumendo chela Corte territoriale abbia attribuito valore di confessione ai cedolini paga, mentreavrebbe dovuto gravare sulla lavoratrice l’onere di dimostrare il titolo giustificativodelle somme percepite, trattandosi di azione di ripetizione di indebito.1-bis. Omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.)Si lamenta l’omessa valutazione dei cedolini relativi al periodo aprile 2000 –dicembre 2001, dai quali emergerebbe la corresponsione dell’intero superminimononostante il part-time, circostanza asseritamente indicativa dell’errore datoriale.1. 2. Omesso esame di fatto decisivo – contenuto della registrazione audio (art.360, n. 5, c.p.c.)Il ricorrente deduce che la Corte avrebbe trascurato il contenuto dellaconversazione registrata, dalla quale emergerebbe che la lavoratrice avevarichiesto unicamente un aumento di euro 100 netti, senza rivendicare i maggioriimporti oggetto di causa.1. 3. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4, e 112 c.p.c.Si denuncia vizio di motivazione apparente e omessa pronuncia, per non averela Corte adeguatamente esaminato la documentazione e, in particolare, laregistrazione audio sotto il profilo del suo valore probatorio.1. 4. Violazione dell’art. 116 c.p.c.Numero registro generale 20103/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 24848/2026Data pubblicazione 29/08/2026Il ricorrente lamenta l’erronea valutazione delle prove, assumendo che la Cortenon abbia riconosciuto il valore di confessione stragiudiziale alle dichiarazioni resedalla lavoratrice nella registrazione.1. 5. Omesso esame di fatto decisivo – percezione del superminimo (art. 360,n. 5, c.p.c.) Si deduce l’omessa considerazione della circostanza che la lavoratriceavrebbe percepito per un periodo significativo l’intero superminimo, elemento cheescluderebbe la consapevole volontà datoriale di corrispondere tali somme.1.6. Vizio motivazionale e travisamento della prova documentale (art. 360, n. 5,c.p.c.) Il ricorrente censura la valutazione degli statini paga e il raffronto operatocon altra lavoratrice, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente interpretato idati retributivi e le mansioni svolte.1.7. Omesso esame della natura confessoria della registrazione (art. 360, n. 5,c.p.c.). Si reitera la doglianza relativa alla mancata valorizzazione dellaregistrazione audio quale elemento idoneo a delimitare la pretesa della lavoratriceal solo aumento di euro 100.1. 8. Nullità per violazione dell’art. 345 c.p.c. Il ricorrente contesta la declaratoriadi inammissibilità della questione relativa all’assorbimento del superminimo in sededi progressione professionale, sostenendo che si trattasse di mera difesa e non didomanda nuova.2. Tutti i motivi imperniati sull’art. 360, primo comma n.5), c.p.c. ( 1 bis, 2, 5, 6,7) sono inammissibili, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo 360cod.proc.civ. perché la sentenza impugnata ha statuto in modo del tutto conformea quella appellata e il ricorrente nonha neanche allegato che le due pronunce dimerito siano tra loro differenti.In tale situazione, di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.,infatti, il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,Numero registro generale 20103/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 24848/2026della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandoData pubblicazione 29/08/2026che esse sono tra loro diverse ( Cass. n. 5947 del 28/02/2023 (Rv. 667202 - 01).3. I restanti motivi pure presentano abbondanti profili di inammissibilità perchéversati in fatto laddove, pur deducendo apparenti violazioni di legge, vertono suconcreti apprezzamenti delle circostanze emerse in sede istruttoria (valore delleammissioni della lavoratrice in ordine alla percezione della somma di euro 100 econtenuto probatorio delle buste paga).Questa Corte di legittimità ha infatti affermato il principio secondo cui, in temadi ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione diun'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità ( Cass. n. 7871 del 25/03/2025 (Rv. 674447 -01).4. E’ poi manifestamente infondato l’ottavo motivo essendo corretta in dirittol’affermazione della novità e diversità della domanda di riassorbimento delsuperminimo, in ipotesi di accertamento del diritto della dipendente al superioreinquadramento, rispetto all’ azione di ripetizione di indebito per affermataerogazione di retribuzione eccedente il minimo, che fu oggetto della questionedibattuta in primo grado.5. In definitiva, ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nellamisura liquidata in dispositivo. Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art.13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.7.000,00Numero registro generale 20103/2024Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 24848/2026Data pubblicazione 29/08/2026per compensi, €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15% ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso il 17 giugno 2026.La PresidenteAdriana Doronzo
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