CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 1990
Cassazione n. 38185/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02HSIL5) nato il 15/03/1990 [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/06/1993 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni delPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata nel preambolo l a Corte d'appello di Lecce ha confermatola decisione con cui il G. i . p ., in esito a giudizio svoltosi nelle forme delrito abbreviato , ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli delreato di cui all’art. 1 d.lgs., 22 gennaio 1948, n. 66. Secondo il conforme accertamento dei Giudici del merito, entrambi gli imputati avevano partecipato ad una manifestazione di protesta inscenata dai residentidi un campo Rom nel corso della quale era stata bloccata la sede della strada statale SS 7 ter , con il posizionamento sulla carreggiata di pietre e cocci divetro: [OSCURATO:PERSONA] era stato identificato da uno dei poliziotti intervenuti sulposto mentre urlava frasi del tipo “Ladro, ladro via”; [OSCURATO:PERSONA] era stato identificato nelle video riprese mentre invitava gli altri partecipanti, durante operazioni di pulizia della strada da parte d ei Vigili del fuoco, a proseguire il bloccoperché “e ssendo stato detenuto per dieci anni sapeva come andavano le cosee affermava che nessuno mai avrebbe potuto toccare ” . Risultano, pertanto, integratigli estremi, oggettivi e soggettivi, del concorso nel contestato reato di blocco stradale : gli odierni imputati, pur non avendo personalmente partecipato alla condotta materiale come configurata dalla fattispecie incriminatrice prevista dalla normativa all’epoca vigente , avevano comunquecontributo a lla protrazione degli effetti antigiuridici. 2. Ricorr ono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo de l comune difensore di fiducia avv . [OSCURATO:PERSONA] , chiedendo l'annullamento della sentenzasulla base di unico motivo con cui denunciano vizio di motivazione in ordine all’accertamento della loro responsabilità nonché violazione de ll’art. 1 d.lgs.,22 gennaio 1948, n. 66 , con riferimento all'articolo 42 cod. pen. Lamentanoche la Corte di Appello , pur condividendo le considerazioni della difesa s ul difetto di prova in ordine alla partecipazione degli imputati alla collocazionedei massi e dei cocci di vetro , h a , comunque , confermato il giudizio di responsabilità, ritenendo sufficiente l’ adesione , morale e successiva alla condottamateriale posta in essere da al tri. A sostegno della decisione, la sentenza impugnataha citato un precedente giurisprudenziale,che , tuttavia , ha ritenuto sussistente l’ ipotesi concorsuale nel casodi soggetti che avevano presidiato le barricate poste in essere per realizzare il blocco stradale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , invece, si sono limitati a partecipare alla manifestazione con urla ed insulti. Non risulta, pertanto, precisato attraverso quale forma di incitamento avrebbero determinato il protrarsidella condotta delittuosa di blocco stradale realizzata con la collocazione dimassi, pietre e cocci di vetro. Perla configurabilità del concorso non è sufficiente né la mera presenza sul luogodel reato né la partecipazione alla manifestazione, sia pure caratterizzata dauna particolare foga , perché del tutto indipendente dalla precedente attività di ostruzionedella strad a. Tutt’al più le condotte accertate , stante l’evidente assenza del dolo di concorso inteso quale coscienza e volontà di partecipare al blocco , potevano essereinquadrate nella connivenza non punibile , giammai nel concorso morale , chepostula sempre un contributo apprezzabile alla commissione del reato nella fase ideativa, preparatoria o esecutiva . Tenuto conto della fattispecie incriminatrice contestata, nella fase esecutiva l’agevolazionedell’opera degli altri concorrenti,deve riguardare il collocamento degli oggetti utilizzati per realizzare ilblocco stradale. CONSIDERATOIN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1. La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi in tema di concorso nei reati aventi,come quello di cui all’art. 1 d.lgs., 22 gennaio 1948, n. 66, natura permanent e ( cfr. Sez. 1, n. 140 del 10/02/1971, Pavanello, Rv. 119259- 01 ) , senz’altro applicabili nel caso in verifica . Nel merito risulta accertato, con apprezzamenti plausibili e non illogici strettamente ancorati al compendio probatorio, che entrambi gli imputati , alla presenza delpersonale di polizia e dei vigili del fuoco intenti a r imuovere dalla sede stradale i cocci di vetro e le altri suppellettili appositamente collocate per bloccare la circolazione, pronunciavano frasi inequivocabilmente dirette aistigare ed incitare i presentia proseguire l’operazione, nella piena consapevolezza che il blocco,ancora in corso, era stato realizzato non solo grazie alla presenza fisica dei manifestanti - così come richiesto dall’illecito amministrativo all’epoca previsto dell’art. 1, comma 1 - bis , d.lgs., 22 gennaio 1948, n. 66 (“ Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo”)successivamente trasformato in illecito penale dal d.l., 11 aprile 2025, n. 48 - ma attraverso la collocazione di “ congegni o altri oggetti di qualsiasi specie”, così come previsto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’articoloimmediatamente precedente , ancora oggi vigente . In tale peculiare contesto, pertanto , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno fornito un contributo, consapevole e volontario, di carattere morale al mantenimento dello stato antigiuridico dipendente dalla realizzazione del fatto previsto dalla norma incriminatrice, compiuta dai correi, così contribuendo , sia purecon modalità diverse , alla consumazione della stessa concreta fattispecie configurabile nei confronti degli autori della condotta materiale di collocazione nella sede stradale degli oggetti con i quali è stato realizzato il blocco stradale. Tanto è sufficiente per la consumazione del contestato reato nella forma concorsuale. D’altra parte, è principio consolidato dellagiurisprudenza di questa Corte di legittimità che nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale. (Sez. U, n. 36258del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151 - 01) 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta i ricorsi e condann