CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2025
Cassazione n. 03430/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una motivazione immune da vizi logici - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità -, ha ribadito la destinazione a terzi della cocaina sequestrata sulla base non solo del quantitativo complessivo di sostanza stupefacente, pari a 6 gr., da cui era possibile ricavare 25 dosi medie, ma dal coevo rinvenimento di un bilancino di precisione perfettamente funzionante e da vari ritagli a di buste di cellophane a forma circolare, ossia dell'occorrente per il confezionamento delle singole dosi stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.