CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 03156/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione e/o erronea applicazione di legge in ordine all'art. 192 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie (peraltro non decisive nella complessiva economia motivazionale), estranee al sindacato di legittimità e avulse da perti- nente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizza- te dai giudici di merito. Tutto ciò a fronte di una esauriente e logica argomenta- zione offerta dalla corte territoriale che, con corretti argomenti logici e giuridici, dà conto dell'esatta ricostruzione dei fatti e della valutazione di attendibilità delle diverse fonti di prova (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan- na del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il C re estensore [OSCURATO:PERSONA]