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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 12858/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 42873/2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ne confermava la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, co. 1 lett.

C) c.p.p. per inosservanza di norme previste a pena di nullità ex art. 178 lett.

C) c.p.p., è manifestamente infondato, in quanto la denunciata violazione di norme processuali è del tutto indimostrata, anzi, risulta smentita dagli atti processuali, che danno conto della avvenuta rinuncia dell'imputato a partecipare all'udienza dinanzi al giudice di appello, senza che sia stato dedotto un legittimo impedimento ( la missiva inviata all'A.G. è successiva di oltre un mese rispetto alla data in cui si era tenuta l'udienza); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione congrua ed esente da evidenti illogicità, oltre che coerente con l'orientamento secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il pr'esi d ei?'t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 42873/2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ne confermava la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, co. 1 lett. C) c.p.p. per inosservanza di norme previste a pena di nullità ex art. 178 lett. C) c.p.p., è manifestamente infondato, in quanto la denunciata violazione di norme processuali è del tutto indimostrata, anzi, risulta smentita dagli atti processuali, che danno conto della avvenuta rinuncia dell'imputato a partecipare all'udienza dinanzi al giudice di appello, senza che sia stato dedotto un legittimo impedimento ( la missiva inviata all'A.G. è successiva di oltre un mese rispetto alla data in cui si era tenuta l'udienza); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione congrua ed esente da evidenti illogicità, oltre che coerente con l'orientamento secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il pr'esi d ei?'t
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