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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 1987

Cassazione n. 49475/2023

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seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1987 trasmessa dal TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIA con ordinanza del 13/09/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'istanza di rimessione del procedimento di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], reiterata con la memoria del 20 novembre 2023 e successivi atti, è inammissibile perché proposta senza l'osservanza del termine previsto dall'art. 46 cod. proc. pen. e, comunque, per motivi manifestamente infondati, poiché le ragioni dedotte appaiono vaghe, generiche e non idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; che l'istante va condannato alle spese del procedimento; P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso il 4 dicembre 2023 Il Presidente rel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1987 trasmessa dal TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIA con ordinanza del 13/09/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'istanza di rimessione del procedimento di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], reiterata con la memoria del 20 novembre 2023 e successivi atti, è inammissibile perché proposta senza l'osservanza del termine previsto dall'art. 46 cod. proc. pen. e, comunque, per motivi manifestamente infondati, poiché le ragioni dedotte appaiono vaghe, generiche e non idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; che l'istante va condannato alle spese del procedimento; P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso il 4 dicembre 2023 Il Presidente rel
Sentenza Cassazione n. 49475/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris