Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14880/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

entante pro-tempore, rappresentata e difesa,dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -controAgenzia delle Entrate, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato exlege, dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato aRoma in Via dei Portoghesi n. 12;- Controricorrente-- avverso la sentenza n. 876/2023 depositata dalla Corte di giustiziatributaria di II grado del Veneto, in data 12/9/2023 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] cristiana dei testimoni di Geova proponericorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata inepigrafe, la quale, in controversia sull’ avviso di accertamento catastale n.VE0087416/2018 - relativo a un’unità immobiliare sita in comune diVenezia, che aveva attribuito una rendita di euro 3.730,00 a fronte di unaproposta di rendita pari a “0” - ha accolto l’appello dell’Agenzia delleEntrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Venezia il 20/1/2022, n. 40/2022.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto il gravamerilevando che:- l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n.28, ha espressamente indicato quali unità si possono iscrivere in catastosenza attribuzione di rendita catastale e fra queste non sono ricompresigli edifici di culto;- per gli immobili in questione rimane in capo ai soggetti interessati,per eventuali esigenze di natura civilistica, la facoltà di dichiarazione incategoria E/7, associando all'immobile una propria redditività;- l’attribuzione della rendita catastale non costituisce né un’impostané un presupposto d’imposta;- la necessità di attribuzione di una rendita ordinaria vale, peranalogia, anche per i “Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi icolombari, i sepolcri e le tombe di famiglia”, censiti nella categoriacatastale E/8;- con riguardo alla motivazione dell’avviso di accertamento dellarendita catastale occorre richiamare il costante insegnamento della Cortein base al quale “in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzionedella rendita catastale avvenga a seguito della procedura cosiddettaNumero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfattocon la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita”.3.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] cristiana dei testimoni di Geova, in prossimitàdell’adunanza camerale, ha depositato memoria illustrativa chiedendoanche la trattazione della causa in pubblica udienza “in considerazione delparticolare rilievo e della novità della questione di diritto sottesa alpresente procedimento, avuto riguardo anche ai contrasti interpretatividelle corti di merito sulla normativa catastale”.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesal’istanza avanzata dalla Congregazione controricorrente la quale, nellamemoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.,la fissazione della pubblica udienza, “in considerazione del particolarerilievo e della novità della questione di diritto sottesa al presenteprocedimento, avuto riguardo anche ai contrasti interpretativi delle cortidi merito sulla normativa catastale”, in adesione all'indirizzo espressodalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il collegio giudicante benpuò escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenzadei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione delcarattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie(Cass., Sez.

Un., 5 giugno 2018, n. 14437 - nello stesso senso, da ultime:Cass., 6 settembre 2024, n. 24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre2024, n. 26807), con la precisazione che la sede dell’adunanza cameralenon è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioninuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da unpregresso orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.Peraltro, nel caso di specie, come di seguito sarà evidenziato, il temaNumero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026oggetto del giudizio non è nemmeno nuovo nella giurisprudenza di questaCorte.2.

Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c.”, la ricorrente censura la sentenza per avere i giudici d’appelloritenuto l’avviso di accertamento della rendita catastale sufficientementemotivato per il solo fatto di indicare una rendita catastale.

Osserva che ladifferenza tra la rendita proposta – pari a euro 0,04 – e la renditarettificata – pari a euro 3.730,00 – dipende da una valutazione giuridicasulla obbligatorietà o meno dell’attribuzione della rendita agli edificidestinati al culto, profilo specifico relativamente al quale era necessariauna puntuale motivazione.

La ricorrente evidenzia che l’avviso richiamasoltanto la relazione sintetica allegata con riferimento al biennioeconomico 1988/1989, contenente i valori economici e quantitatividell’immobile e l’operazione aritmetica che ha condotto all’attribuzionedella rendita catastale, basata sui presunti costi di costruzionedell’immobile.

Essendo la rendita proposta dalla Congregazione pari aeuro 0,04, la proposta sottendeva l’impossibilità di attribuire una renditacatastale per l’immobile destinato al culto e pertanto la DirezioneProvinciale avrebbe dovuto enunciare, come imposto dall’art. 7 della leggen. 212/2000, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della scelta divoler attribuire una rendita anche a tale edificio.

Aggiunge la ricorrenteche l’avviso nel richiamare la normativa in materia catastale non contienealcun riferimento al D.M. n. 28/1998, che specifica gli immobili iscrivibilicon rendita catastale pari a “0”.2.1.

La censura è destituita di fondamento e va disattesa.In tema di estimo catastale, l’obbligo di motivazione a caricodell’amministrazione finanziaria si atteggia diversamente, a seconda chela stessa operi d’iniziativa o su sollecitazione del contribuente; laNumero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per unavariazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamentoo sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio di destinazione,nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve essere dichiarata incatasto; la dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avvienecon la presentazione all’Agenzia del Territorio, attivando la procedura cd.DOCFA; a fronte di tali dichiarazioni l’ufficio può quindi effettuare i dovuticontrolli e attivare eventuali rettifiche d’ufficio, che vanno notificate aisoggetti intestatari.2.2.

Secondo la consolidata e conforme giurisprudenza di questaCorte, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione dellarendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligodi motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazionedei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fattoindicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventualedifferenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversavalutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nelcaso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto,la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenzeriscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa delcontribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr.Cass., n.25144 del 2024, n. 25682 del 2023, n. 4955 del 2021, nn. 12777e 31809 del 2018, n. 12497 del 2016) 9381 del 10.4.2025).

Del tuttodiverso dal caso in cui l’amministrazione operi di sua iniziativa è, quindi, ilcaso dell’accertamento disposto all’esito di procedura DOCFA, in cui ilcontribuente presenta, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. 19 aprile1994, n. 701, dichiarazione “per l’accertamento delle unità immobiliariurbane di nuova costruzione, di cui all’art. 56 del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142”, ovveroNumero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026dichiarazione “di variazione dello stato dei beni, di cui all’art. 20 del regiodecreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge (…) agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall’art. 2 del decretolegislativo 8 aprile 1948, n. 514”.

In tali ipotesi, come innanzi rilevato,l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con l’indicazionedei dati amministrativo – censuari (categoria, classe, consistenza,superficie e rendita), all’esito della verifica eseguita d’ufficio, qualora glielementi indicati dal contribuente non siano stati disattesidall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra i dati esposti e idati attribuiti derivi da una valutazione tecnica dell’immobile.

In questocaso, i dati enunciati dal contribuente non sono disattesi, ma soloriesaminati e rivalutati dall’Ufficio con riguardo all’attribuzione dellacategoria, della classe, della consistenza e della rendita del fabbricato; percui è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità trala classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertatadall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura DOCFA derivida una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento deimedesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), chevengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplinaregolamentare in materia catastale; il che esime, comunque,l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione piùparticolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo allediscrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta delcontribuente (Cass., Sez.

V, 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez.

VI, 1febbraio 2022, n. 3017; Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5451).2.3.

La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile a taleipotesi, giacché i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi,ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimentoall'attribuzione della rendita dell'immobile.

Né deve reputarsi necessaria,come sostenuto dalla ricorrente, una specifica indicazione delle ragioni perNumero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026cui a una rendita indicata come sostanzialmente pari a euro 0, facciainvece seguito una rendita indicativa di un valore specifico, dovendol’Ufficio procedere nel rispetto dele norme in materia catastaleall’assegnazione della rendita e all’attribuzione di un valore, normeperaltro espressamente richiamate dall’avviso, secondo quanto riportatodal ricorso.2.4.

Nel caso di specie, inoltre, trattandosi di unità immobiliare dellacategoria non ordinaria, la rendita non va attribuita per classificazionetariffaria ma dietro stima diretta.La Corte ha rimarcato che, - laddove viene in rilievo qualepresupposto, e fondamento (motivazionale), dell'avviso di classamento, -la stima diretta dell’unità immobiliare (r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10;d.p.r. n. 1142 del 1949, artt. 8 e 30) esplicita «un giudizio sul valoreeconomico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazioneal quale la presenza e l'adeguatezza, o non, della motivazione rilevano aifini, non già della legittimità ma, della attendibilità concreta del giudiziocennato, e, in sede contenziosa della verifica della bontà delle ragionioggetto della pretesa (v., ex plurimis, Cass., 9 luglio 2018, n. 17971;Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7giugno 2006, n. 13319).3.

Con il secondo motivo, rubricato “Violazione degli artt. 6, 9 e 10del R.D.L. n. 652 e dell’art. 36 D.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.”, la ricorrente censura l’affermazione della sentenzasecondo cui agli edifici di culto non locati, che neppure devono essereiscritti in catasto, deve essere assegnata una rendita catastale.

Osservache il D.M. n. 701/1994 non riguarda gli edifici di culto, dovendosirinvenire la disciplina che regola il caso dell’attribuzione di una rendita agliimmobili di culto nel dal R.D. 652/1939, nella L. 1249/1939, nel D.P.R.1142/1949 e nell’art. 36 co 3 D.P.R. n. 917/1986 e queste sono normeNumero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026ordinarie.

Ne consegue che il D.M. 28/1998 in nessun caso può violare onegare quanto ivi disposto, trattandosi di fonte gerarchicamente inferiore.3.1.

La censura è infondata.3.2.

Ritiene questa Corte, nel rigettare la prospettazione dellaricorrente, di dover dare continuità all’indirizzo inaugurato con la sentenzaCass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che in relazione ad un bene di cultodella chiesa Parrocchia S.S.P.P. in Ventimiglia, ha ritenuto corretta unarendita di valore diverso da zero - e di recente confermato da Cass.,19/11/2024 n. 29823.3.3.

Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salientidella decisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:- con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3.

Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);- l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non haricompreso gli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possonoiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencatisoltanto «[...] i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso dicostruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioniproduttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastricisolari; d) aree urbane»);Numero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026- la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione CentraleServizi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio2018, prot. n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilostrettamente catastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, sedichiarata, deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inconsiderazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunosia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;- secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso inquanto la rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio2015, n. 3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537).

Per cui, l’attribuzionedella rendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da untributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito incatasto.

In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essereiscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catastoedilizio urbano»;Numero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026- ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentatidalla dichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento oaggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all’attribuzione diuna rendita, sia pure a soli fini statistico–inventariali.4.

Ad avviso di questo Collegio tale orientamento – al quale si èuniformata la Corte di giustizia tributaria – va in questa sede ribadito nonapparendo, peraltro, decisive, in senso contrario, le considerazioni svoltedalla parte ricorrente.4.1.

Va osservato, in particolare, che la Congregazione assume, insintesi, censurando il decisum dei giudici territoriali, che nel caso degliedifici di culto, non essendo considerati gli stessi, di per sé, produttivi direddito in base all’art. 36 del d.P.R. n. 917 del 1986, se non sono oggettodi locazione, sarebbe preclusa la possibilità di attribuire una renditacatastale, neppure con finalità inventariali.

Ciò sarebbe confermatodall’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939, per il quale un immobile inadatto aprodurre un reddito non potrebbe essere iscritto in catasto, e dall’art. 6del medesimo r.d.l., che comprende nell’elenco di tipologie di immobilinon espressivi di reddito per loro natura, dispensati dall’iscrizione incatasto ed, altresì, dalla massima 59 contenuta nella Circolare n. 134 del1941 del Ministero delle finanze e dalla circolare dell'Agenzia del territorion. 6/2012 del 30 novembre 2012, ora assurta a legge ex art.1, comma244, n. 190/2014, qualificandola norma di rango superiore.Secondo le norme citate, quindi, a dire della ricorrente, per lamaggior parte degli immobili ricadenti all’interno delle categorie D ed E èrichiesta l’attribuzione della rendita con metodo diretto, tuttavia, nellospecifico caso riferito ai luoghi di culto (E/7), stante la loro funzione qualiopere pubbliche a servizio della collettività e la loro oggettiva incapacità diprodurre reddito, in quanto autonomia funzionale e reddituale, ladeterminazione della rendita avviene in un solo caso, quello in cuiNumero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026l’immobile sia oggetto di un contratto di locazione.

Evidenzia che il fulcrodell’argomentazione dell’Agenzia ricorrente risiede nell’art. 3, comma 2,del d.m. n. 28/1998, il quale elenca alcune tipologie di immobili daiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (es. fabbricati in corso dicostruzione, lastrici solari), tesi che non considera che il d.m. citato è unafonte normativa secondaria (regolamento) e, come tale, non puòderogare, modificare o abrogare le disposizioni contenute in fonti di rangoprimario, quali il r.d.l. n. 652/1939 e il d.P.R. n. 1142/1949.La ricorrente lamenta inoltre che sarebbe stata discriminata pereffetto della decisione impugnata, anche rispetto ad altri culti presenti nelterritorio.4.2.

Giova ribadire che questa Corte ha più volte chiarito che larendita catastale attribuita ad un immobile adibito all’esercizio del cultonon è un tributo né un presupposto di imposizione fiscale, ma ha unvalore tecnico-estimativo legato all’iscrizione nel catasto.

Ciò implica chel’attribuzione di una rendita non incide sull’imponibilità fiscaledell’immobile ai fini dei tributi diretti e locali, nel senso che l’esenzionelegata alla specifica destinazione dell’immobile non viene meno per il solofatto che l’immobile ha una rendita catastale positiva.

Sulla distinzioneontologica tra rendita catastale e presupposto d’imposta occorre ricordareche è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che larendita catastale costituisca un valore tecnico-patrimoniale, funzionaleall’inventariazione e classificazione del patrimonio immobiliare, e nonintegri di per sé né un tributo né un autonomo presupposto impositivo.

Èstato reiteratamente affermato che non sussiste alcuna relazione tra larendita catastale attribuita e l’esenzione dall’imposizione riconosciuta a unedificio per la sua specifica destinazione d’uso, in quanto la renditacatastale non costituisce un’imposta né un presupposto d’imposta, sullascorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva chel’attribuzione di una rendita catastale non determina né può determinareNumero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026la trasformazione di un immobile esente in immobile imponibile.L’esenzione fiscale degli edifici destinati esclusivamente al culto deriva,quindi, dalla loro destinazione oggettiva e funzionale, non dalla loroiscrizione o meno in catasto, né dall’ammontare della renditaeventualmente attribuita.

Pertanto, l’eventuale presenza di renditacatastale non incide l’esenzione, non costituisce elemento idoneo adimostrare l’esistenza di capacità contributiva e non integra un autonomofatto generatore di imposta.4.3.

Fatta tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, adavviso di questo Collegio, va condivisa la lettura delle disposizioninormative in questione fatta propria dai giudici d’appello, contestata dallaCongregazione sulla base delle considerazioni sopra formulate, dovendosiribadire che in base alla normativa catastale sopra richiamata se è veroche l’art. 6 del r.d.l. n. 652/ 1939, comma 3, e l’art. 36 del d.P.R. n.917/1986 esentino gli edifici di culto sia dall’imposizione, in ragione dellaloro specifica destinazione d’uso, sia dall’iscrizione in catasto in ragionedella mancanza di produttività in assenza di locazione, tali esenzioni nonimplicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso di procedere adichiarazione al catasto ai fini civilistici e gestionali ed, in questa diversaipotesi, subentra l’applicazione delle norme appositamente contemplatevolte a realizzare il coordinamento con i principi vigenti in materia direlazione a particolari tipologie di beni.4.4.

Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione ovenga effettuata la variazione catastale – così come avvenuto nellafattispecie - l’immobile deve necessariamente essere censito secondo leregole generali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui ild.m. 28/1998, con attribuzione di rendita.Numero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/20264.5.

Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui ald.m. n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano talecoordinamento nel caso specifico dell’iscrizione in catasto di un beneesentato, ammesso dall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai finicivilistici, con indicazione da parte dello stesso di quella che ritenga esserela rendita attribuibile.Nella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locati,l’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamentesussistente e connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile,condizione che ancorché possa non essere concreta e attuale, non dimeno potrebbe realizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di unarendita.4.6.

Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia delterritorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla ricorrente, relativealle modalità di determinazione della rendita catastale degli immobili dellecategorie speciali (D) e particolari (E), possono, per loro natura econtenuti, ritenersi preminenti né configurare un mezzo per orientarel’interpretazione della disciplina catastale dei beni di culto.Numero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare, la stessadetta istruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo, le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare ladisciplina dei casi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni diculto, al complesso delle norme sopra richiamate, rispetto alle quali lemodalità di redazione risultano meramente strumentali.In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia dellefonti normative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 –beni destinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del1994, che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catastoanche in assenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: dauna parte, le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che,ai fini dell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi direndita catastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo,dunque, un criterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali;sotto altro profilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente suldiverso e successivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazionioperative circa le metodologie da adottare per l’attribuzione della renditacatastale nei casi in cui essa debba essere determinata.

Ne discende chele due normative non interferiscono fra di loro, atteso che le stessedisciplinano profili differenti e tra loro complementari della medesimamateria: le prime attengono al presupposto di rilevanza fiscale del bene econcernono l’an della valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolaresuddetta si limita a dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazionedella rendita catastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazionedella rendita.Numero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/20265.

Sotto altro profilo deve rilevarsi che l’art. 10 r.d.l. 652/1939, invigore dal 9 giugno 1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs.514/1948 così dispone: “La rendita catastale delle unità immobiliaricostituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge8 giugno 1936, n. 1231 costruiti per le speciali esigenze di una attivitàindustriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estraneaalle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata constima diretta per ogni singola unità.

2. Egualmente si procede per ladeterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari che nonsono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle lorocaratteristiche”.L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi dellecategorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale enon suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni.

Parimenti non si classificano le unità immobiliariche, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili inclassi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazioneinterna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinatiall'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed ilsuccessivo art. 30 avente ad oggetto “Determinazione della renditacatastale di immobili a destinazione speciale o particolare” precisa: “Letariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art.8.Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a talicategorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque,sempre attribuita risultando, “in parte qua” superate, per effetto dellaNumero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026normativa sopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941,ritenute decisive ai fini che occupano da parte controricorrente.6.

Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di unarendita diversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.).Ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentati dalladichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento o aggiornamento delclassamento, soggiacciono sempre all'attribuzione di una rendita, sia purea soli fini statistico-inventariali.

Alla luce della ricostruzione della disciplinain materia catastale e della sua interpretazione sistematica, non puòdunque prospettarsi alcun contrasto o incompatibilità tra norme di rangoprimario e fonti regolamentari, le une e le altre integrandosi con coerenzanel complesso della richiamata disciplina catastale.Deve quindi ribadirsi il seguente principio di diritto: «In ipotesi didichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico,l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regolegenerali sulla scorta delle norme catastali di riferimento ed atteso che ipredetti edifici non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catasto senzan. 28, la dichiarazione per l'accertamento di immobili urbani di nuovacostruzione (ex art. 56 del regolamento di cui al d.P.R. 1 dicembre 1949,n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione (ex art. 20 del r.d.l. 13aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514),devono contenere la proposta di attribuzione della categoria e dellaNumero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026rendita che non può essere pari a zero (in quanto unità a “destinazioneparticolare”) e sono soggette al controllo dell’amministrazione finanziariaanche in vista della determinazione, seppure a soli fini statistico–inventariali, della rendita definitiva, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, deld.m. 19 aprile 1994, n. 701».7.

Con il terzo motivo, rubricato “Violazione degli artt. 3, 8 e 19della Costituzione, artt. 9 e 11 CEDU e dell’art. 1 Protocollo addizionale n.1 della convenzione europea dei diritti dell’uomo da solo e in combinatodisposto con l’art. 14 CEDU; dell’art. 10 trattato funzionamento Unione edell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

“, laricorrente censura la sentenza “che ha illegittimamente ritenuto assorbitoil presente gravame introdotto con il quarto motivo di ricorso.”.

Contestainoltre il passaggio della sentenza gravata “che infonde il dubbio sul fattoche il giudice di seconde cure abbia anche voluto rilevare una qualchecarenza dell’interesse ad agire della Congregazione”, affermando chel’attribuzione della rendita catastale non costituisce né un’imposta né unpresupposto d’imposta.

Rileva che il contenzioso riguarda la valutazionerelativa all’obbligatorietà o meno dell’attribuzione della rendita agli edificidi culto, e che la prassi dell’Agenzia di pretendere comunque ladeterminazione e l’attribuzione della rendita ai luoghi di culto accatastatiin E/7 e non locati costituisce un evidente arbitrio, rispetto al qualesussiste l’interesse ad agire della Congregazione.7.1.

La censura, che pur presenta profili di inammissibilità,intendendosi con essa rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, è infondata.7.2.

Essa non attinge la “ratio decidendi” sulla quale è fondato ilconvincimento della Corte di giustizia di II grado, che ha accolto l’appellosenza valutare direttamente l’interesse ad agire della contribuente.Numero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/20267.3.

La censura è comunque infondata.

Non vengono infatti in rilievoquestioni relative alla violazione della normativa sovranazionale di cui agliartt. 9, 11, 14 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, art.1 delProtocollo 1 alla Convenzione europea ed art. 10 Trattato FunzionamentoUnione Europea in ragione di condotte discriminatorie e non imparzialidell’Agenzia rispetto agli altri edifici di culto accettati dall’ Ufficio.

Comegià rilevato da questa Corte, con la pronunzia n. 20396/2025 relativa adun giudizio in cui era parte la [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni diGeova, non sono chiare le ragioni per cui dovrebbe venire in rilievo, nelcaso di specie, la Convenzione EDU, atteso che si verte in materia fiscale,che è, in linea generale, sottratta dalla nozione di diritti civili (cfr.

CorteEDU, Ferrazzini c Italia).8.

Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va rigettato.La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi non ancoraoggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.MRigetta il ricorso.Compensa le spese del giudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.03.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro-tempore, rappresentata e difesa,dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -controAgenzia delle Entrate, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato exlege, dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato aRoma in Via dei Portoghesi n. 12;- Controricorrente-- avverso la sentenza n. 876/2023 depositata dalla Corte di giustiziatributaria di II grado del Veneto, in data 12/9/2023 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] cristiana dei testimoni di Geova proponericorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata inepigrafe, la quale, in controversia sull’ avviso di accertamento catastale n.VE0087416/2018 - relativo a un’unità immobiliare sita in comune diVenezia, che aveva attribuito una rendita di euro 3.730,00 a fronte di unaproposta di rendita pari a “0” - ha accolto l’appello dell’Agenzia delleEntrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Venezia il 20/1/2022, n. 40/2022.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto il gravamerilevando che:- l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n.28, ha espressamente indicato quali unità si possono iscrivere in catastosenza attribuzione di rendita catastale e fra queste non sono ricompresigli edifici di culto;- per gli immobili in questione rimane in capo ai soggetti interessati,per eventuali esigenze di natura civilistica, la facoltà di dichiarazione incategoria E/7, associando all'immobile una propria redditività;- l’attribuzione della rendita catastale non costituisce né un’impostané un presupposto d’imposta;- la necessità di attribuzione di una rendita ordinaria vale, peranalogia, anche per i “Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi icolombari, i sepolcri e le tombe di famiglia”, censiti nella categoriacatastale E/8;- con riguardo alla motivazione dell’avviso di accertamento dellarendita catastale occorre richiamare il costante insegnamento della Cortein base al quale “in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzionedella rendita catastale avvenga a seguito della procedura cosiddettaNumero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfattocon la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita”.3. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] cristiana dei testimoni di Geova, in prossimitàdell’adunanza camerale, ha depositato memoria illustrativa chiedendoanche la trattazione della causa in pubblica udienza “in considerazione delparticolare rilievo e della novità della questione di diritto sottesa alpresente procedimento, avuto riguardo anche ai contrasti interpretatividelle corti di merito sulla normativa catastale”.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesal’istanza avanzata dalla Congregazione controricorrente la quale, nellamemoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.,la fissazione della pubblica udienza, “in considerazione del particolarerilievo e della novità della questione di diritto sottesa al presenteprocedimento, avuto riguardo anche ai contrasti interpretativi delle cortidi merito sulla normativa catastale”, in adesione all'indirizzo espressodalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il collegio giudicante benpuò escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenzadei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione delcarattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie(Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437 - nello stesso senso, da ultime:Cass., 6 settembre 2024, n. 24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre2024, n. 26807), con la precisazione che la sede dell’adunanza cameralenon è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioninuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da unpregresso orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.Peraltro, nel caso di specie, come di seguito sarà evidenziato, il temaNumero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026oggetto del giudizio non è nemmeno nuovo nella giurisprudenza di questaCorte.2. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c.”, la ricorrente censura la sentenza per avere i giudici d’appelloritenuto l’avviso di accertamento della rendita catastale sufficientementemotivato per il solo fatto di indicare una rendita catastale. Osserva che ladifferenza tra la rendita proposta – pari a euro 0,04 – e la renditarettificata – pari a euro 3.730,00 – dipende da una valutazione giuridicasulla obbligatorietà o meno dell’attribuzione della rendita agli edificidestinati al culto, profilo specifico relativamente al quale era necessariauna puntuale motivazione. La ricorrente evidenzia che l’avviso richiamasoltanto la relazione sintetica allegata con riferimento al biennioeconomico 1988/1989, contenente i valori economici e quantitatividell’immobile e l’operazione aritmetica che ha condotto all’attribuzionedella rendita catastale, basata sui presunti costi di costruzionedell’immobile. Essendo la rendita proposta dalla Congregazione pari aeuro 0,04, la proposta sottendeva l’impossibilità di attribuire una renditacatastale per l’immobile destinato al culto e pertanto la DirezioneProvinciale avrebbe dovuto enunciare, come imposto dall’art. 7 della leggen. 212/2000, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della scelta divoler attribuire una rendita anche a tale edificio. Aggiunge la ricorrenteche l’avviso nel richiamare la normativa in materia catastale non contienealcun riferimento al D.M. n. 28/1998, che specifica gli immobili iscrivibilicon rendita catastale pari a “0”.2.1. La censura è destituita di fondamento e va disattesa.In tema di estimo catastale, l’obbligo di motivazione a caricodell’amministrazione finanziaria si atteggia diversamente, a seconda chela stessa operi d’iniziativa o su sollecitazione del contribuente; laNumero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per unavariazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamentoo sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio di destinazione,nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve essere dichiarata incatasto; la dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avvienecon la presentazione all’Agenzia del Territorio, attivando la procedura cd.DOCFA; a fronte di tali dichiarazioni l’ufficio può quindi effettuare i dovuticontrolli e attivare eventuali rettifiche d’ufficio, che vanno notificate aisoggetti intestatari.2.2. Secondo la consolidata e conforme giurisprudenza di questaCorte, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione dellarendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligodi motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazionedei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fattoindicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventualedifferenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversavalutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nelcaso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto,la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenzeriscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa delcontribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr.Cass., n.25144 del 2024, n. 25682 del 2023, n. 4955 del 2021, nn. 12777e 31809 del 2018, n. 12497 del 2016) 9381 del 10.4.2025). Del tuttodiverso dal caso in cui l’amministrazione operi di sua iniziativa è, quindi, ilcaso dell’accertamento disposto all’esito di procedura DOCFA, in cui ilcontribuente presenta, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. 19 aprile1994, n. 701, dichiarazione “per l’accertamento delle unità immobiliariurbane di nuova costruzione, di cui all’art. 56 del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142”, ovveroNumero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026dichiarazione “di variazione dello stato dei beni, di cui all’art. 20 del regiodecreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge (…) agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall’art. 2 del decretolegislativo 8 aprile 1948, n. 514”. In tali ipotesi, come innanzi rilevato,l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con l’indicazionedei dati amministrativo – censuari (categoria, classe, consistenza,superficie e rendita), all’esito della verifica eseguita d’ufficio, qualora glielementi indicati dal contribuente non siano stati disattesidall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra i dati esposti e idati attribuiti derivi da una valutazione tecnica dell’immobile. In questocaso, i dati enunciati dal contribuente non sono disattesi, ma soloriesaminati e rivalutati dall’Ufficio con riguardo all’attribuzione dellacategoria, della classe, della consistenza e della rendita del fabbricato; percui è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità trala classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertatadall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura DOCFA derivida una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento deimedesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), chevengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplinaregolamentare in materia catastale; il che esime, comunque,l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione piùparticolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo allediscrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta delcontribuente (Cass., Sez. V, 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. VI, 1febbraio 2022, n. 3017; Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5451).2.3. La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile a taleipotesi, giacché i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi,ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimentoall'attribuzione della rendita dell'immobile. Né deve reputarsi necessaria,come sostenuto dalla ricorrente, una specifica indicazione delle ragioni perNumero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026cui a una rendita indicata come sostanzialmente pari a euro 0, facciainvece seguito una rendita indicativa di un valore specifico, dovendol’Ufficio procedere nel rispetto dele norme in materia catastaleall’assegnazione della rendita e all’attribuzione di un valore, normeperaltro espressamente richiamate dall’avviso, secondo quanto riportatodal ricorso.2.4. Nel caso di specie, inoltre, trattandosi di unità immobiliare dellacategoria non ordinaria, la rendita non va attribuita per classificazionetariffaria ma dietro stima diretta.La Corte ha rimarcato che, - laddove viene in rilievo qualepresupposto, e fondamento (motivazionale), dell'avviso di classamento, -la stima diretta dell’unità immobiliare (r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10;d.p.r. n. 1142 del 1949, artt. 8 e 30) esplicita «un giudizio sul valoreeconomico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazioneal quale la presenza e l'adeguatezza, o non, della motivazione rilevano aifini, non già della legittimità ma, della attendibilità concreta del giudiziocennato, e, in sede contenziosa della verifica della bontà delle ragionioggetto della pretesa (v., ex plurimis, Cass., 9 luglio 2018, n. 17971;Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7giugno 2006, n. 13319).3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione degli artt. 6, 9 e 10del R.D.L. n. 652 e dell’art. 36 D.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.”, la ricorrente censura l’affermazione della sentenzasecondo cui agli edifici di culto non locati, che neppure devono essereiscritti in catasto, deve essere assegnata una rendita catastale. Osservache il D.M. n. 701/1994 non riguarda gli edifici di culto, dovendosirinvenire la disciplina che regola il caso dell’attribuzione di una rendita agliimmobili di culto nel dal R.D. 652/1939, nella L. 1249/1939, nel D.P.R.1142/1949 e nell’art. 36 co 3 D.P.R. n. 917/1986 e queste sono normeNumero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026ordinarie. Ne consegue che il D.M. 28/1998 in nessun caso può violare onegare quanto ivi disposto, trattandosi di fonte gerarchicamente inferiore.3.1. La censura è infondata.3.2. Ritiene questa Corte, nel rigettare la prospettazione dellaricorrente, di dover dare continuità all’indirizzo inaugurato con la sentenzaCass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che in relazione ad un bene di cultodella chiesa Parrocchia S.S.P.P. in Ventimiglia, ha ritenuto corretta unarendita di valore diverso da zero - e di recente confermato da Cass.,19/11/2024 n. 29823.3.3. Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salientidella decisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:- con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3. Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);- l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non haricompreso gli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possonoiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencatisoltanto «[...] i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso dicostruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioniproduttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastricisolari; d) aree urbane»);Numero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026- la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione CentraleServizi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio2018, prot. n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilostrettamente catastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, sedichiarata, deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inconsiderazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunosia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;- secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso inquanto la rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio2015, n. 3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537). Per cui, l’attribuzionedella rendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da untributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito incatasto. In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essereiscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catastoedilizio urbano»;Numero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026- ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentatidalla dichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento oaggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all’attribuzione diuna rendita, sia pure a soli fini statistico–inventariali.4. Ad avviso di questo Collegio tale orientamento – al quale si èuniformata la Corte di giustizia tributaria – va in questa sede ribadito nonapparendo, peraltro, decisive, in senso contrario, le considerazioni svoltedalla parte ricorrente.4.1. Va osservato, in particolare, che la Congregazione assume, insintesi, censurando il decisum dei giudici territoriali, che nel caso degliedifici di culto, non essendo considerati gli stessi, di per sé, produttivi direddito in base all’art. 36 del d.P.R. n. 917 del 1986, se non sono oggettodi locazione, sarebbe preclusa la possibilità di attribuire una renditacatastale, neppure con finalità inventariali. Ciò sarebbe confermatodall’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939, per il quale un immobile inadatto aprodurre un reddito non potrebbe essere iscritto in catasto, e dall’art. 6del medesimo r.d.l., che comprende nell’elenco di tipologie di immobilinon espressivi di reddito per loro natura, dispensati dall’iscrizione incatasto ed, altresì, dalla massima 59 contenuta nella Circolare n. 134 del1941 del Ministero delle finanze e dalla circolare dell'Agenzia del territorion. 6/2012 del 30 novembre 2012, ora assurta a legge ex art.1, comma244, n. 190/2014, qualificandola norma di rango superiore.Secondo le norme citate, quindi, a dire della ricorrente, per lamaggior parte degli immobili ricadenti all’interno delle categorie D ed E èrichiesta l’attribuzione della rendita con metodo diretto, tuttavia, nellospecifico caso riferito ai luoghi di culto (E/7), stante la loro funzione qualiopere pubbliche a servizio della collettività e la loro oggettiva incapacità diprodurre reddito, in quanto autonomia funzionale e reddituale, ladeterminazione della rendita avviene in un solo caso, quello in cuiNumero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026l’immobile sia oggetto di un contratto di locazione. Evidenzia che il fulcrodell’argomentazione dell’Agenzia ricorrente risiede nell’art. 3, comma 2,del d.m. n. 28/1998, il quale elenca alcune tipologie di immobili daiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (es. fabbricati in corso dicostruzione, lastrici solari), tesi che non considera che il d.m. citato è unafonte normativa secondaria (regolamento) e, come tale, non puòderogare, modificare o abrogare le disposizioni contenute in fonti di rangoprimario, quali il r.d.l. n. 652/1939 e il d.P.R. n. 1142/1949.La ricorrente lamenta inoltre che sarebbe stata discriminata pereffetto della decisione impugnata, anche rispetto ad altri culti presenti nelterritorio.4.2. Giova ribadire che questa Corte ha più volte chiarito che larendita catastale attribuita ad un immobile adibito all’esercizio del cultonon è un tributo né un presupposto di imposizione fiscale, ma ha unvalore tecnico-estimativo legato all’iscrizione nel catasto. Ciò implica chel’attribuzione di una rendita non incide sull’imponibilità fiscaledell’immobile ai fini dei tributi diretti e locali, nel senso che l’esenzionelegata alla specifica destinazione dell’immobile non viene meno per il solofatto che l’immobile ha una rendita catastale positiva. Sulla distinzioneontologica tra rendita catastale e presupposto d’imposta occorre ricordareche è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che larendita catastale costituisca un valore tecnico-patrimoniale, funzionaleall’inventariazione e classificazione del patrimonio immobiliare, e nonintegri di per sé né un tributo né un autonomo presupposto impositivo. Èstato reiteratamente affermato che non sussiste alcuna relazione tra larendita catastale attribuita e l’esenzione dall’imposizione riconosciuta a unedificio per la sua specifica destinazione d’uso, in quanto la renditacatastale non costituisce un’imposta né un presupposto d’imposta, sullascorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati. Ne deriva chel’attribuzione di una rendita catastale non determina né può determinareNumero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026la trasformazione di un immobile esente in immobile imponibile.L’esenzione fiscale degli edifici destinati esclusivamente al culto deriva,quindi, dalla loro destinazione oggettiva e funzionale, non dalla loroiscrizione o meno in catasto, né dall’ammontare della renditaeventualmente attribuita. Pertanto, l’eventuale presenza di renditacatastale non incide l’esenzione, non costituisce elemento idoneo adimostrare l’esistenza di capacità contributiva e non integra un autonomofatto generatore di imposta.4.3. Fatta tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, adavviso di questo Collegio, va condivisa la lettura delle disposizioninormative in questione fatta propria dai giudici d’appello, contestata dallaCongregazione sulla base delle considerazioni sopra formulate, dovendosiribadire che in base alla normativa catastale sopra richiamata se è veroche l’art. 6 del r.d.l. n. 652/ 1939, comma 3, e l’art. 36 del d.P.R. n.917/1986 esentino gli edifici di culto sia dall’imposizione, in ragione dellaloro specifica destinazione d’uso, sia dall’iscrizione in catasto in ragionedella mancanza di produttività in assenza di locazione, tali esenzioni nonimplicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso di procedere adichiarazione al catasto ai fini civilistici e gestionali ed, in questa diversaipotesi, subentra l’applicazione delle norme appositamente contemplatevolte a realizzare il coordinamento con i principi vigenti in materia direlazione a particolari tipologie di beni.4.4. Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione ovenga effettuata la variazione catastale – così come avvenuto nellafattispecie - l’immobile deve necessariamente essere censito secondo leregole generali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui ild.m. 28/1998, con attribuzione di rendita.Numero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/20264.5. Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui ald.m. n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano talecoordinamento nel caso specifico dell’iscrizione in catasto di un beneesentato, ammesso dall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai finicivilistici, con indicazione da parte dello stesso di quella che ritenga esserela rendita attribuibile.Nella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locati,l’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamentesussistente e connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile,condizione che ancorché possa non essere concreta e attuale, non dimeno potrebbe realizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di unarendita.4.6. Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia delterritorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla ricorrente, relativealle modalità di determinazione della rendita catastale degli immobili dellecategorie speciali (D) e particolari (E), possono, per loro natura econtenuti, ritenersi preminenti né configurare un mezzo per orientarel’interpretazione della disciplina catastale dei beni di culto.Numero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare, la stessadetta istruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo, le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare ladisciplina dei casi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni diculto, al complesso delle norme sopra richiamate, rispetto alle quali lemodalità di redazione risultano meramente strumentali.In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia dellefonti normative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 –beni destinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del1994, che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catastoanche in assenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: dauna parte, le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che,ai fini dell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi direndita catastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo,dunque, un criterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali;sotto altro profilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente suldiverso e successivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazionioperative circa le metodologie da adottare per l’attribuzione della renditacatastale nei casi in cui essa debba essere determinata. Ne discende chele due normative non interferiscono fra di loro, atteso che le stessedisciplinano profili differenti e tra loro complementari della medesimamateria: le prime attengono al presupposto di rilevanza fiscale del bene econcernono l’an della valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolaresuddetta si limita a dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazionedella rendita catastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazionedella rendita.Numero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/20265. Sotto altro profilo deve rilevarsi che l’art. 10 r.d.l. 652/1939, invigore dal 9 giugno 1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs.514/1948 così dispone: “La rendita catastale delle unità immobiliaricostituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge8 giugno 1936, n. 1231 costruiti per le speciali esigenze di una attivitàindustriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estraneaalle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata constima diretta per ogni singola unità. 2. Egualmente si procede per ladeterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari che nonsono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle lorocaratteristiche”.L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi dellecategorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale enon suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliariche, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili inclassi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazioneinterna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinatiall'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed ilsuccessivo art. 30 avente ad oggetto “Determinazione della renditacatastale di immobili a destinazione speciale o particolare” precisa: “Letariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art.8.Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a talicategorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque,sempre attribuita risultando, “in parte qua” superate, per effetto dellaNumero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026normativa sopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941,ritenute decisive ai fini che occupano da parte controricorrente.6. Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di unarendita diversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.).Ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentati dalladichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento o aggiornamento delclassamento, soggiacciono sempre all'attribuzione di una rendita, sia purea soli fini statistico-inventariali. Alla luce della ricostruzione della disciplinain materia catastale e della sua interpretazione sistematica, non puòdunque prospettarsi alcun contrasto o incompatibilità tra norme di rangoprimario e fonti regolamentari, le une e le altre integrandosi con coerenzanel complesso della richiamata disciplina catastale.Deve quindi ribadirsi il seguente principio di diritto: «In ipotesi didichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico,l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regolegenerali sulla scorta delle norme catastali di riferimento ed atteso che ipredetti edifici non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catasto senzan. 28, la dichiarazione per l'accertamento di immobili urbani di nuovacostruzione (ex art. 56 del regolamento di cui al d.P.R. 1 dicembre 1949,n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione (ex art. 20 del r.d.l. 13aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514),devono contenere la proposta di attribuzione della categoria e dellaNumero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/2026rendita che non può essere pari a zero (in quanto unità a “destinazioneparticolare”) e sono soggette al controllo dell’amministrazione finanziariaanche in vista della determinazione, seppure a soli fini statistico–inventariali, della rendita definitiva, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, deld.m. 19 aprile 1994, n. 701».7. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione degli artt. 3, 8 e 19della Costituzione, artt. 9 e 11 CEDU e dell’art. 1 Protocollo addizionale n.1 della convenzione europea dei diritti dell’uomo da solo e in combinatodisposto con l’art. 14 CEDU; dell’art. 10 trattato funzionamento Unione edell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. “, laricorrente censura la sentenza “che ha illegittimamente ritenuto assorbitoil presente gravame introdotto con il quarto motivo di ricorso.”. Contestainoltre il passaggio della sentenza gravata “che infonde il dubbio sul fattoche il giudice di seconde cure abbia anche voluto rilevare una qualchecarenza dell’interesse ad agire della Congregazione”, affermando chel’attribuzione della rendita catastale non costituisce né un’imposta né unpresupposto d’imposta. Rileva che il contenzioso riguarda la valutazionerelativa all’obbligatorietà o meno dell’attribuzione della rendita agli edificidi culto, e che la prassi dell’Agenzia di pretendere comunque ladeterminazione e l’attribuzione della rendita ai luoghi di culto accatastatiin E/7 e non locati costituisce un evidente arbitrio, rispetto al qualesussiste l’interesse ad agire della Congregazione.7.1. La censura, che pur presenta profili di inammissibilità,intendendosi con essa rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, è infondata.7.2. Essa non attinge la “ratio decidendi” sulla quale è fondato ilconvincimento della Corte di giustizia di II grado, che ha accolto l’appellosenza valutare direttamente l’interesse ad agire della contribuente.Numero registro generale 7051/2024Numero sezionale 2814/2026Numero di raccolta generale 14880/2026Data pubblicazione 18/05/20267.3. La censura è comunque infondata. Non vengono infatti in rilievoquestioni relative alla violazione della normativa sovranazionale di cui agliartt. 9, 11, 14 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, art.1 delProtocollo 1 alla Convenzione europea ed art. 10 Trattato FunzionamentoUnione Europea in ragione di condotte discriminatorie e non imparzialidell’Agenzia rispetto agli altri edifici di culto accettati dall’ Ufficio. Comegià rilevato da questa Corte, con la pronunzia n. 20396/2025 relativa adun giudizio in cui era parte la [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni diGeova, non sono chiare le ragioni per cui dovrebbe venire in rilievo, nelcaso di specie, la Convenzione EDU, atteso che si verte in materia fiscale,che è, in linea generale, sottratta dalla nozione di diritti civili (cfr. CorteEDU, Ferrazzini c Italia).8. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va rigettato.La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi non ancoraoggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso.Compensa le spese del giudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.03.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 14880/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris