CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 02781/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 11.12.2020, con cui il Tribunale di Lucca aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.76, comma 4, d.lvo n. 159/11, commesso il 10.5.2018, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione alla esigibilità della condotta a fronte delle precarie condizioni economiche, e in relazione al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che i motivi ripropongono argomenti di merito già valutati dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici o giuridici; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il, ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.