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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 28553/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27948/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]in [OSCURATO:PERSONA] degli Scipioni n. 288; pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 154 Pec:-controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di MILANO n. 2947/2022 depositata il 22/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società [OSCURATO:SOCIETA] convenne avanti al Tribunale di Milano la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con cui aveva stipulato un contratto di sale and lease back in relazione ad un complesso immobiliare ad uso alberghiero, per ivi sentir pronunciarela risoluzione del contratto e la condanna della convenuta alla restituzione dei beni; la [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio deducendo la nullità per illiceità della causa dello stipulato contratto di sale and lease back intercorso tra le parti, in quanto volto ad aggirare il divieto di patto commissorio; domandò pertanto in via riconvenzionale la condanna della banca alla restituzione di somma a titolo di interessi o a pagarle l’intero importo versato in esecuzione dell’art. 1526 c.c.; disposta una CTU volta a determinare la stima del valore del bene sia all’atto della stipula del contratto (6/8/2003) sia a quella di risoluzione (25/10/2016), il Tribunale di Milano accolse la domanda di restituzione, rigettando le domande svolte dalla convenuta; a seguito di appello della [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2947 del 22/9/2022 la Corte d’Appello di Milano ha quindi rigettato il gravame, confermando integralmente la sentenza di primo gradonella ravvisata compresenza di tutti gli indici sintomatici della nullità del contratto di sale and lease back per frode alla legge indicatidalla S.C., espressamente affermando che “da tempo la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi per la liceità del contratto in parola (Cass., n. 21042/2017), chiarendo che solo la coesistenza di tre elementi sintomatici di frode alla legge può fondare la presunzione che lo schema negoziale sia stato impiegato per eludere il divieto di patto commissorio; ha ritenuto assenti gli elementi necessari e quindi ha escluso che la utilizzatrice si fosse determinata a stipulare il contratto quale indice di una situazione di dissesto eziologicamente collegata al precedente contratto, di analoga natura, concluso un anno prima in relazione ad un immobile di Bisceglie non essendovi ragioni per dubitare che in entrambi i casi si sia trattato di operazioni entrambe finalizzate al soddisfacimento di esigenze di liquidità in mancanza di elementi documentali a conferma del collegamento funzionale tra i due contratti e dell’esposizione debitoria della utilizzatrice nei confronti della banca; avverso la suindicata sentenza della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] srl propone ora ricorso per cassazione , sulla base di quattro motivi; resiste con controricorsoil [OSCURATO:SOCIETA]; le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo –nullità del contratto di sale and lease back, violazione e falsa applicazione dell’art. 2744 c.c., 1418 c.c. e 1344 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. – la ricorrente censura la sentenza per avere la corte d’appello rigettato la domanda di nullità della complessiva operazione negoziale di sale and lease back posta in essere tra le parti; lamentache la corte territoriale ha errato nel ritenere c he, in base alla giurisprudenza di legittimità, gli indici sintomatici debbano essere tutti necessariamente compresenti ai fini della prova presuntivadell’elusione del divieto del patto commissorio ; si duole non essersi considerato che nella giurisprudenza di legittimità si è escluso che gli indizi sintomatici della nullità del contratto di sale and lease backdebbano essere tutti necessariamente compresenti, né debbono essere necessariamente quelli indicati e non anche altri, dovendo sempre privilegiarsi lo scrutinio della causa concreta del contratto (Cass., 2, n. 19694 del 17/6/2022; Cass. n. 13305 del 2018; Cass., n. 11449 del 2017), con indagine ad ampio spettro da parte del giudice del merito a tutela della posizione soggettiva del debitore e della par condicio dei creditori, al fine di vagliare se il reale significato e la concreta portata del contratto; il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel premettere che in materia dipatto commissorio l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto ma qualunque tipo di convenzione - quale ne sia il contenuto - che venga impiegato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito ( v.

Cass., 25/1/2024, n. 2469 ), in tema di contratto di sale and lease backnon è invero necessaria , ai fini dell’integrazione della violazione del suddetto divieto, la necessaria congiunta compresenza dei tre indici sintomatici di elaborazione giurisprudenziale consistenti a) nell'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice; b) nel le difficoltà economiche di quest'ultima, c) nella sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente.

Rilevo fondamentale assume infatti al riguardo la circostanza che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare in concreto, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, una vietata causa digaranzia il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, sulla base di idonei indici rivelatori , anche altri e diversi da quelli suindicati (v.

Cass., 8/6/2023, n. 16367).

Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso il suindicato principio, là dove ha affermato che solo la coesistenza di tre elementi sintomatici di frode alla legge può fondare la presunzione che lo schema negoziale sia stato impiegato per eludere il divieto del patto commissorio .

Dell’impugnata sentenza, assorbiti ogni altra diversa questione e differente profilo nonché gli altri motivi [ il 2° motivo, con il quale la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c., 1362 c.c. 1363 c.c. 1526 c.c. 1382 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo; il 3° motivo, con il quale lamenta che la corte del merito ha ritenuto inapplicabili alla fattispecie gli artt. 1526 e 1384 c.c. in considerazione della mancata restituzione dell’immobile e della mancata detrazione del valore del bene che avrebbe determinato un’illegittima locupletazione in capo alla concedente senza operare la riduzione della penale; il 4° motivo con il quale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 117 TUB 1418, 1284. 1346, 1175, 1375, 1337 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ], s’impone pertanto la cassazione in relazione con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.Il giudice dl rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorsonei termini e limiti di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altrimotivi.

Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27948/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]in [OSCURATO:PERSONA] degli Scipioni n. 288; pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 154 Pec:-controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di MILANO n. 2947/2022 depositata il 22/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società [OSCURATO:SOCIETA] convenne avanti al Tribunale di Milano la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con cui aveva stipulato un contratto di sale and lease back in relazione ad un complesso immobiliare ad uso alberghiero, per ivi sentir pronunciarela risoluzione del contratto e la condanna della convenuta alla restituzione dei beni; la [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio deducendo la nullità per illiceità della causa dello stipulato contratto di sale and lease back intercorso tra le parti, in quanto volto ad aggirare il divieto di patto commissorio; domandò pertanto in via riconvenzionale la condanna della banca alla restituzione di somma a titolo di interessi o a pagarle l’intero importo versato in esecuzione dell’art. 1526 c.c.; disposta una CTU volta a determinare la stima del valore del bene sia all’atto della stipula del contratto (6/8/2003) sia a quella di risoluzione (25/10/2016), il Tribunale di Milano accolse la domanda di restituzione, rigettando le domande svolte dalla convenuta; a seguito di appello della [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2947 del 22/9/2022 la Corte d’Appello di Milano ha quindi rigettato il gravame, confermando integralmente la sentenza di primo gradonella ravvisata compresenza di tutti gli indici sintomatici della nullità del contratto di sale and lease back per frode alla legge indicatidalla S.C., espressamente affermando che “da tempo la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi per la liceità del contratto in parola (Cass., n. 21042/2017), chiarendo che solo la coesistenza di tre elementi sintomatici di frode alla legge può fondare la presunzione che lo schema negoziale sia stato impiegato per eludere il divieto di patto commissorio; ha ritenuto assenti gli elementi necessari e quindi ha escluso che la utilizzatrice si fosse determinata a stipulare il contratto quale indice di una situazione di dissesto eziologicamente collegata al precedente contratto, di analoga natura, concluso un anno prima in relazione ad un immobile di Bisceglie non essendovi ragioni per dubitare che in entrambi i casi si sia trattato di operazioni entrambe finalizzate al soddisfacimento di esigenze di liquidità in mancanza di elementi documentali a conferma del collegamento funzionale tra i due contratti e dell’esposizione debitoria della utilizzatrice nei confronti della banca; avverso la suindicata sentenza della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] srl propone ora ricorso per cassazione , sulla base di quattro motivi; resiste con controricorsoil [OSCURATO:SOCIETA]; le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo –nullità del contratto di sale and lease back, violazione e falsa applicazione dell’art. 2744 c.c., 1418 c.c. e 1344 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. – la ricorrente censura la sentenza per avere la corte d’appello rigettato la domanda di nullità della complessiva operazione negoziale di sale and lease back posta in essere tra le parti; lamentache la corte territoriale ha errato nel ritenere c he, in base alla giurisprudenza di legittimità, gli indici sintomatici debbano essere tutti necessariamente compresenti ai fini della prova presuntivadell’elusione del divieto del patto commissorio ; si duole non essersi considerato che nella giurisprudenza di legittimità si è escluso che gli indizi sintomatici della nullità del contratto di sale and lease backdebbano essere tutti necessariamente compresenti, né debbono essere necessariamente quelli indicati e non anche altri, dovendo sempre privilegiarsi lo scrutinio della causa concreta del contratto (Cass., 2, n. 19694 del 17/6/2022; Cass. n. 13305 del 2018; Cass., n. 11449 del 2017), con indagine ad ampio spettro da parte del giudice del merito a tutela della posizione soggettiva del debitore e della par condicio dei creditori, al fine di vagliare se il reale significato e la concreta portata del contratto; il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel premettere che in materia dipatto commissorio l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto ma qualunque tipo di convenzione - quale ne sia il contenuto - che venga impiegato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito ( v. Cass., 25/1/2024, n. 2469 ), in tema di contratto di sale and lease backnon è invero necessaria , ai fini dell’integrazione della violazione del suddetto divieto, la necessaria congiunta compresenza dei tre indici sintomatici di elaborazione giurisprudenziale consistenti a) nell'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice; b) nel le difficoltà economiche di quest'ultima, c) nella sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente. Rilevo fondamentale assume infatti al riguardo la circostanza che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare in concreto, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, una vietata causa digaranzia il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, sulla base di idonei indici rivelatori , anche altri e diversi da quelli suindicati (v. Cass., 8/6/2023, n. 16367). Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso il suindicato principio, là dove ha affermato che solo la coesistenza di tre elementi sintomatici di frode alla legge può fondare la presunzione che lo schema negoziale sia stato impiegato per eludere il divieto del patto commissorio . Dell’impugnata sentenza, assorbiti ogni altra diversa questione e differente profilo nonché gli altri motivi [ il 2° motivo, con il quale la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c., 1362 c.c. 1363 c.c. 1526 c.c. 1382 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo; il 3° motivo, con il quale lamenta che la corte del merito ha ritenuto inapplicabili alla fattispecie gli artt. 1526 e 1384 c.c. in considerazione della mancata restituzione dell’immobile e della mancata detrazione del valore del bene che avrebbe determinato un’illegittima locupletazione in capo alla concedente senza operare la riduzione della penale; il 4° motivo con il quale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 117 TUB 1418, 1284. 1346, 1175, 1375, 1337 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ], s’impone pertanto la cassazione in relazione con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.Il giudice dl rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorsonei termini e limiti di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altrimotivi. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diver
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