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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23581/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si richiamano vizi di motivazione. è manifestamente infondato, trattandosi di censura meramente rivalutativa del trattamento sanzionatorio non emergendo alcun contraddizione - che peraltro dovrebbe essere manifesta e non lo è - tra la valorizzazione della presentazione dell'imputato in prossimità del secondo orario a lui imposto in occasione di incontri di calcio, quale dato ritenuto sintomatico di una offesa di minore entità, e la ritenuta congruità della pena di mesi 8 ed euro 7000 di multa„ posto che la motivazione sul punto valorizza non solo le modalità del fatto, per cui l'imputato non si presentava 15 minuti prima dell'inizio della partita ma solo in prossimità dei pure prescritti 15 minuti dopo l'inizio del secondo tempo, e dunque dopo un lasso di tempo dal primo inadempimento certamente non ridotto, ma valorizza altresì anche la personalità negativa del ricorrente, quale profilo non affrontato in ricorso.

Peraltro trattasi di pena corrispondente al minimo edittale, pari ad un anno e ridotta per le attenuanti generiche, laddove la multa minima di euro 10.000 pure risulta ridotta.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si richiamano vizi di motivazione. è manifestamente infondato, trattandosi di censura meramente rivalutativa del trattamento sanzionatorio non emergendo alcun contraddizione - che peraltro dovrebbe essere manifesta e non lo è - tra la valorizzazione della presentazione dell'imputato in prossimità del secondo orario a lui imposto in occasione di incontri di calcio, quale dato ritenuto sintomatico di una offesa di minore entità, e la ritenuta congruità della pena di mesi 8 ed euro 7000 di multa„ posto che la motivazione sul punto valorizza non solo le modalità del fatto, per cui l'imputato non si presentava 15 minuti prima dell'inizio della partita ma solo in prossimità dei pure prescritti 15 minuti dopo l'inizio del secondo tempo, e dunque dopo un lasso di tempo dal primo inadempimento certamente non ridotto, ma valorizza altresì anche la personalità negativa del ricorrente, quale profilo non affrontato in ricorso. Peraltro trattasi di pena corrispondente al minimo edittale, pari ad un anno e ridotta per le attenuanti generiche, laddove la multa minima di euro 10.000 pure risulta ridotta. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 23581/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris