Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 39704/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 12/01/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Tivoli in data 16/10/2014, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reato di cui agli artt. 81 cpv e 648 bis cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce violazione di legge processuale e in particolare nullità della notifica dell'avviso di udienza all'imputata è manifestamente infondato e generico, poiché a pag. 5 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine all'eccezione difensiva sulla supposta violazione del diritto di difesa e contraddittorio dell'imputata; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano l'erronea qualificazione giuridica ed il travisamento dei fatti e il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di riciclaggio, sono generici, in quanto meramente riproduttivi di profili adeguatamente disattesi dal giudice di merito .Si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto del compendio probatorio alla base della ritenuta responsabilità penale della [OSCURATO:PERSONA]. ricordato che le doglianze difensive sul travisamento dei fatti possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo - invece - nel caso di cd.

"doppia conforme" (come quello di specie) essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi inammissibili in sede di legittimità; osservato che il quarto motivo, con cui si lamenta la dosimetria della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché estremamente generico e afferente al trattamento punitivo rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive [si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata in ordine alla motivazione sul trattamento sanzionatorio]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 12/01/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Tivoli in data 16/10/2014, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reato di cui agli artt. 81 cpv e 648 bis cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce violazione di legge processuale e in particolare nullità della notifica dell'avviso di udienza all'imputata è manifestamente infondato e generico, poiché a pag. 5 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine all'eccezione difensiva sulla supposta violazione del diritto di difesa e contraddittorio dell'imputata; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano l'erronea qualificazione giuridica ed il travisamento dei fatti e il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di riciclaggio, sono generici, in quanto meramente riproduttivi di profili adeguatamente disattesi dal giudice di merito .Si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto del compendio probatorio alla base della ritenuta responsabilità penale della [OSCURATO:PERSONA]. ricordato che le doglianze difensive sul travisamento dei fatti possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo - invece - nel caso di cd. "doppia conforme" (come quello di specie) essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi inammissibili in sede di legittimità; osservato che il quarto motivo, con cui si lamenta la dosimetria della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché estremamente generico e afferente al trattamento punitivo rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive [si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata in ordine alla motivazione sul trattamento sanzionatorio]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39704/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris