CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 14542/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25335 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60R04 I622X) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69T06 A271W) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69M19 F205U) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64L08 B085X) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lucca n. 955/2019, pubblicata in data 14 giugno 2019 (che si assume notificata in data 24 giugno 2019); Ric. n. 25335/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 25335/2019 Numero sezionale 838/2022 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio Numero di raccolta generale 14542/2022Data pubblicazione 09/05/2022 del 21 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobi- liare promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l’immobile pignorato è stato aggiudicato e trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA].. Il debitore ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento. L’opposizione è stata respinta dal Tribunale di Lucca. Ricorre il Cecchi, sulla base di tre motivi. Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. ed Uni- polReoco S.p.A.. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 571 e 591-ter c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Il ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui il tribunale ha affermato che il motivo di ricorso avente ad og- getto la ritualità dell’offerta presentata dalla società aggiudi- cataria era «precluso», trattandosi di «profilo anteriore al de- creto di aggiudicazione, che doveva pertanto essere speso, e coltivato, ex art. 591 ter cpc avverso tale decreto». Il motivo è fondato. La decisione impugnata non è infatti, sul punto, conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte, con sentenza di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particola- re metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione Ric. n. 25335/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 25335/2019 per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particola- Numero sezionale 838/2022Numero di raccolta generale 14542/2022 re rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto Data pubblicazione 09/05/2022 esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), in base ai quali «l’ordinanza collegiale pronun- ciata all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. av- verso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili de- legate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art.111, comma 7, Cost.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12238 del 09/05/2019, Rv. 653893 – 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15441 del 21/07/2020, Rv. 658512 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 14249 del 08/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18111 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27069 del 06/10/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6929 del 02/03/2022). Secondo quanto espressamente affermato nell’arresto appena richiamato, che ha escluso la ricorribilità per cassazione dell’ordinanza pronunciata dal collegio ai sensi degli artt. 591 ter e 669 terdecies c.p.c. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12238 del 09/05/2019, Rv. 653893 – 01), le «eventuali nullità verifi- catesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al giudice dell'ese- cuzione, i quali soltanto potranno essere impugnati con l’opposizione agli atti esecutivi, facendo valere la nullità deri- vata dall’errore commesso dal professionista delegato nei limi- ti ed alle condizioni di cui all’art. 617 c.p.c.», di modo che tali nullità, anche se «non rilevate nel procedimento di reclamo ex art. 591 ter c.p.c., potranno essere fatte valere impugnando ai sensi dell’art. 617 c.p.c. il primo provvedimento successivo adottato dal giudice dell’esecuzione». Ric. n. 25335/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 25335/2019 Numero sezionale 838/2022 È dunque evidente che, in base a tale ricostruzione sistemati-Numero di raccolta generale 14542/2022Data pubblicazione 09/05/2022 ca, contrariamente a quanto statuito dal tribunale, non posso- no in alcun modo ritenersi precluse, né in caso di mancata proposizione del reclamo di cui agli artt. 591 ter e 669 terde- cies c.p.c., né in caso di eventuale proposizione del reclamo e di rigetto dello stesso, le questioni relative alle eventuali nulli- tà degli atti del professionista delegato alla vendita. L’opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore, per quanto attiene al motivo in esame, non avrebbe pertanto po- tuto essere ritenuta preclusa e, quindi inammissibile, solo in conseguenza della mancata vittoriosa proposizione del recla- mo di cui agli artt. 591 ter e 669 terdecies c.p.c., ma avrebbe dovuto essere presa in esame, tanto in relazione ad eventuali profili relativi alla sua ammissibilità (diversi da quello indicato) quanto in relazione al merito. 2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione degli artt.571, 587 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Il ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui con la stessa il tribunale ha in sostanza ritenuto inammissibile, per difetto di interesse, il suo motivo di ricorso avente ad og- getto la conformità delle modalità con cui era stato pagato il prezzo di aggiudicazione rispetto a quelle indicate nell’offerta presentata e nell’avviso di vendita, sulla base del rilievo per cui «ove l’opposizione venisse accolta, il risultato sarebbe per il Cecchi non solo neutro, ma addirittura controproducente. A tal punto, l’immobile dovrebbe infatti venire nuovamente po- sto in vendita ad un prezzo inferiore a quello realizzato, con la conseguenza che, all’esito della successiva vendita, il suo de- bito nei confronti dell’esecutante risulterebbe estinto in misura inferiore a quanto lo è stato in conseguenza dell’aggiudicazione alla [OSCURATO:SOCIETA]». Secondo il ricorrente, sussisterebbe senz’altro il suo interesse all’annullamento del decreto di trasferimento e Ric. n. 25335/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 25335/2019 Numero sezionale 838/2022 dell’aggiudicazione, in quanto, diversamente da quanto affer-Numero di raccolta generale 14542/2022Data pubblicazione 09/05/2022 mato dal tribunale, la nuova eventuale vendita non dovrebbe necessariamente avvenire ad un prezzo inferiore a quello pre- cedente e, comunque, anche in tale ipotesi, l’aggiudicatario decaduto sarebbe tenuto al pagamento della differenza. Anche questo motivo è fondato. È infatti evidente che, di regola, sussiste sempre l’interesse del debitore ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato in caso di mancato regolare pagamen- to del relativo prezzo da parte dell’aggiudicatario nei termini stabiliti in sede di vendita: e ciò non solo perché è manifesta- mente erronea, in diritto, l’affermazione del tribunale per cui, in tal caso, l’immobile dovrebbe essere messo in vendita ad un prezzo inferiore, ma anche perché, al contrario, in realtà una nuova vendita potrebbe comunque sempre eventualmen- te consentire di ricavare un prezzo superiore (anche a seguito di eventuali offerte di acquisto a prezzo più alto o a seguito di gara tra gli offerenti). In ogni caso, è decisiva l’osservazione per cui l’annullamento dell’aggiudicazione consente certamente al debitore di evitare l’immediata perdita della proprietà dell’immobile pignorato e, quindi, eventualmente di conservare la possibilità di pervenire alla definizione della propria situazione debitoria e/o della pro- cedura esecutiva con modalità alternative alla liquidazione dei suoi beni, il che è sufficiente a fondare il suo interesse a de- nunciare mediante l’opposizione agli atti esecutivi gli eventuali vizi del procedimento che possano determinare tale annulla- mento. 3. Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa appli- cazione dell’art. 96 ultimo comma c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Il motivo di ricorso in esame, riguardando la condanna del de- bitore opponente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., resta Ric. n. 25335/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 25335/2019 Numero sezionale 838/2022 assorbito in conseguenza dell’accoglimento dei precedenti, che Numero di raccolta generale 14542/2022Data pubblicazione 09/05/2022 comporta la cassazione della decisione impugnata e rende ne- cessario un nuovo esame del merito dell’opposizione e una nuova regolamentazione delle spese processuali. 4. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata in re- lazione, con rinvio al Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impugna- ta, con rinvio al Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 21 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]. n. 25335/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0