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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 19317/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 del TRIBUNALE di PESAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio 9RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Pesaro condanna [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10 bis del d. 1gs. n. 74 del 2000, perchè, quale legale rappresentante della società U.F.

Lamiere s.r.I., aveva omesso il versamento delle ritenute alla fonte certificate, relative agli emolumenti erogati nell'anno di imposta 2016, per l'ammontare di euro 164.114,40, desunto dal modello 770 presentato dall'imputato e a prescindere dal rilascio delle certificazioni ai sostituiti.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, il quale deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla mancata statuizione della confisca del profitto del reato, ai sensi dell'art. 12 bis del decreto legislativo 74/2000, conseguente all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art.10 bis d.lgs. 74/2000, misura non disposta neppure sul residuo importo, pari alla differenza tra quanto inizialmente dovuto e quanto già versato, in relazione all'eventuale rateizzazione o parziale estinzione del debito tributario. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio al Tribunale di Pesaro limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La censura è inammissibile in quanto la statuizione della confisca del profitto consegue all'affermazione della responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 10 bis d.lvo 74/2000, norma dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale n. 175 del 14 luglio 2022 a seguito della quale si impone un approfondimento in punto di configurabilità del reato.

Si osserva in proposito che l'art. 10 bis del d.lvo 74/2000, a seguito della riforma introdotta dall'art. 7 del d.

Igs. 24 settembre 2015 n. 158, applicabile ai fatti contestati, in quanto risalenti al 2016, puniva «chiunque non versa/ r> entro il termine previsto per la presentazione della 2- dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta».

La modifica normativa introdotta nel 2015 ha inciso su due versanti: l'innalzamento della soglia di rilevanza penale, e il riferimento, alternativo, alle «ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione», cioè alla dichiarazione annuale del sostituto, il c.d. il modello

770. Pertanto, a seguito di tali modifiche normative, la condotta omissiva sanzionata, dapprima limitata alle sole ritenute che risultavano dalla certificazione, è stata estesa alle ritenute emergenti dalla dichiarazione modello

770. Su tale innovazione normativa, con la richiamata pronuncia n. 175 del 2022, è intervenuta la Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 158 del 2015 nella parte in cui ha inserito le parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" nel testo dell'art. 10 bis del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, sia dello stesso art. 10 bis del d.

Igs. n. 74 del 2000, limitatamente alle parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o", per violazione dell'art. 25, comma 2, della Costituzione, sotto il profilo dell'eccesso di delega, posto che il legislatore delegato aveva introdotto una nuova fattispecie penale costituita dall'omesso versamento delle ritenute dovute sulla scorta della dichiarazione presentata e a prescindere dal rilascio delle certificazioni ai sostituiti.

Venuta meno la possibilità di incentrare l'incriminazione sulle ritenute risultanti dalla mera dichiarazione del sostituto d'imposta (c.d. modello 770), ne segue che l'integrazione della fattispecie penale richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate, mentre il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione non integra gli estremi del reato.

Pertanto, la fattispecie penale residua nella sola ipotesi della omissione del versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti.

1.2. Orbene, tanto premesso, si osserva che nel caso in disamina il giudice di merito aveva ritenuto pienamente integrati gli estremi del reato contestato sulla base di quanto risultante dal modello 770 del sostituto d'imposta.

Si era infatti ritenuto che, non trattandosi di fatti pregressi all'entrata in vigore della modifica normativa operata dall'art. 7 D.Ivo n. 158 del 2015 che aveva esteso l'ambito di operatività dell'art. 10 bis D.Igs. 74/2000, le ritenute oggetto del reato fossero quelle desumibili dalle dichiarazioni modello 770 del sostituto d'imposta.

Pertanto, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, è venuto meno il presupposto per l'affermazione della responsabilità, in quanto le ritenute oggetto dell'incriminazione sono quelle risultanti dalla dichiarazione del medesimo sostituto d'imposta, e conseguentemente, è venuto meno il presupposto per la statuizione della confisca.

2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso all'udienza del 28 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 del TRIBUNALE di PESAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio 9RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Pesaro condanna [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10 bis del d. 1gs. n. 74 del 2000, perchè, quale legale rappresentante della società U.F. Lamiere s.r.I., aveva omesso il versamento delle ritenute alla fonte certificate, relative agli emolumenti erogati nell'anno di imposta 2016, per l'ammontare di euro 164.114,40, desunto dal modello 770 presentato dall'imputato e a prescindere dal rilascio delle certificazioni ai sostituiti. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, il quale deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla mancata statuizione della confisca del profitto del reato, ai sensi dell'art. 12 bis del decreto legislativo 74/2000, conseguente all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art.10 bis d.lgs. 74/2000, misura non disposta neppure sul residuo importo, pari alla differenza tra quanto inizialmente dovuto e quanto già versato, in relazione all'eventuale rateizzazione o parziale estinzione del debito tributario. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio al Tribunale di Pesaro limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La censura è inammissibile in quanto la statuizione della confisca del profitto consegue all'affermazione della responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 10 bis d.lvo 74/2000, norma dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale n. 175 del 14 luglio 2022 a seguito della quale si impone un approfondimento in punto di configurabilità del reato. Si osserva in proposito che l'art. 10 bis del d.lvo 74/2000, a seguito della riforma introdotta dall'art. 7 del d. Igs. 24 settembre 2015 n. 158, applicabile ai fatti contestati, in quanto risalenti al 2016, puniva «chiunque non versa/ r> entro il termine previsto per la presentazione della 2- dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta». La modifica normativa introdotta nel 2015 ha inciso su due versanti: l'innalzamento della soglia di rilevanza penale, e il riferimento, alternativo, alle «ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione», cioè alla dichiarazione annuale del sostituto, il c.d. il modello 770. Pertanto, a seguito di tali modifiche normative, la condotta omissiva sanzionata, dapprima limitata alle sole ritenute che risultavano dalla certificazione, è stata estesa alle ritenute emergenti dalla dichiarazione modello 770. Su tale innovazione normativa, con la richiamata pronuncia n. 175 del 2022, è intervenuta la Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 158 del 2015 nella parte in cui ha inserito le parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" nel testo dell'art. 10 bis del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, sia dello stesso art. 10 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, limitatamente alle parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o", per violazione dell'art. 25, comma 2, della Costituzione, sotto il profilo dell'eccesso di delega, posto che il legislatore delegato aveva introdotto una nuova fattispecie penale costituita dall'omesso versamento delle ritenute dovute sulla scorta della dichiarazione presentata e a prescindere dal rilascio delle certificazioni ai sostituiti. Venuta meno la possibilità di incentrare l'incriminazione sulle ritenute risultanti dalla mera dichiarazione del sostituto d'imposta (c.d. modello 770), ne segue che l'integrazione della fattispecie penale richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate, mentre il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione non integra gli estremi del reato. Pertanto, la fattispecie penale residua nella sola ipotesi della omissione del versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti. 1.2. Orbene, tanto premesso, si osserva che nel caso in disamina il giudice di merito aveva ritenuto pienamente integrati gli estremi del reato contestato sulla base di quanto risultante dal modello 770 del sostituto d'imposta. Si era infatti ritenuto che, non trattandosi di fatti pregressi all'entrata in vigore della modifica normativa operata dall'art. 7 D.Ivo n. 158 del 2015 che aveva esteso l'ambito di operatività dell'art. 10 bis D.Igs. 74/2000, le ritenute oggetto del reato fossero quelle desumibili dalle dichiarazioni modello 770 del sostituto d'imposta. Pertanto, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, è venuto meno il presupposto per l'affermazione della responsabilità, in quanto le ritenute oggetto dell'incriminazione sono quelle risultanti dalla dichiarazione del medesimo sostituto d'imposta, e conseguentemente, è venuto meno il presupposto per la statuizione della confisca. 2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. PQM Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso all'udienza del 28 gennaio
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