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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 febbraio 2024

Cassazione n. 31124/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.sa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 1/2/2024, il Tribunale del riesame di Messina dichiarò inammissibile la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Barcellona P.G. aveva convalidato il sequestro disposto dal Nucleo mobile della Compagnia di Milazzo della Guardia di Finanza avente ad oggetto "la licenza T.U.L.P.S., copia dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica, palinsesti di eventi portivi, promemoria, ricevute di gioco, n. 1 [OSCURATO:PERSONA] con accessori e stampante termica, 1 PC DELL con accessori e stampante termica, in relazione ai reati di cui ali' art. 4 comma 4 bis legge n. 401/1989 e 718, 719 c.p.";

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale siciliano, Pellegrino, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione di legge.

Ha lamentato, in particolare, che la decisione impugnata, che aveva sostenuto che Pellegrino era priva di interesse a impugnare quale persona fisica indagata, risultando la società [OSCURATO:SOCIETA]. la titolare dell'attività a danno della quale la cautela era stata disposta, non aveva tenuto conto che l'indagata: era l'amministratrice della predetta società nonché la titolare del 70% delle quote sociali; era la custode e l'utilizzatrice dei beni; era il soggetto a cui i beni erano stati sequestrati.

L'indagata, pertanto, in quanto persona fisica utilizzatrice dei beni, era titolare "di un diritto soggettivo immediato e diretto alle restituzione dei beni in sequestro" che consentiva di configurare a suo favore un interesse concreto e attuale alla proposizione dell'impugnazione.

Ha, ancora, aggiunto che la posizione di indagata e la relazione qualificata con i beni attinti dal sequestro le conferivano anche la legittimazione a presentare la richiesta di riesame.

3. Con comunicazione pervenuta il 10/5/2024, il difensore di fiducia dell'indagata ha rinunciato al ricorso, comunicando che il 29/4/2024 era stata disposta la restituzione dei beni.

4. Alla luce di tale rituale rinuncia, derivata dalla restituzione dei beni, il ricorso proposto nell'interesse di Pellegrino deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

5. Essendo l'inammissibilità derivata dal venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (così Sez.

U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01, e Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01, ma anche Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta car

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.sa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 1/2/2024, il Tribunale del riesame di Messina dichiarò inammissibile la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Barcellona P.G. aveva convalidato il sequestro disposto dal Nucleo mobile della Compagnia di Milazzo della Guardia di Finanza avente ad oggetto "la licenza T.U.L.P.S., copia dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica, palinsesti di eventi portivi, promemoria, ricevute di gioco, n. 1 [OSCURATO:PERSONA] con accessori e stampante termica, 1 PC DELL con accessori e stampante termica, in relazione ai reati di cui ali' art. 4 comma 4 bis legge n. 401/1989 e 718, 719 c.p."; 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale siciliano, Pellegrino, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione di legge. Ha lamentato, in particolare, che la decisione impugnata, che aveva sostenuto che Pellegrino era priva di interesse a impugnare quale persona fisica indagata, risultando la società [OSCURATO:SOCIETA]. la titolare dell'attività a danno della quale la cautela era stata disposta, non aveva tenuto conto che l'indagata: era l'amministratrice della predetta società nonché la titolare del 70% delle quote sociali; era la custode e l'utilizzatrice dei beni; era il soggetto a cui i beni erano stati sequestrati. L'indagata, pertanto, in quanto persona fisica utilizzatrice dei beni, era titolare "di un diritto soggettivo immediato e diretto alle restituzione dei beni in sequestro" che consentiva di configurare a suo favore un interesse concreto e attuale alla proposizione dell'impugnazione. Ha, ancora, aggiunto che la posizione di indagata e la relazione qualificata con i beni attinti dal sequestro le conferivano anche la legittimazione a presentare la richiesta di riesame. 3. Con comunicazione pervenuta il 10/5/2024, il difensore di fiducia dell'indagata ha rinunciato al ricorso, comunicando che il 29/4/2024 era stata disposta la restituzione dei beni. 4. Alla luce di tale rituale rinuncia, derivata dalla restituzione dei beni, il ricorso proposto nell'interesse di Pellegrino deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 5. Essendo l'inammissibilità derivata dal venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (così Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01, e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01, ma anche Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta car
Decreto Cassazione n. 31124/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris