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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 05466/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20314/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.62 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - con troricorrente - Akt,„ avverso la sentenza n. 219/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 566/2018, notificata il 17/06/2020; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Catania in accoglirnento del gravame della [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] - s.c.p.a. e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], autista soccorritore, inquadrato nel livello C del c.c.n.l.

AIOP [OSCURATO:PERSONA], diretta al riconoscimento (a far tempo dal 2.7.2010) della superiore qualifica di coordinatore amministrativo, categoria DS, e delle connesse differenze retributive per il periodo dal mese di febbraio 2012 al mese di agosto 2013;

2. la Corte distrettuale, per quel che in questa sede rileva, ha premesso che la [OSCURATO:SOCIETA]., società consortile per azioni a totale partecipazione pubblica, avente come unici soci la Regione Siciliana e le [OSCURATO:PERSONA], ha natura di società in house, perché svolge la propria attività in modo prevalente, se non esclusivo, in favore degli enti partecipanti ed è assoggettata ad un controllo analogo a quello che gli stessi enti esercitano sui propri uffici;

3. ricostruito il quadro normativo e richiamati, in particolare, l'art. 18 del d.l. n. 112/2008, nel testo vigente ratione temporis, nonché le leggi regionali siciliane n. 25 del 2008 e n. 11 del 2010, la Corte catanese ha evidenziato che il legislatore, nazionale e regionale, ha esteso alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, ed ha ritenuto detti vincoli ostativi all'invocata applicazione dell'art. 2103 cod. civ.; ha aggiunto che il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico, pur essendo soggetto alla normativa di diritto comune, non di meno è disciplinato, quanto all'assunzione ed al passaggio del personale a un inquadramento superiore, dal d.lgs. n. 165/2001 che, all'art. 52, fa discendere solo effetti economici dall'avvenuto svolgimento di fatto di mansioni superiori; che pertanto doveva escludersi il diritto del Catalano all'inquadramento superiore, potendo venire in considerazione, per il dipendente che ha svolto mansioni superiori, il diritto a percepire il trattamento retributivo corrispondente alla prestazione effettivamente resa; senonché, il lavoratore non aveva provato «quel livello di discrezionalità operativa» che caratterizzava il livello DS, rispetto al sottostante livello C posseduto, donde l'insussistenza dei presupposti anche per una maggiore remunerazione;

4. per la cassazione della sentenza ha proposte ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi assistiti da memoria, ai quali si è opposta con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con la prima censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell'art.360 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 6 e 19 d.lgs. n. 276/2016; si sostiene, in sintesi, che la partecipazione, anche totalitaria, dell'ente pubblico non muta la natura giuridica della società, che resta privatistica, con la conseguenza che ai rapporti di lavoro si applica la disciplina dettata dal codice civile e dalle altre leggi speciali dell'impiego privato, e non il d.lgs. n. 165/2001, applicabile alle sole pubbliche amministrazioni;

2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell'art. 18 d.l. n. 112/2008 e degli articoli 19 d.lgs. n. 175/2016 e 12 delle preleggi; l'art. 18 del d.l. n. 112/2008 non opera un rinvio generalizzato alla disciplina del pubblico impiego e pone delle limitazioni al solo reclutamento del personale, che non può essere confuso con la successiva gestione del rapporto di lavoro; si addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere erroneamente omesso di applicare l'art. 2103 cod. civ. che, nel testo vigente ratione temporis, riconnette il diritto soggettivo all'acquisizione definitiva della qualifica superiore al solo esercizio di fatto delle relative mansioni;

3. le censure svolte dal ricorrente possono essere esaminate congiuntamente; esse sono inammissibili; 3.1 le critiche si concentrano, infatti, sul solo profilo dell'applicazione delle regole privatistiche alle società in house e sulla non assoggettabilità dei rapporti di lavoro al principio della regola concorsuale ai fini dello sviluppo delle carriere, aspetto, questo - su cui la Cassazione ha avuto peraltro modo di pronunciarsi di recente con le sentenze n. 35421 e n. 35422 del 2022 -, che rappresenta (si noti) solo una delle due rationes decidendi della reiezione della domanda del Catalano; com'è agevole constatare dalla lettura della sentenza impugnata, la Corte di merito ha ritenuto infondata la domanda alla stregua dell'affermazione secondo cui per il passaggio a una fascia funzionale superiore occorreva, stante la novazione del rapporto di lavoro, una procedura selettiva, ex art. 52 d.lgs. n. 165/2001, ma ha altresì aggiunto, in accoglimento del motivo di gravame concernente l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, che, comunque, non era rimasto dimostrato, nella specie, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, posto che difettava, per come emergeva dal compendio testimoniale criticamente vagliato dal giudice d'appello, quella «discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale» che caratterizzava la categoria D in concreto rivendicata; 3.2 orbene, è jus receptum che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata e a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, con la formulazione di specifiche doglianze avverso le diverse rationes decidendi che sostengono la sentenza impugnata (tra le tante: Cass.

SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1479; Cass.n. 389 del 2007; Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 2108 del 2012); a ciò consegue che in caso di omessa impugnazione di una delle plurime rationes decidendi, tutte autonomamente idonee a sorreggere la decisione nel suo complesso si verifica l'inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso per cassazione o del singolo motivo, perché per effetto della suindicata omissione le statuizioni non impugnate divengono definitive e non potrebbe in nessun caso più prodursi il relativo annullamento (vedi, per tutte: Cass. 5 ottobre 1973, n. 2499; Cass.

SU 8 agosto 2005, n. 16602; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass.

SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. 27 maggio 2014, n. 11827; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2961);

4. in conclusione, essendo manchevole ogni elemento di censura rispetto al passaggio argomentativo della motivazione (v. § 4 alle pagg.7-8) che esclude, in concreto, sia stata raggiunta la prova dell'espletamento, da parte del Catalano, di mansioni sussumibili nel superiore inquadramento DS di cui al c.c.n.l.

AIOP [OSCURATO:PERSONA], il ricorso deve ritenersi inammissibile;

5. le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - sono regolate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie ed accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20314/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.62 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - con troricorrente - Akt,„ avverso la sentenza n. 219/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 566/2018, notificata il 17/06/2020; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Catania in accoglirnento del gravame della [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] - s.c.p.a. e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], autista soccorritore, inquadrato nel livello C del c.c.n.l. AIOP [OSCURATO:PERSONA], diretta al riconoscimento (a far tempo dal 2.7.2010) della superiore qualifica di coordinatore amministrativo, categoria DS, e delle connesse differenze retributive per il periodo dal mese di febbraio 2012 al mese di agosto 2013; 2. la Corte distrettuale, per quel che in questa sede rileva, ha premesso che la [OSCURATO:SOCIETA]., società consortile per azioni a totale partecipazione pubblica, avente come unici soci la Regione Siciliana e le [OSCURATO:PERSONA], ha natura di società in house, perché svolge la propria attività in modo prevalente, se non esclusivo, in favore degli enti partecipanti ed è assoggettata ad un controllo analogo a quello che gli stessi enti esercitano sui propri uffici; 3. ricostruito il quadro normativo e richiamati, in particolare, l'art. 18 del d.l. n. 112/2008, nel testo vigente ratione temporis, nonché le leggi regionali siciliane n. 25 del 2008 e n. 11 del 2010, la Corte catanese ha evidenziato che il legislatore, nazionale e regionale, ha esteso alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, ed ha ritenuto detti vincoli ostativi all'invocata applicazione dell'art. 2103 cod. civ.; ha aggiunto che il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico, pur essendo soggetto alla normativa di diritto comune, non di meno è disciplinato, quanto all'assunzione ed al passaggio del personale a un inquadramento superiore, dal d.lgs. n. 165/2001 che, all'art. 52, fa discendere solo effetti economici dall'avvenuto svolgimento di fatto di mansioni superiori; che pertanto doveva escludersi il diritto del Catalano all'inquadramento superiore, potendo venire in considerazione, per il dipendente che ha svolto mansioni superiori, il diritto a percepire il trattamento retributivo corrispondente alla prestazione effettivamente resa; senonché, il lavoratore non aveva provato «quel livello di discrezionalità operativa» che caratterizzava il livello DS, rispetto al sottostante livello C posseduto, donde l'insussistenza dei presupposti anche per una maggiore remunerazione; 4. per la cassazione della sentenza ha proposte ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi assistiti da memoria, ai quali si è opposta con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la prima censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell'art.360 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 6 e 19 d.lgs. n. 276/2016; si sostiene, in sintesi, che la partecipazione, anche totalitaria, dell'ente pubblico non muta la natura giuridica della società, che resta privatistica, con la conseguenza che ai rapporti di lavoro si applica la disciplina dettata dal codice civile e dalle altre leggi speciali dell'impiego privato, e non il d.lgs. n. 165/2001, applicabile alle sole pubbliche amministrazioni; 2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell'art. 18 d.l. n. 112/2008 e degli articoli 19 d.lgs. n. 175/2016 e 12 delle preleggi; l'art. 18 del d.l. n. 112/2008 non opera un rinvio generalizzato alla disciplina del pubblico impiego e pone delle limitazioni al solo reclutamento del personale, che non può essere confuso con la successiva gestione del rapporto di lavoro; si addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere erroneamente omesso di applicare l'art. 2103 cod. civ. che, nel testo vigente ratione temporis, riconnette il diritto soggettivo all'acquisizione definitiva della qualifica superiore al solo esercizio di fatto delle relative mansioni; 3. le censure svolte dal ricorrente possono essere esaminate congiuntamente; esse sono inammissibili; 3.1 le critiche si concentrano, infatti, sul solo profilo dell'applicazione delle regole privatistiche alle società in house e sulla non assoggettabilità dei rapporti di lavoro al principio della regola concorsuale ai fini dello sviluppo delle carriere, aspetto, questo - su cui la Cassazione ha avuto peraltro modo di pronunciarsi di recente con le sentenze n. 35421 e n. 35422 del 2022 -, che rappresenta (si noti) solo una delle due rationes decidendi della reiezione della domanda del Catalano; com'è agevole constatare dalla lettura della sentenza impugnata, la Corte di merito ha ritenuto infondata la domanda alla stregua dell'affermazione secondo cui per il passaggio a una fascia funzionale superiore occorreva, stante la novazione del rapporto di lavoro, una procedura selettiva, ex art. 52 d.lgs. n. 165/2001, ma ha altresì aggiunto, in accoglimento del motivo di gravame concernente l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, che, comunque, non era rimasto dimostrato, nella specie, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, posto che difettava, per come emergeva dal compendio testimoniale criticamente vagliato dal giudice d'appello, quella «discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale» che caratterizzava la categoria D in concreto rivendicata; 3.2 orbene, è jus receptum che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata e a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, con la formulazione di specifiche doglianze avverso le diverse rationes decidendi che sostengono la sentenza impugnata (tra le tante: Cass. SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1479; Cass.n. 389 del 2007; Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 2108 del 2012); a ciò consegue che in caso di omessa impugnazione di una delle plurime rationes decidendi, tutte autonomamente idonee a sorreggere la decisione nel suo complesso si verifica l'inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso per cassazione o del singolo motivo, perché per effetto della suindicata omissione le statuizioni non impugnate divengono definitive e non potrebbe in nessun caso più prodursi il relativo annullamento (vedi, per tutte: Cass. 5 ottobre 1973, n. 2499; Cass. SU 8 agosto 2005, n. 16602; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. 27 maggio 2014, n. 11827; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2961); 4. in conclusione, essendo manchevole ogni elemento di censura rispetto al passaggio argomentativo della motivazione (v. § 4 alle pagg.7-8) che esclude, in concreto, sia stata raggiunta la prova dell'espletamento, da parte del Catalano, di mansioni sussumibili nel superiore inquadramento DS di cui al c.c.n.l. AIOP [OSCURATO:PERSONA], il ricorso deve ritenersi inammissibile; 5. le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - sono regolate secondo il principio della soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie ed accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis de
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