CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27185/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. solo se deduce motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); mentre non superano il vaglio preliminare di ammissibilità le questioni attinenti a supposti vizi di motivazione, peraltro nella fattispecie dedotte in termini molto generici; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22