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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 19945/2022

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA sul ricorso 23980-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempero, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, 2022 rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] 901 ROSE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - rícorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 36/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/04/2016 R.G.N. 258/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.23980/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n.36 del 2016, la Corte di Appello di Trieste, per quanto in questa sede rileva, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto insussistente la pretesa contributiva in riferimento a collaboratore a progetto, nel periodo gennaio-dicembre 2007, ritenuto dall'INPS dipendente dell'impresa fin dall'instaurazione della collaborazione a progetto, e non solo dal gennaio 2008 come formalizzato dal datore di lavoro;

2. la Corte territoriale, qualificata come relativa la presunzione ex art. 69 d.lgs. n.276 del 2003, riteneva, alla stregua delle emergenze istruttorie e del concreto atteggiarsi del rapporto in epoca precedente al 2008, non decisivo il contenuto del progetto e irrilevante lo svolgimento di analoghi compiti prima e dopo la formale assunzione; riteneva, in conclusione, non assolto dall'INPS l'onere probatorio quanto al regime previdenziale del rapporto intrattenuto, nell'anno 2007, dall'attuale intimata con [OSCURATO:PERSONA];

3. avverso tale sentenza i'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso affidato a un motivo, al quale ha opposto difese la [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]

4. con il motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.61,69,co.1,2,3 digs. n.276 del 2003 e degli artt. 2728 e 2729 cod.civ., si censura la sentenza impugnata per avere qualificato come relativa, piuttosto che assoluta, la presunzione ex art. 69, d.lgs. n. 276 cit., per non avere dichiarato la conversione automatica del contratto di collaborazione a progetto in contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, stante la genericità del progetto, e per avere verificato, in concreto se il rapporto di lavoro si fosse svolto in regime di autonomia o di subordinazione, concludendo per lo svolgimento della prestazione in regime di autonomia;

5. il ricorso è fondato in applicazione del principio consolidato di questa Corte secondo cui in tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso„ non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass. n, 17127 dei 2016; in motivazione / Cass. n. 4337 e 16580 del 2018; fra le più recenti, Cass. nn. 2010, 2854, 17707, 27543 del 2020);

6. all'espresso principio occorre assicurare continuità, in questa sede;

7. allo stesso, invece; non si è attenuta la sentenza della Corte territoriale che, erroneamente qualificando come relativa la presunzione posta dall'art. 69 cit,,prima dell'intervento legislativo del 2012, ha proceduto all'accertamento del concreto atteggiarsi dei rapporto anziché disporre l'automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

8. la sentenza impugnata va dunque cassata in parte qua e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata, anche per le spese del aiudizio d alla Corte designata in dispositivo che si atterrà a quanto sin 'qui detto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio ci legittimità; P.Q,M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia, anche per :a reaolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di `v'enezia.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 23980-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempero, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, 2022 rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] 901 ROSE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - rícorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 36/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/04/2016 R.G.N. 258/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.23980/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.36 del 2016, la Corte di Appello di Trieste, per quanto in questa sede rileva, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto insussistente la pretesa contributiva in riferimento a collaboratore a progetto, nel periodo gennaio-dicembre 2007, ritenuto dall'INPS dipendente dell'impresa fin dall'instaurazione della collaborazione a progetto, e non solo dal gennaio 2008 come formalizzato dal datore di lavoro; 2. la Corte territoriale, qualificata come relativa la presunzione ex art. 69 d.lgs. n.276 del 2003, riteneva, alla stregua delle emergenze istruttorie e del concreto atteggiarsi del rapporto in epoca precedente al 2008, non decisivo il contenuto del progetto e irrilevante lo svolgimento di analoghi compiti prima e dopo la formale assunzione; riteneva, in conclusione, non assolto dall'INPS l'onere probatorio quanto al regime previdenziale del rapporto intrattenuto, nell'anno 2007, dall'attuale intimata con [OSCURATO:PERSONA]; 3. avverso tale sentenza i'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso affidato a un motivo, al quale ha opposto difese la [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 4. con il motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.61,69,co.1,2,3 digs. n.276 del 2003 e degli artt. 2728 e 2729 cod.civ., si censura la sentenza impugnata per avere qualificato come relativa, piuttosto che assoluta, la presunzione ex art. 69, d.lgs. n. 276 cit., per non avere dichiarato la conversione automatica del contratto di collaborazione a progetto in contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, stante la genericità del progetto, e per avere verificato, in concreto se il rapporto di lavoro si fosse svolto in regime di autonomia o di subordinazione, concludendo per lo svolgimento della prestazione in regime di autonomia; 5. il ricorso è fondato in applicazione del principio consolidato di questa Corte secondo cui in tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso„ non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass. n, 17127 dei 2016; in motivazione / Cass. n. 4337 e 16580 del 2018; fra le più recenti, Cass. nn. 2010, 2854, 17707, 27543 del 2020); 6. all'espresso principio occorre assicurare continuità, in questa sede; 7. allo stesso, invece; non si è attenuta la sentenza della Corte territoriale che, erroneamente qualificando come relativa la presunzione posta dall'art. 69 cit,,prima dell'intervento legislativo del 2012, ha proceduto all'accertamento del concreto atteggiarsi dei rapporto anziché disporre l'automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 8. la sentenza impugnata va dunque cassata in parte qua e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata, anche per le spese del aiudizio d alla Corte designata in dispositivo che si atterrà a quanto sin 'qui detto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio ci legittimità; P.Q,M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia, anche per :a reaolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di `v'enezia. Così de
Sentenza Cassazione n. 19945/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris