CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17723/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante protempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroSorrentino Marianna, elett. dom.ta in [OSCURATO:PERSONA] n. 58, Roma,rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SavinaBomboi.controricorrentenonchéComune di [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legalirappresentanti pro tempore.intimatiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4857/2022 pubblicatain data 23/12/2022, n.r.g. 1095/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22/04/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13026/2023Numero sezionale 1986/2026Numero di raccolta generale 17723/2026Data pubblicazione 03/06/20261.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze della cooperativasociale Fleming, appaltatrice del servizio di telesoccorso e telefonia socialeaffidato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] quale committente.Assumeva che la cooperativa sociale “Il villaggio dei colori” era subentratanell’appalto, ma non l’aveva assunta, in violazione dell’obbligo previsto dallac.d. clausola sociale di cui all’art. 37 CCNL cooperative sociali.Pertanto adìva il Tribunale di Nola per ottenere l’accertamento del suodiritto ad essere assunta e la condanna della predetta cooperativa alla suaassunzione.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale autorizzava la chiamata incausa del terzo – “[OSCURATO:PERSONA]” cooperativa sociale – nel frattempo subentratonell’appalto del medesimo servizio in data 19/10/2011, nei cui confronti laricorrente estendeva la domanda, che quindi veniva accolta.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte territoriale rigettava ilgravame interposto dalla cooperativa sociale “[OSCURATO:PERSONA]”.4.- Avverso tale sentenza quest’ultima cooperativa ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al ricorso con controricorso.6.- Le altre parti sono rimaste intimate.7.- [OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il ricorso è improcedibile.Ai sensi dell’art. 369, co. 2, c.p.c., insieme al ricorso deve esseredepositata, a pena di improcedibilità, “… 2. copia autentica della sentenza odella decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa èavvenuta …”.Nel caso in esame, in occasione sia del deposito del ricorso, sia del depositoulteriore effettuato ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la difesa della ricorrente hadepositato unicamente la copia autentica del dispositivo della sentenzad’appello, sebbene recante nel margine alto la stringa “Sentenza n.4857/2022 pubbl. il 23/12/2022”.Neppure la controricorrente ha depositato la sentenza d’appello, sicchéquesta Corte è rimasta nell’impossibilità di conoscerne il contenuto e,Numero registro generale 13026/2023Numero sezionale 1986/2026Numero di raccolta generale 17723/2026Data pubblicazione 03/06/2026soprattutto, la sua motivazione, al fine di prendere in esame le doglianzeformulate dalla ricorrente con i motivi di ricorso per cassazione.2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente. Nulla va disposto nei confronti delle altreparti, in quanto rimaste intimate. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsarealla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettariodelle spese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data22/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]