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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49252/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: gnrettiz33 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Magistrato di sorveglianza di Udine ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Tolmezzo e in atto sottoposto al trattamento differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla possibilità di svolgere - in sostituzione dei colloqui visivi - videochiamate della durata di un'ora con i propri familiari.

1.1. A fondamento dell'istanza, il detenuto aveva posto esclusivamente il dato rappresentato dalla notevole distanza, intercorrente fra il luogo di sua detenzione e quello di residenza dei familiari; questi ultimi, pertanto, si sarebbero visti costretti ad effettuare - in occasione di ciascun colloquio - un estenuante viaggio di circa duemila chilometri, fra andata e ritorno.

La competente Direzione penitenziaria si era espressa in senso sfavorevole all'accoglimento del reclamo, evidenziando come - per ciò che attiene agli internati sottoposti al regime detentivo differenziato suddetto - la possibilità di effettuare gli invocati colloqui a distanza, in via sostitutiva, postulasse la sussistenza di una situazione di oggettiva impossibilità, rispetto allo svolgimento dei colloqui in presenza.

1.2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha accolto il reclamo presentato dal detenuto, ordinando alla amministrazione penitenziaria di consentire al Gargiulo di effettuare, mediante videochiamata, il colloquio telefonico mensile, al quale egli abbia diritto ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., attraverso l'utilizzo della piattaforma certificata DGSIA e nell'osservanza delle cautele previste, tanto nella Circolare della Direzione generale detenuti e trattamento n. 0031246.0 del 30/01/2019, quanto nell'art. 16.2 della Circolare n. 3676/6126 del 02/10/2017, applicate a entrambe i colloquianti.

2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., a mezzo dell'Avvocatura dello Stato nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione ed erronea applicazione dell'art. 69, sesto comma, lett. b), nonché degli artt. 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen.

L'ordinanza incorre in una fallace lettura dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, ponendosi in una situazione di netto contrasto con le decisioni ordinariamente assunte in sede di merito, laddove si ritiene legittima la richiesta dì videocolloqui, esclusivamente laddove siano vigenti le limitazioni alla circolazione.

La facoltà di svolgere i colloqui tramite il videocollegamento, in realtà, non deve essere correlata alla formale persistenza dello stato di emergenza sanitaria - che peraltro, ormai, è cessata anche dal punto di vista formale - bensì alla sussistenza di un effettivo divieto di circolazione, che sia tale da inibire materialmente ai familiari del detenuto di raggiungere il luogo nel quale è detenuto il congiunto.

Altra situazione oggettiva, atta a legittimare l'effettuazione del colloquio a distanza, è la sussistenza di problematiche legate alla salute dei congiunti del detenuto; ciò a patto che anche tali difficoltà rivestano un carattere impeditivo, rispetto alla possibilità di effettuare il trasferimento fisico fino al luogo di detenzione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Erra la decisione impugnata, in primo luogo, nel ritenere irragionevole l'esclusione dei detenuti assoggettati al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., dalla generale disciplina dei colloqui mediante videocollegamento, viepiù in considerazione dell'avvenuta proroga - sino al 31/12/2022 - di tale disciplina, senza differenziazione in relazione alla tipologia stato detentivo, operata dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 25.

Ulteriore errore si annida, del resto, nel rilievo secondo il quale l'Amministrazione penitenziaria sarebbe stata tenuta a dedurre concrete, specifiche e motivate esigenze, oggettivamente ostative rispetto alla possibilità di effettuazione di colloqui in videocollegamento.

Sussistono sia la lacuna motivazionale, sia il denunciato errore di diritto, vertente sull'interpretazione della disciplina in materia di videochiamate, nel caso di detenuti soggetti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen.; il provvedimento impugnato, infatti, non chiarisce le ragioni della ritenuta impossibilità - o, quantomeno, della gravissima difficoltà - di effettuare i colloqui in presenza, in conseguenza della situazione pandemica al tempo esistente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito chiariti.

2. Questa Corte si è ripetutamente pronunciata, in ordine alla tematica inerente ai colloqui a distanza, con riferimento a detenuti assoggettati a regime differenziato.

In chiave di estrema sintesi, si può allora ricordare come il video colloquio sia uno strumento ammesso dalla vigente normativa, in relazione anche ai soggetti che si trovino detenuti in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. 2.1.

La possibilità di accedere a tale modalità di effettuazione dei colloqui, attraverso forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal medesimo regime ex art. 41-bis Ord. pen., postula la sussistenza di una pluralità di requisiti, rappresentati anzitutto dall'esistenza di una situazione di impossibilità - o almeno, di gravissima difficoltà - all'effettuazione dei colloqui in presenza (situazione in ordine alle quali ci deve essere, nel provvedimento che autorizza tale modalità di colloquio, una congrua motivazione); il colloquio a distanza deve svolgersi, inoltre, nel rispetto tanto delle esigenze di sicurezza inerenti al singolo caso concreto, quanto del principio di proporzionalità.

2.2. Numerosi sono infatti gli arresti di questa Prima sezione, laddove è precisato come debba essere riconosciuta al detenuto sottoposto a regime differenziato la possibilità di effettuazione dei colloqui, nel caso in cui ricorra una situazione di impossibilità - ovvero di gravissima difficoltà, rispetto all'effettuazione del colloquio in presenza (così Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, Trigila, Rv. 262417 e Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Madonia, Rv. 279577; Sez. 1, n. 39828 del 20/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283652; Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221) e sempre nel rispetto del principio di proporzionalità.

In tali pronunce, si è ritenuto che il profilo della sicurezza delle comunicazioni - da intendere nel senso della impossibilità di intromissione, ad opera di terzi non autorizzati - fosse garantito, come previsto per i detenuti appartenenti al circuito di "alta sicurezza", dunque non sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., dalla previsione di effettuazione del colloquio da altro carcere, ubicato in prossimità dei luoghi di residenza dei familiari e attraverso l'accesso a piattaforma "certificata".

Tale linea ermeneutica è quindi consolidata, nel ritenere che - al ricorrere delle sopra sviscerate condizioni - debba accordarsi anche al soggetto sottoposto a regime differenziato la possibilità di effettuare il colloquio a distanza con il familiare, attraverso le suddette modalità operative ed al ricorrere delle sopra enunciate condizioni.

3. Giova peraltro ricordare come sia ormai mutato il precedente e noto quadro pandemico, essendo venuto meno lo stato di emergenza, dichiarato a causa del diffondersi a livello globale del virus SARS-CoV-2; sono ormai caduti, infatti, sia i più stringenti limiti alla libertà di circolazione, quanto il persistere della generale raccomandazione alla limitazione degli spostamenti.

3.1. Nel caso di specie, la causa petendi posta a fondamento della richiesta di colloqui visivi, sostitutivi dei colloqui in presenza, non era infatti rappresentata dalla sussistenza di divieti correlati alla pandemia da COVID-19, bensì esclusivamente dalle difficoltà di raggiungimento del luogo di detenzione del Gargiulo, legate alla grande distanza chilometrica intercorrente, rispetto ai luoghi di residenza dei congiunti.3.2.

Il provvedimento impugnato, in conclusione, non si confronta adeguatamente con la tematica attinente alla sussistenza del necessario requisito della impossibilità - o almeno, della gravissima difficoltà - all'effettuazione di colloqui in presenza; trattasi, come sopra ampiamente chiarito, di uno dei requisii pretesi dalla vigente normativa, affinché il detenuto assoggettato al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. possa accedere all'effettuazione dei colloqui a distanza, nei modi suddetti.

4. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si procederà all'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trieste, che si atterrà - nel nuovo giudizio - ai principi di diritto ripetutamente fissati da questa Corte.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: gnrettiz33 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Magistrato di sorveglianza di Udine ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Tolmezzo e in atto sottoposto al trattamento differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla possibilità di svolgere - in sostituzione dei colloqui visivi - videochiamate della durata di un'ora con i propri familiari. 1.1. A fondamento dell'istanza, il detenuto aveva posto esclusivamente il dato rappresentato dalla notevole distanza, intercorrente fra il luogo di sua detenzione e quello di residenza dei familiari; questi ultimi, pertanto, si sarebbero visti costretti ad effettuare - in occasione di ciascun colloquio - un estenuante viaggio di circa duemila chilometri, fra andata e ritorno. La competente Direzione penitenziaria si era espressa in senso sfavorevole all'accoglimento del reclamo, evidenziando come - per ciò che attiene agli internati sottoposti al regime detentivo differenziato suddetto - la possibilità di effettuare gli invocati colloqui a distanza, in via sostitutiva, postulasse la sussistenza di una situazione di oggettiva impossibilità, rispetto allo svolgimento dei colloqui in presenza. 1.2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha accolto il reclamo presentato dal detenuto, ordinando alla amministrazione penitenziaria di consentire al Gargiulo di effettuare, mediante videochiamata, il colloquio telefonico mensile, al quale egli abbia diritto ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., attraverso l'utilizzo della piattaforma certificata DGSIA e nell'osservanza delle cautele previste, tanto nella Circolare della Direzione generale detenuti e trattamento n. 0031246.0 del 30/01/2019, quanto nell'art. 16.2 della Circolare n. 3676/6126 del 02/10/2017, applicate a entrambe i colloquianti. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., a mezzo dell'Avvocatura dello Stato nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione ed erronea applicazione dell'art. 69, sesto comma, lett. b), nonché degli artt. 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen. L'ordinanza incorre in una fallace lettura dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, ponendosi in una situazione di netto contrasto con le decisioni ordinariamente assunte in sede di merito, laddove si ritiene legittima la richiesta dì videocolloqui, esclusivamente laddove siano vigenti le limitazioni alla circolazione. La facoltà di svolgere i colloqui tramite il videocollegamento, in realtà, non deve essere correlata alla formale persistenza dello stato di emergenza sanitaria - che peraltro, ormai, è cessata anche dal punto di vista formale - bensì alla sussistenza di un effettivo divieto di circolazione, che sia tale da inibire materialmente ai familiari del detenuto di raggiungere il luogo nel quale è detenuto il congiunto. Altra situazione oggettiva, atta a legittimare l'effettuazione del colloquio a distanza, è la sussistenza di problematiche legate alla salute dei congiunti del detenuto; ciò a patto che anche tali difficoltà rivestano un carattere impeditivo, rispetto alla possibilità di effettuare il trasferimento fisico fino al luogo di detenzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Erra la decisione impugnata, in primo luogo, nel ritenere irragionevole l'esclusione dei detenuti assoggettati al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., dalla generale disciplina dei colloqui mediante videocollegamento, viepiù in considerazione dell'avvenuta proroga - sino al 31/12/2022 - di tale disciplina, senza differenziazione in relazione alla tipologia stato detentivo, operata dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 25. Ulteriore errore si annida, del resto, nel rilievo secondo il quale l'Amministrazione penitenziaria sarebbe stata tenuta a dedurre concrete, specifiche e motivate esigenze, oggettivamente ostative rispetto alla possibilità di effettuazione di colloqui in videocollegamento. Sussistono sia la lacuna motivazionale, sia il denunciato errore di diritto, vertente sull'interpretazione della disciplina in materia di videochiamate, nel caso di detenuti soggetti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen.; il provvedimento impugnato, infatti, non chiarisce le ragioni della ritenuta impossibilità - o, quantomeno, della gravissima difficoltà - di effettuare i colloqui in presenza, in conseguenza della situazione pandemica al tempo esistente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito chiariti. 2. Questa Corte si è ripetutamente pronunciata, in ordine alla tematica inerente ai colloqui a distanza, con riferimento a detenuti assoggettati a regime differenziato. In chiave di estrema sintesi, si può allora ricordare come il video colloquio sia uno strumento ammesso dalla vigente normativa, in relazione anche ai soggetti che si trovino detenuti in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. 2.1. La possibilità di accedere a tale modalità di effettuazione dei colloqui, attraverso forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal medesimo regime ex art. 41-bis Ord. pen., postula la sussistenza di una pluralità di requisiti, rappresentati anzitutto dall'esistenza di una situazione di impossibilità - o almeno, di gravissima difficoltà - all'effettuazione dei colloqui in presenza (situazione in ordine alle quali ci deve essere, nel provvedimento che autorizza tale modalità di colloquio, una congrua motivazione); il colloquio a distanza deve svolgersi, inoltre, nel rispetto tanto delle esigenze di sicurezza inerenti al singolo caso concreto, quanto del principio di proporzionalità. 2.2. Numerosi sono infatti gli arresti di questa Prima sezione, laddove è precisato come debba essere riconosciuta al detenuto sottoposto a regime differenziato la possibilità di effettuazione dei colloqui, nel caso in cui ricorra una situazione di impossibilità - ovvero di gravissima difficoltà, rispetto all'effettuazione del colloquio in presenza (così Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, Trigila, Rv. 262417 e Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Madonia, Rv. 279577; Sez. 1, n. 39828 del 20/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283652; Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221) e sempre nel rispetto del principio di proporzionalità. In tali pronunce, si è ritenuto che il profilo della sicurezza delle comunicazioni - da intendere nel senso della impossibilità di intromissione, ad opera di terzi non autorizzati - fosse garantito, come previsto per i detenuti appartenenti al circuito di "alta sicurezza", dunque non sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., dalla previsione di effettuazione del colloquio da altro carcere, ubicato in prossimità dei luoghi di residenza dei familiari e attraverso l'accesso a piattaforma "certificata". Tale linea ermeneutica è quindi consolidata, nel ritenere che - al ricorrere delle sopra sviscerate condizioni - debba accordarsi anche al soggetto sottoposto a regime differenziato la possibilità di effettuare il colloquio a distanza con il familiare, attraverso le suddette modalità operative ed al ricorrere delle sopra enunciate condizioni. 3. Giova peraltro ricordare come sia ormai mutato il precedente e noto quadro pandemico, essendo venuto meno lo stato di emergenza, dichiarato a causa del diffondersi a livello globale del virus SARS-CoV-2; sono ormai caduti, infatti, sia i più stringenti limiti alla libertà di circolazione, quanto il persistere della generale raccomandazione alla limitazione degli spostamenti. 3.1. Nel caso di specie, la causa petendi posta a fondamento della richiesta di colloqui visivi, sostitutivi dei colloqui in presenza, non era infatti rappresentata dalla sussistenza di divieti correlati alla pandemia da COVID-19, bensì esclusivamente dalle difficoltà di raggiungimento del luogo di detenzione del Gargiulo, legate alla grande distanza chilometrica intercorrente, rispetto ai luoghi di residenza dei congiunti.3.2. Il provvedimento impugnato, in conclusione, non si confronta adeguatamente con la tematica attinente alla sussistenza del necessario requisito della impossibilità - o almeno, della gravissima difficoltà - all'effettuazione di colloqui in presenza; trattasi, come sopra ampiamente chiarito, di uno dei requisii pretesi dalla vigente normativa, affinché il detenuto assoggettato al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. possa accedere all'effettuazione dei colloqui a distanza, nei modi suddetti. 4. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si procederà all'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trieste, che si atterrà - nel nuovo giudizio - ai principi di diritto ripetutamente fissati da questa Corte. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudi
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