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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 29165/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R-11 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 23 giugno 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha respinto l'istanza avanzata da NUZZO Maurizio avente ad oggetto la richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all'art. 47quinques ord.pen. .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - NUZZO Maurizio deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il Tribunale ha compiutamente esaminato la documentazione prodotta e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P esidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R-11 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 23 giugno 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha respinto l'istanza avanzata da NUZZO Maurizio avente ad oggetto la richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all'art. 47quinques ord.pen. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - NUZZO Maurizio deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il Tribunale ha compiutamente esaminato la documentazione prodotta e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P esidente