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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 15 ottobre 2020

Corte di giustizia UE n. 1272/2020

ECLI:EU:C:2020:832
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0813_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 15 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑813/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio di talune sostanze e miscele – Regolamento (UE) 2017/776 – Classificazione dell’antrachinone – Sostanza ritenuta potenzialmente cancerogena per l’uomo – Errori d’interpretazione e di applicazione del regolamento n. 1272/2008 e del principio di certezza del diritto – Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Portata del sindacato»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1). (v. punti 37, 38)

2. Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione dell’antrachinone come sostanza cancerogena – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008) (v. punti 40, 41)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità – Portata dell’obbligo di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1). (v. punti 57, 58, 84, 85)

4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 96, 97) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] a.s. è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione europea. 3) La Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporteranno le proprie spese. ( 1 ) GU C 93 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0813_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 15 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑813/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio di talune sostanze e miscele – Regolamento (UE) 2017/776 – Classificazione dell’antrachinone – Sostanza ritenuta potenzialmente cancerogena per l’uomo – Errori d’interpretazione e di applicazione del regolamento n. 1272/2008 e del principio di certezza del diritto – Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Portata del sindacato» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1). (v. punti 37, 38) 2. Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione dell’antrachinone come sostanza cancerogena – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008) (v. punti 40, 41) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità – Portata dell’obbligo di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1). (v. punti 57, 58, 84, 85) 4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 96, 97) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] a.s. è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione europea. 3) La Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporteranno le proprie spese. ( 1 ) GU C 93 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .
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