Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 15 ottobre 2020
Corte di giustizia UE n. 1272/2020
ECLI:EU:C:2020:832
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0813_INF
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 15 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa C‑813/18 P) (
1
)
«Impugnazione – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio di talune sostanze e miscele – Regolamento (UE) 2017/776 – Classificazione dell’antrachinone – Sostanza ritenuta potenzialmente cancerogena per l’uomo – Errori d’interpretazione e di applicazione del regolamento n. 1272/2008 e del principio di certezza del diritto – Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Portata del sindacato»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1).
(v. punti 37, 38)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione dell’antrachinone come sostanza cancerogena – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008)
(v. punti 40, 41)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità – Portata dell’obbligo di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1).
(v. punti 57, 58, 84, 85)
4.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]
(v. punti 96, 97)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] a.s. è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione europea.
3)
La Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporteranno le proprie spese.
(
1
)
GU C 93 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
.