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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09488/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ehfis OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di minaccia cagionata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di una una causa immediata di proscioglimento, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., per l'insussistenza degli elementi di prova del reato, risulta del tutto genericamente proposto, poichè evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale, invocando, in realtà, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio, senza confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza.

In proposito, valga ricordare e ribadire che è inammissibile (per difetto di specificità "intrinseca" avuto riguardo alla sua struttura e formulazione) il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441).

Il ricorso per cassazione è, altresì, inammissibile (per difetto di specificità "estrinseca") quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poiché in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; cfr. anche Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del giii.t~m ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ehfis OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di minaccia cagionata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di una una causa immediata di proscioglimento, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., per l'insussistenza degli elementi di prova del reato, risulta del tutto genericamente proposto, poichè evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale, invocando, in realtà, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio, senza confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza. In proposito, valga ricordare e ribadire che è inammissibile (per difetto di specificità "intrinseca" avuto riguardo alla sua struttura e formulazione) il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per cassazione è, altresì, inammissibile (per difetto di specificità "estrinseca") quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poiché in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; cfr. anche Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del giii.t~m ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 09488/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris