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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025

Cassazione n. 40947/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di immediata genericità contesta la qualificazione giuridica ascritta alle condotte a giudizio senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione dell'atto impugnato né indicare le ragioni concrete per le quali la veste giuridica privilegiata dai giudici del merito in linea con l'impugnazione, pienamente condivisa da questa Corte, debba ritenersi errata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 15 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di immediata genericità contesta la qualificazione giuridica ascritta alle condotte a giudizio senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione dell'atto impugnato né indicare le ragioni concrete per le quali la veste giuridica privilegiata dai giudici del merito in linea con l'impugnazione, pienamente condivisa da questa Corte, debba ritenersi errata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 40947/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris