Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41826/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento si è svolto(on contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto nI rieffokI 6e,(10. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] che in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi del 27/5/2019, appellata dall'imputata e dal Pubblico Ministero, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di truffa e,in accoglimento dell'appello del Procuratore generale, ha disposto la confisca di euro 4.584,00 considerato profitto del reato di cui all'art. 640, co. 2, cod. pen.Deduce la ricorrente i vizi di violazione di legge e carenza di motivazione avendo la Corte di appello disposto la confisca del denaro invocando i principi della sentenza Lucci e confondendo il prezzo del reato, sempre confiscabile, con il profitto del reato, non confiscabile in assenza di condanna.

La Corte di appello in luogo di disporre la restituzione delle somme di denaro avrebbe applicato la confisca con cauzione erroneamente ritenendola profitto del reato e sottoposto a confisca anche il denaro appartenente a terzi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato.

Non è più controverso il principio secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322- ter cod. pen., la confisca "diretta" del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio ( Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434).

La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037).

Sul punto Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Rv. 284529 ha distinto l'ipotesi della confisca per equivalente dalla confisca diretta e precisato che solo "In tema di confisca "per equivalente", trova applicazione, per la natura di diritto sostanziale dell'istituto, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo, sicché risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art. 578- bis cod. proc. pen., relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizionem. (In motivazione, la Corte ha precisato che la natura "per equivalente" della confisca deve essere accertata rigorosamente, posto che la confisca "diretta" è qualificabile come misura di sicurezza e può, pertanto, essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, nel caso in cui vi sia stata condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha sottolineato come la confisca avesse natura diretta: pertanto, alla luce delle Sez.

Unite Lucci la misura poteva essere applicata anche in caso di prescrizione.

Con il motivo n. 3 la ricorrente lamenta l'apprensione di quote appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] terzo estraneo al reato di truffa: il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Il secondo motivo, concernente la questione delle individuazione specifica della somma da confiscare, è inammissibile perché la questione attiene alla fase esecutiva e non è quindi, suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione. .5e-rt CAr,t11/4 n in A_ 14 CL- tA‘C.S.A~Ak_ wg- P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento si è svolto(on contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto nI rieffokI 6e,(10. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] che in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi del 27/5/2019, appellata dall'imputata e dal Pubblico Ministero, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di truffa e,in accoglimento dell'appello del Procuratore generale, ha disposto la confisca di euro 4.584,00 considerato profitto del reato di cui all'art. 640, co. 2, cod. pen.Deduce la ricorrente i vizi di violazione di legge e carenza di motivazione avendo la Corte di appello disposto la confisca del denaro invocando i principi della sentenza Lucci e confondendo il prezzo del reato, sempre confiscabile, con il profitto del reato, non confiscabile in assenza di condanna. La Corte di appello in luogo di disporre la restituzione delle somme di denaro avrebbe applicato la confisca con cauzione erroneamente ritenendola profitto del reato e sottoposto a confisca anche il denaro appartenente a terzi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato. Non è più controverso il principio secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322- ter cod. pen., la confisca "diretta" del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio ( Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434). La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037). Sul punto Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Rv. 284529 ha distinto l'ipotesi della confisca per equivalente dalla confisca diretta e precisato che solo "In tema di confisca "per equivalente", trova applicazione, per la natura di diritto sostanziale dell'istituto, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo, sicché risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art. 578- bis cod. proc. pen., relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizionem. (In motivazione, la Corte ha precisato che la natura "per equivalente" della confisca deve essere accertata rigorosamente, posto che la confisca "diretta" è qualificabile come misura di sicurezza e può, pertanto, essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, nel caso in cui vi sia stata condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria). Nel caso in esame, la Corte di appello ha sottolineato come la confisca avesse natura diretta: pertanto, alla luce delle Sez. Unite Lucci la misura poteva essere applicata anche in caso di prescrizione. Con il motivo n. 3 la ricorrente lamenta l'apprensione di quote appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] terzo estraneo al reato di truffa: il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Il secondo motivo, concernente la questione delle individuazione specifica della somma da confiscare, è inammissibile perché la questione attiene alla fase esecutiva e non è quindi, suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione. .5e-rt CAr,t11/4 n in A_ 14 CL- tA‘C.S.A~Ak_ wg- P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp
Sentenza Cassazione n. 41826/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris