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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2022

Cassazione n. 27922/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa in data 29/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delle parti civili, che ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha inviato nota spese; letta la memoria dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, che insiste nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza del Giudice di pace di Napoli in data 13/05/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civilie, per il reato di diffamazione, in Napoli il 31/07/2015.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 337, 529, cod. proc. pen., 124 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in quanto entrambe le querele sono tardive, perché depositate il 14/12/2015 presso la Procura di Napoli, a fronte delle missive ricevute il 5 e 1'11 agosto 2015, e, inoltre, quella a firma del Della Gatta risulta priva dell'autenticazione della sottoscrizione; 2.2 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 51 cod. pen., 10 CEDU, ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, i cittadini hanno il diritto di segnalare liberamente alle competenti autorità i comportamenti dei pubblici funzionari che ritengono scorretti o illegali, avendo la ricorrente fatto ricorso all'istituto del whistleblowing, con linguaggio rispettoso del criterio della continenza, pertinenza e verità, avendo, quindi, legittimamente esercitato il proprio diritto di critica ed avendo asserito fatti che apparivano veri, essendo solo in un secondo momento sopraggiunto il decreto di archiviazione, avendo, al contrario, proprio la persona offesa Fioretti insinuato fatti non veri afferenti alla vita privata della ricorrente ed avendo, altresì, la persona offesa Della Gatta affermato fatti non veri, riferiti sempre alla ricorrente, nella missiva a firma di [OSCURATO:PERSONA], acquisita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.3 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 125, 181, comma 4, 190, 507 cod. proc. pen., 10 CEDU, ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in quanto la difesa aveva prodotto prova della citazione del teste [OSCURATO:PERSONA], risultato sconosciuto presso il carcere di Ginevra, dove era stata eseguita la notifica, ed aveva chiesto al Giudice di pace un rinvio per ulteriori ricerche del teste, benché ciò non risulti fonoregistrato, e, ciò nonostante, il Giudice di pace aveva dichiarato la difesa decaduta dalla prova testimoniale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Quanto al primo motivo, dagli atti trasmessi a questa Corte - consultabili dal Collegio in riferimento alla eccezione processuale relativa alla tempestività ed alla ritualità della condizione di procedibilità - risulta che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva sporto querela in data 14 agosto 2015 presso il [OSCURATO:PERSONA] di Secondigliano - Corpo di [OSCURATO:PERSONA], con firma autenticata dal verbalizzante.

Con le stesse modalità aveva sposto querela la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in data 16 settembre 2015, con firma autenticata dal verbalizzante, sovrintendente [OSCURATO:PERSONA].

Le querele, quindi, risultano del tutto tempestive e rituali rispetto alle missive inviate in data 31/07/2015.

Quanto al secondo motivo, va osservato come la Nappa, quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con la missiva a sua firma, oggetto di imputazione, aveva riassunto il suo rapporto professionale con il predetto detenuto ed il percorso di recupero da questi intrapreso, narrando, altresì, come il Traistaru fosse stato coinvolto in una vicenda disciplinare all'interno del carcere, nell'ambito della quale era stato accusato ingiustamente e, a seguito della quale, gli era stato revocato il permesso di lavoro ed era stato trasferito presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA].

In tale contesto [OSCURATO:PERSONA] accusava gli agenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di aver volutamente danneggiato il detenuto, del tutto incolpevolmente coinvolto nella vicenda descritta.

La sentenza impugnata ha evidenziato come il diritto di critica non possa prescindere dalla verità dei fatti narrati e dalla continenza di ciò che viene riferito, essendo estraneo all'interesse pubblico ogni aggressione all'integrità morale ed alla reputazione delle persone.

In riferimento a tali criteri sono state esaminate le frasi utilizzate dalla Nappa, come ad esempio "le meschinità e crudeltà gratuite" che si erano consumate ai danni del detenuto, riportando, quindi, la pag. 5 della missiva a firma della Nappa, di cui la sentenza impugnata ha rilevato l'uso di appellativi ironici ed offensivi, attribuendo alle persone offese comportamenti di dubbia moralità, oltre che penalmente rilevanti.

Tanto premesso, occorre sottolineare come la motivazione della sentenza impugnata non metta affatto in discussione il diritto della Nappa, non solo in riferimento al suo ruolo di legale, ma, prima ancora, come cittadina, di denunciare comportamenti illegittimi di cui fosse venuta a conoscenza, e, ancora prima, di esercitare il proprio legittimo diritto di critica.

Altrettanto pacificamente, ed in linea con l'orientamento di questa Corte regolatrice, va rilevato come il diritto di critica non può prescindere dalla verità del fatto storico riferito, non essendo applicabile l'esimente qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 20/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276026; Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 22/02/2018, Coppola, Rv. 272432).

Nel caso in esame non rileva tanto la circostanza che le condotte ascritte ai due agenti della Polizia penitenziaria non siano risultate accertate; la sentenza impugnata ha evidenziato, infatti, come le indagini amministrative interne non avessero condotto alla individuazione di alcuna condotta riprovevole.

Tuttavia, la verità del fatto deve essere apprezzata, nella serietà della prospettazione e ai fini dell'accertamento dell'esimente, con riferimento al momento in cui viene posto in essere l'atto diffamatorio ed 'alle circostanze e ai comportamenti che, in quel tempo, fanno ritenere fondata la propalazione.

Il post factum, in quanto estraneo alla verità del momento, ed il successivo accertamento dell'infondatezza dell'accusa, basata su elementi non conosciuti o non conoscibili al tempo della propalazione, non possono avere incidenza giuridica per escludere la causa di giustificazione.

In tal senso, quindi, anche l'uso di espressioni di critica aspra può essere del tutto giustificato.

Ciò nondimeno, poiché la norma incrimina anche la propalazione di fatti veri, l'esimente postula il limite della continenza, proprio allo scopo di evitare che l'esercizio del diritto si risolva in un pretesto e in uno strumento illecito di aggressione all'altrui reputazione, non funzionale alla denuncia di un fatto vero o ragionevolmente supposto tale.

Nel caso in esame, quindi, ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato non è certamente l'esercizio del diritto di critica e di denuncia, anche attraverso l'uso di termini di critica accesi, ma l'uso di affermazioni evidentemente non funzionali a tale esercizio e del tutto esorbitanti nei contenuti.

In tal senso, infatti, rileva chiaramente la frase con la quale ci si riferisce alle persone offese come "uno dei tanti che indossata una divisa, crede di spaventare gli inermi detenuti! E'uno dei tanti esaltati che, una volta svestiti di quella divisa, vivono nella loro quotidiana frustrazione! Solo con la divisa e con la pistola d'ordinanza si sentono di aver il mondo ai loro piedi!" Tale affermazione, infatti, risulta del tutto gratuita ed inutilmente offensiva, frutto di una incongrua generalizzazione, del tutto avulsa dal contesto di critica specificamente riferito all'episodio denunciato e, come tale, evidentemente diffamatoria.

In tal senso, quindi, deve essere individuata la portata della condotta nel caso di specie penalmente rilevante; tanto in coerenza con il principio secondo cui, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, in quanto è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 22/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278145; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 12/01/2006, Travaglio, Rv. 233749); ciò anche quando tali frasi non siano state espressamente richiamate dalla sentenza impugnata, come verificatosi nel caso di specie, purché esse risultino dal testo del documento a contenuto diffamatorio esaminato dal giudice di merito.

Dalla dichiarazione di inammissibile del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, ch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa in data 29/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delle parti civili, che ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha inviato nota spese; letta la memoria dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, che insiste nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza del Giudice di pace di Napoli in data 13/05/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civilie, per il reato di diffamazione, in Napoli il 31/07/2015. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 337, 529, cod. proc. pen., 124 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in quanto entrambe le querele sono tardive, perché depositate il 14/12/2015 presso la Procura di Napoli, a fronte delle missive ricevute il 5 e 1'11 agosto 2015, e, inoltre, quella a firma del Della Gatta risulta priva dell'autenticazione della sottoscrizione; 2.2 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 51 cod. pen., 10 CEDU, ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, i cittadini hanno il diritto di segnalare liberamente alle competenti autorità i comportamenti dei pubblici funzionari che ritengono scorretti o illegali, avendo la ricorrente fatto ricorso all'istituto del whistleblowing, con linguaggio rispettoso del criterio della continenza, pertinenza e verità, avendo, quindi, legittimamente esercitato il proprio diritto di critica ed avendo asserito fatti che apparivano veri, essendo solo in un secondo momento sopraggiunto il decreto di archiviazione, avendo, al contrario, proprio la persona offesa Fioretti insinuato fatti non veri afferenti alla vita privata della ricorrente ed avendo, altresì, la persona offesa Della Gatta affermato fatti non veri, riferiti sempre alla ricorrente, nella missiva a firma di [OSCURATO:PERSONA], acquisita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.3 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 125, 181, comma 4, 190, 507 cod. proc. pen., 10 CEDU, ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in quanto la difesa aveva prodotto prova della citazione del teste [OSCURATO:PERSONA], risultato sconosciuto presso il carcere di Ginevra, dove era stata eseguita la notifica, ed aveva chiesto al Giudice di pace un rinvio per ulteriori ricerche del teste, benché ciò non risulti fonoregistrato, e, ciò nonostante, il Giudice di pace aveva dichiarato la difesa decaduta dalla prova testimoniale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Quanto al primo motivo, dagli atti trasmessi a questa Corte - consultabili dal Collegio in riferimento alla eccezione processuale relativa alla tempestività ed alla ritualità della condizione di procedibilità - risulta che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva sporto querela in data 14 agosto 2015 presso il [OSCURATO:PERSONA] di Secondigliano - Corpo di [OSCURATO:PERSONA], con firma autenticata dal verbalizzante. Con le stesse modalità aveva sposto querela la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in data 16 settembre 2015, con firma autenticata dal verbalizzante, sovrintendente [OSCURATO:PERSONA]. Le querele, quindi, risultano del tutto tempestive e rituali rispetto alle missive inviate in data 31/07/2015. Quanto al secondo motivo, va osservato come la Nappa, quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con la missiva a sua firma, oggetto di imputazione, aveva riassunto il suo rapporto professionale con il predetto detenuto ed il percorso di recupero da questi intrapreso, narrando, altresì, come il Traistaru fosse stato coinvolto in una vicenda disciplinare all'interno del carcere, nell'ambito della quale era stato accusato ingiustamente e, a seguito della quale, gli era stato revocato il permesso di lavoro ed era stato trasferito presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto [OSCURATO:PERSONA] accusava gli agenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di aver volutamente danneggiato il detenuto, del tutto incolpevolmente coinvolto nella vicenda descritta. La sentenza impugnata ha evidenziato come il diritto di critica non possa prescindere dalla verità dei fatti narrati e dalla continenza di ciò che viene riferito, essendo estraneo all'interesse pubblico ogni aggressione all'integrità morale ed alla reputazione delle persone. In riferimento a tali criteri sono state esaminate le frasi utilizzate dalla Nappa, come ad esempio "le meschinità e crudeltà gratuite" che si erano consumate ai danni del detenuto, riportando, quindi, la pag. 5 della missiva a firma della Nappa, di cui la sentenza impugnata ha rilevato l'uso di appellativi ironici ed offensivi, attribuendo alle persone offese comportamenti di dubbia moralità, oltre che penalmente rilevanti. Tanto premesso, occorre sottolineare come la motivazione della sentenza impugnata non metta affatto in discussione il diritto della Nappa, non solo in riferimento al suo ruolo di legale, ma, prima ancora, come cittadina, di denunciare comportamenti illegittimi di cui fosse venuta a conoscenza, e, ancora prima, di esercitare il proprio legittimo diritto di critica. Altrettanto pacificamente, ed in linea con l'orientamento di questa Corte regolatrice, va rilevato come il diritto di critica non può prescindere dalla verità del fatto storico riferito, non essendo applicabile l'esimente qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 20/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276026; Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 22/02/2018, Coppola, Rv. 272432). Nel caso in esame non rileva tanto la circostanza che le condotte ascritte ai due agenti della Polizia penitenziaria non siano risultate accertate; la sentenza impugnata ha evidenziato, infatti, come le indagini amministrative interne non avessero condotto alla individuazione di alcuna condotta riprovevole. Tuttavia, la verità del fatto deve essere apprezzata, nella serietà della prospettazione e ai fini dell'accertamento dell'esimente, con riferimento al momento in cui viene posto in essere l'atto diffamatorio ed 'alle circostanze e ai comportamenti che, in quel tempo, fanno ritenere fondata la propalazione. Il post factum, in quanto estraneo alla verità del momento, ed il successivo accertamento dell'infondatezza dell'accusa, basata su elementi non conosciuti o non conoscibili al tempo della propalazione, non possono avere incidenza giuridica per escludere la causa di giustificazione. In tal senso, quindi, anche l'uso di espressioni di critica aspra può essere del tutto giustificato. Ciò nondimeno, poiché la norma incrimina anche la propalazione di fatti veri, l'esimente postula il limite della continenza, proprio allo scopo di evitare che l'esercizio del diritto si risolva in un pretesto e in uno strumento illecito di aggressione all'altrui reputazione, non funzionale alla denuncia di un fatto vero o ragionevolmente supposto tale. Nel caso in esame, quindi, ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato non è certamente l'esercizio del diritto di critica e di denuncia, anche attraverso l'uso di termini di critica accesi, ma l'uso di affermazioni evidentemente non funzionali a tale esercizio e del tutto esorbitanti nei contenuti. In tal senso, infatti, rileva chiaramente la frase con la quale ci si riferisce alle persone offese come "uno dei tanti che indossata una divisa, crede di spaventare gli inermi detenuti! E'uno dei tanti esaltati che, una volta svestiti di quella divisa, vivono nella loro quotidiana frustrazione! Solo con la divisa e con la pistola d'ordinanza si sentono di aver il mondo ai loro piedi!" Tale affermazione, infatti, risulta del tutto gratuita ed inutilmente offensiva, frutto di una incongrua generalizzazione, del tutto avulsa dal contesto di critica specificamente riferito all'episodio denunciato e, come tale, evidentemente diffamatoria. In tal senso, quindi, deve essere individuata la portata della condotta nel caso di specie penalmente rilevante; tanto in coerenza con il principio secondo cui, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, in quanto è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 22/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278145; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 12/01/2006, Travaglio, Rv. 233749); ciò anche quando tali frasi non siano state espressamente richiamate dalla sentenza impugnata, come verificatosi nel caso di specie, purché esse risultino dal testo del documento a contenuto diffamatorio esaminato dal giudice di merito. Dalla dichiarazione di inammissibile del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, ch
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