CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 15203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24926/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), difensore di sé stesso, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 11/2020 depositata il 10/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ai sensidegli artt. 617, 1° comma, e 615, 2° comma, cod.proc.civ. avverso le cartelle n. 025 - 2011-00115272678000 e n. 025-2011-011572779000, notificategli da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui nelle more del giudizio è ope legis succeduta l'Agenzia delle Entrate - Riscossione), aventi ad oggetto la riscossione coattiva di crediti del Ministero della Giustizia causalmente ascritti a spese processuali, spese per ufficiali giudiziari, importi dovuti alla Cassa delle ammende e relativi accessori. il Tribunale di Cagliari, con l a sentenza n. 1887/2016, rigettava l’opposizione; la Corte d'Appello di Cagliari, con la sentenza n. 11/2020, resa pubblica in data 10 gennaio 2020, ha rigettatol’appello; segnatamente, la Corte territorialeha affermato che: i) il Tribunale aveva legittimamente ritenuto utilizzabili gli estratti dei provvedimenti emessi dalla Corte di Cassazione, prodotti tempestivamente dalla difesa erariale, in quanto non li aveva utilizzati per integrare, come lamentato da [OSCURATO:PERSONA], la motivazione delle cartelle di pagamento , ma per affermare l’esistenza dei titoli all’origine dei crediti sottesi all’esecuzione; i i) trattandosi di provvedimenti giurisdizionali adottati dalla Corte di Cassazione penale, l’ufficio giudiziario competente al recupero era stato individuato ai sensi del combinato disposto degli artt. 208 comma 1° lett. b) dpr n. 115/2002 e 665 cod.proc.pen.; iv) il termine di prescrizione cui assoggettare il provvedimento impositivo di somme ex art. 616 cod.proc.civ. era quello decennale; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulandoquattro motivi; resiste con controricorso il Ministero della Giustizia; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da Agenzia dell’Entrate-riscossione, rimasta intimata; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ. Considerato che: 1) con il primo motivo il ricorrente deduce, exart. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., “a) violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 7 l. n. 212/2000, degli artt. 24 e 111 Cost, dei principi sulla determinazione del petitume della giurisprudenza della Cassazione e del Giudice tributario , circa la non integrabilità /modificabilità dell’oggetto del ruolo della cartella; b) violazione degli artt. 1 1 1/6 Cost., 132, n. 4 cod.proc.civ. e 277 cod.proc.civ., per motivazione inadeguata, illogica e contraddittoria”; 2) con il secondo motivo il ricorrente sostiene che i cosiddetti estratti non riguardavano il titolo giudiziale sotteso dalla cartella, relativo a pronuncia di ufficio giudiziario territoriale, ma, asseritamente della Corte di Cassazione, quindi sarebbero inconferenti ed irrilevanti, che la cartella non indicava il titolo azionato, che non sarebbe stata spiegata la ragione per la quale il fatto che ex art. 227 ter si debba procedere alla riscossione entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza inciderebbe sulle questioni relativeal motivo in esame; 3) con il terzo motivo il ricorrente confuta la sentenza impugnata per avere ritenuto di applicazione generale il principio secondo cui l’amministrazione avevacorrettamente prodotto un titolo, l’estratto conforme all’originale del dispositivo della pronuncia della Cassazione penale, utilizzabile a fini esecutivi e di riscossione, sulla scorta di Cass. n. 35559/2008 e per avere esc luso che l’art. 5 della Convenzione con il Ministero di Giustizia del 23 settembre 201 0, frattanto entrata in vigore (secondo cui l’iscrizione a ruolo viene compiuta da [OSCURATO:SOCIETA] in base a copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo), costituisse un ostacolo a detta conclusone; segnatamente, sostiene l’inesistenza del principio applicato dalla Corte territoriale, nega che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta in base a estratto della pronuncia o del dispositivo della pronuncia della Cassazione penale;imputa alla Corte di appello di avere richiamato in maniera inconferente l’art. 208, comma 1 lett. b) del TU n. 115/02 e dell’art. 665 cod.proc.pen., perché l’Ufficio territoriale autore di ruolo aveva agito in proprio per propria pronuncia; 4) con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’erroneità della statuizione del la Corte d'Appello di rigetto de l l ’eccezione di prescrizione, avendo ritenuto applicabile la prescrizione decennale e non quinquennale, richiamando in maniera inconferente l’art. 28 della l. n. 689/1981 el’art. 200 dpr. 115/2002; 5) il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis cod.proc.civ. 5.1.) esso formula una pluralità di censure in merito alle quali questa Corte ha già avuto modo di esprimersi in altre fattispecie proposte dal medesimo ricorrente, alle cui motivazioni pertanto sarà sufficiente rinviare, ai sensi dell’art. 118, 1° comma, ultimo periodo, disp. att. cod.proc.civ.; 5.2) segnatamente, quanto al primo motivo, cfr., soprattutto,Cass.3/05/2022, n. 13974, § § 3, 3.1., 3.2., 3.3 e 3.4, ove è stato ritenuto in parte inammissibile in parte infondato il terzo motivo di ricorso sottoposto al suo scrutinio: motivo in tutto coincidente con quello qui in esame : inammissibile, perché: i) « tutte le questioni relative alla regolarità formale delle cartelle di pagamento, alla completezza del loro contenuto, alla loro intelligibilità ed all'idoneità di esse a consentire l'individuazione dei titoli posti a fondamento dell'iscrizione a ruolo» non sono oggetto di ricorso per cassazione ; ii) la Corte territoriale aveva «semplicemente rilevato che l'attività di produzione documentale dell'ente opposto nella fase di merito dell'opposizione era avvenuta tempestivamente, sulla base della disciplina generale applicabile al giudizio ordinario di cognizione, precisando, peraltro solo ad abundantiam, che con riguardo a tale profilo non ne era stata eccepita la tardività, essendo stata esclusivamente dedotta dall'opponente una diversa questione, cioè la pretesa "tardività dell'integrazione dei dati della cartella di pagamento"»; iii) la violazione dell'art. 366 , 1° comma , n. 6 cod.proc.civ., per aver fatto riferimento a documenti il cui contenuto non era stato riprodotto e di cui non erano stati forniti gli estremi per la localizzazione all’interno del fascicolo di legittimità e/o di merito; infondato perché: iv) l'ente creditore può dimostrare nel giudizio di opposizione il fondamento delle proprie pretese, in caso di contestazioni da parte del debitore intimato, mediante la produzione della relativa documentazione, specie laddove il titolo necessiti di eventuali integrazioni extratestuali: «nell'atto di precetto deve solo essere individuata la pretesa creditoria (e la regolarità formale dello stesso, sotto tale aspetto, è questione deducibile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.), mentre, in caso di contestazioni sull'esistenza di detta pretesa (ovvero della idoneità del relativo titolo a fondare l'esecuzione forzata), che introducono invece una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sarà onere del creditore fornire la prova dell'esistenza della stessa nel corso del giudizio di opposizione (producendo il titolo esecutivo ed eventualmente, ove occorra, gli ulteriori documenti necessari, in caso di titolo richiedente integrazioni extratestuali)»; v) il titolo per l'iscrizione a ruolo delle pretese creditorie dell'amministrazione eralegittimamente costituito dalle pronunzie della Corte di Cassazione (penale) che, nel dichiarare inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], lo avevano condannato allarifusione delle spese processuali e al pagamento di determinate somme in favore della Cassa delle Ammende; vi) le decisioni della Corte di Cassazione in sede penale vengono ad esistenza già con la loro pronuncia, senza che sia necessario il deposito della motivazione e, quindi, l'iscrizione a ruolo dei crediti che trovano fonte in tali decisioni è possibile anche solo in base al relativo dispositivo, «poiché le decisioni della Corte di Cassazione sono per legge immediatamente esecutive indipendentemente dalla notifica o dalla comunicazione all'interessato, l'esecuzione può legittimamente avvenire sulla base dell'estratto della decisione, costituente titolo esecutivo, che viene formato e trasmesso al giudice di merito in base al semplice dispositivo riportato dal Presidente sul ruolo d'udienza, anteriormente al deposito del provvedimento in cancelleria»; vii) la rilevanza della querela di falso proposta nel corso del giudizio di merito era stata correttamente esclusa dalla corte territoriale, perché la valutazione della documentazione prodotta, quale prova dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento, nonché della sussistenza di titoli idonei all'iscrizione a ruolo degli stessi, costituisce attività riservata ai giudici del merito, non sindacabile in sede di legittimità; viii) gli accertamenti di fatto posti a base della decisione impugnata erano sorretti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico; 5.3) quanto al secondo motivo cfr. Cass.18/02/2021, n. 4422, p. 8, secondo cui «in tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende ex art. 227 -ter d.p.r. n. 115 del 2002 la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, essendo sufficiente la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito (…) il recupero delle spese di giustizia e delle somme statuite in favore della Cassa delle ammende avviene ai sensi dell'art. 227 ter, comma 1, T.U. spese di giustizia ( introdotto dall'art. 52 D.L. n. 112 del 2008, conv. nella L. n. 133 del 2008 ), in base al quale «entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo ... l'ufficio ... procede all'iscrizione a ruolo» e non è « in base al combinato disposto di cui agli artt. 208, comma 1 lett. b), T.U. spese di giustizia, e 665 c.p.p. (trattandosi -come detto- di provvedimenti giurisdizionali penali definitivi all'esito della pronunzia della S.C. ) l'ufficio recupero crediti (Urc) è competente a formare il ruolo sotteso dalla cartella esattoriale notificata senza che sia necessario che la formazione del ruolo e la notificazione della cartella risultino preceduti dalla notifica del provvedimento giurisdizionale originante l'azionato credito … Soluzione di cui si è sottolineata la coerenza con la funzione in tal caso all'uopo svolta dalla notifica della cartella esattoriale (…) in quanto la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, e il titolo esecutivo è costituito dal ruolo»; 5.4) in merito al terzo motivo si rinviaa Cass. 23/04/2020, n. 8148, pp. 6-7, ove è puntualizzato che il procedimento di riscossione mediante ruolo era stato «avviato successivamente alla convenzione -prevista dalla stessa norma a séguito della modifica apportata dalla legge n. 69 del 2009 e stipulata inizialmente il 23 settembre 2010 - con cui la quantificazione del credito e la formazione del ruolo sono state affidate alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (posseduta da [OSCURATO:SOCIETA]. e, dopo il decreto legge 27 ottobre 2016 n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, dal Ministero dell'economia e delle finanze). Il tutto dopo la trasmissione, da parte degli uffici recupero crediti (Urc) delle articolazioni giudiziarie, della nota di trasmissione (digitalizzata) contenente le informazioni necessarie alla formazione del ruolo medesimo (per una ricostruzione del procedimento amministrativo cfr. Corte dei conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, 3/2017/G). Prima della stipula della citata convenzione, invece, gli uffici di recupero crediti (Urc) dei vari uffici giudiziari quantificavano il credito e, formato il ruolo, lo trasmettevano (in estratto) per la riscossione al concessionario»; 5.5) la questione del termine di prescrizione –quinquennale ovvero decennale –è stata già decisa da Cass. 18/02/2021 n. 4422, la quale ha affermato che «in tema di spese di giustizia il credito maturato dallo Stato nei confronti dell'imputato condannato al pagamento delle spese processuali, di sanzioni pecuniarie e di indennità relative al processo penale è sottoposto al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., decorrente dall'adozione del provvedimento di liquidazione delle spese da recuperare»; 6) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso exart. 360, 1° comma, n. bis cod.proc.civ.Condanna il ricorrente al pagamento , in favore del Ministerocontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro600,00 per compensi, oltre alle spese forfettari e nella misura del 15 per cento e alle spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve