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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 13305/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10095/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA], 287, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA - CATANZAROn. 3198/2019 depositata i l 18/09/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Dagli atti di causa, ed in particolare dalla sentenza in epigrafe, emerge quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. era sottoposta a verifica da parte di diversi Nuclei di polizia tributaria della Guardia di finanza.

All'esito degli accertamenti, compendiati in svariati pvc, emergeva che la contribuente, per il tramite della ditta individuale ROSSIGNUOLO Gianluca, prestanome del gestore di fatto ALBANESE Vincenzo, per il periodo dal 06/11/2010 al 25/10/2011, aveva ceduto gasolio agricolo a soggetti non aventi titolo a riceverlo per l'ingente quantitativo di litri 2.253,185.

Conseguentemente, nei confronti della società, venivano elevate due autonome pretese fiscali: una relativa al recupero delle maggiori imposte (Iva, Ires ed Irap) ed un’altra - oggetto del presente giudizio -relativa al recupero dell’accisa.

2. In effetti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Catanzaro emetteva avviso di pagamento n. 30733 del 30 novembre 2016, impugnato dalla contribuente dinanzi alla locale CTP, che, con sentenza n. 2773/17 del 6 ottobre 2017, depositata il 6 novembre 2017, rigettava il ricorso.

3. La contribuente proponeva appello, medesimamente respinto dalla CTR con la sentenza in epigrafe alla stregua della seguente motivazione: - gli avvisi di ac certamento relativi al recupero delle maggiori imposte venivano annullati dalla CTP di Crotone, con sentenza confermata dalla medesima CTR, sul duplice rilievo che “nel procedimento penale avente ad oggetto la vicenda in contestazione nei confronti del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. il pm aveva formulato richiesta di archiviazione (accolta dal gip in sede) evidenziando che ‘l'eventuale fraudolenta destinazione della merce è vicenda che non vede per nulla implicato l'indagato’” e che “la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva diligentemente posto in essere tutte le attività necessarie alla verifica, in capo alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], delle licenze e requisiti di legge”, attività con riferimento alle quali “l’Agenzia delle entrate di Crotone, anche in sede di appello, non sollevava alcuna contestazione”: talché il comportamento della contribuente appariva “inconciliabile con la volontà di porre in essere operazioni fraudolente”. -tuttavia “vale rilevare come l'accoglimento dei ricorsi avver so gli avvisi di accertamento di cui sopra (accoglimento confermato, come detto, in appello) e le ragioni poste a base delle predette statuizioni favorevoli al contribuente non possano spiegare alcun effetto sul presente giudizio”; -in questo vengono infatti in rilievo, con efficacia “dirimente”, i commi 3 e 4 dell'art. 2 TUA; - “il comma 3 prevede che l’accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.

Ciò che si è indubbiamente verificato nel caso che ci occupa; il gasolio ceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] in realtà è risultato ceduto a soggetti che non potevano beneficiare della cessione del prodotto agevolato”; - “il comma 4, ancora, prevede come sia obbligato al pagamento dell’accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si sono resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta.

Tale norma prevede una sorta di obbligazione solidale ‘erga omnes’ nei confronti del titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo […].

Trattasi, ancora, di obbligazioni in relazione alla quale non sono previste ‘esimenti’ soggettive (es. buona fede, diligenza ed altro)”; - “nel caso che ci occupa, come evidenziato nell’avviso di pagamento, la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. è il soggetto titolare del deposito commerciale che immetteva in consumo il carburante attraverso la cessione del prodotto agevolato a soggetti che non avevano diritto a riceverlo.

Risultano, pertanto, integrati i requisiti prescritti dalla predetta normativa perché la società, odierna appellante, sia individuata quale soggetto passivo tenuto al pagamento dell’accisa richiesta con l'avviso in contestazione.

Nessuna contestazione viene effettuata in ordine al quantitativo di carburante ed all'ammontare dell’accisa richiesta in pagamento”.

4. Avverso detta sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente con quattro motivi, cui resiste l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli con articolato controricorso.

4.1. [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di cassazione deposita requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

La contribuente deposita memoria mediante la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.

Considerato che:

1. Assumono rilievo preliminare, per la potenziale efficacia decisiva, i motivi dal secondo al quarto, i quali, stante la comunanza di censure, possono essere enunciati e trattati congiuntamente.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’“art. 7 Prot. 4 CEDU”, “consistita nel fatto che è stato violato il diritto a non essere giudicato due volte”.

2.1. “La vicenda oggetto del presente ricorso si caratterizza per una triplicazione di valutazioni sullo stesso fatto, in quanto la Guardia di finanza ha trasmesso il pvc sia alla Procura, sia all'Agenzia delle entrate di Crotone, sia all'Agenzia delle dogane di Catanzaro, con esiti difformi”: il procedimento penale archiviato; i due avvisi relativi alle imposte annullati; l’avviso di pagamento relativo all’accisa, che ne occupa, invece confermato.

In particolare, l'archiviazione disposta nel procedimento penale “contiene una completa verifica della responsabilità del ricorrente”, in quanto disposta all'esito di “un interrogatorio con una consistente produzione documentale e un significativo approfondimento della vicenda da parte della procura su sollecitazione difensiva”.

“In relazione alla qualifica di ‘sanzione penale’ della pena pecuniaria inflitta all'esito del procedimento doganale, viene in rilievo […] il cd. terzo ‘criterio Engel’ […]: l'importo comminato a [OSCURATO:PERSONA] per il mancato pagamento [delle] accise per euro 858.014,94 ammonta oggi ad euro 972.519,47 ed è talmente elevato da mettere a rischio la stessa prosecuzione dell'attività di impresa […].

Nessun dubbio, neppure, può sussistere in relazione alla identità della vicenda oggetto dell'esame da parte delle diverse giurisdizioni, essendo il pvc redatto dalla Guardia di finanza l'unico elemento investigativo posto a base dei tre procedimenti e la condotta contestata unica”.

“Evidenziate le caratteristiche del caso concreto che rendono applicabili in astratto l’art. 7 Prot. 4, sarebbe necessario valutare se anche i più restrittivi criteri introdotti dalla giurisprudenza A e B c.

Norvegia […] possano ritenersi soddisfatti, considerata la legalità convenzionale di un doppio binario sanzionatorio in presenza di requisiti specifici”.

3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’“art. 6, par. 2, CEDU”, “consistita nella violazione della presunzione di innocenza sotto l'aspetto della omessa valutazione dell'archiviazione in sede penale e del rigetto della pretesa tributaria per Iva, Ires e Irap”.

3.1. “Uno degli scopi del diritto sancito dall'art. 6 par. 2 è quello di impedire che una persona assolta o prosciolta da imputazione di carattere penale sia nuovamente considerata responsabile per gli stessi fatti da parte delle autorità interne [….

N]ella sentenza della [OSCURATO:PERSONA] in tema di accise si dice: ‘[OSCURATO:PERSONA] è il soggetto titolare del deposito commerciale che immetteva in consumo il carburante attraverso la cessione del prodotto a soggetti che non avevano diritto a riceverlo’, in totale contrasto sia con le risultanze del procedimento penale, sia con quelle del procedimento tributario in materia di imposte […]”.

4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’“art. 6, par. 2, CEDU”, “consistita nella violazione della presunzione di innocenza sotto l'aspetto dell'individuazione di una responsabilità oggettiva attraverso l'utilizzo di una presunzione non superabile”.

4.1. La CTR ha ritenuto responsabile la contribuente “nonostante [che] sia stato appurato - nel penale e nel secondo procedimento tributario – che [OSCURATO:PERSONA] non avesse alcun rapporto con i soggetti ai quali la ditta Rossignuolo aveva poi ceduto il carburante […].

Nella presente vicenda la giurisdizione tributaria ha introdotto una responsabilità oggettiva non superabile, senza esaminare nel merito le allegazioni difensive […]”.

5. Tutti e tre i motivi di cui si tratta sono inammissibili in quanto, nel silenzio della sentenza impugnata, il ricorso non deduce essere state le relative censure già agitate nei gradi di merito.

Siffatta omissione è tanto più rimarchevole alla luce della specifica eccezione dell’Agenzia nel controricorso, intesa a far rilevare come le censure di cui si tratta siano, in realtà, state introdotte per la prima volta solo con il ricorso per cassazione.

In effetti, alla stessa stregua del ricorso (cfr. p. 2), le medesime non figurano sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio né “a fortiori” reiterate in appello (giacché, ivi, leggesi che la contribuente ha impugnato l’avviso di pagamento “sostenendo la violazione del TUA e la nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione” e, qualche riga in appresso, quanto all’appello, che essa “ha impugnato la sentenza [della CTP] sostenendo l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto”).

5.1. Fermo quanto precede, i motivi sono altresì inammissibili a misura che danno per scontato, ma non dimostrano, adeguatamente riproducendo atti e documenti, avere “la vicenda oggetto del presente ricorso” generato una “triplicazione di valutazioni”, viepiù in contrasto tra loro: non allegato e non documentato alcunché in rapporto sia al procedimento penale che ai due giudizi sugli avvisi relativi ad Iva, Ires ed Irap ed apoditticamente sostenuto che unico sia il pvc posto a base della “triplicazione di valutazioni”, viepiù in contrasto con quanto affermato dalla sentenza impugnata (non censurata “in parte qua”) circa l’essere invece i pvc plurimi, rileva, oltretutto, da un lato, che il decreto di archiviazione riguardante, non la contribuente, ma il suo legale rappresentante, per condotte che si sconoscono, non è atto definitorio del giudizio in quanto revocabile ex art. 414 cod. proc. pen. (costituendo una mera locuzione la circostanza, in contrario addotta, che esso sarebbe stato reso all’esito di una valutazione anticipata, rispetto al giudizio, di una completa piattaforma probatoria, neppure sommariamente individuata); nonché, dall’altro lato, che non è finanche allegata la definitività dell’annullamento degli avvisi relativi ad Iva, Ires ed Irap.

5.2. Sotto altro profilo, non è riprodotto l’avviso di pagamento e, rispetto alle somme che in esso, in specie nel secondo motivo, si assumono pretese, non è individuata l’eventuale parte concernente le sanzioni: ragion per cui è preclusa a monte la delibabilità di alcuna censura riguardante queste ultime.

5.3. D’altronde, qualora, come parrebbe sostenersi in generale nei motivi in disamina, si avesse ad opinare che le pretese rassegnate nell’avviso di pagamento di per sé costituiscano una sanzione pecuniaria, definibile, in via d’ipotesi, “penale” ai sensi dei cd.

“Engel criteria”, si misconoscerebbe la considerazione che il recupero dell’accisa dovuta e non versata, di cui soltanto ragionano sia la sentenza impugnata sia il primo motivo di ricorso sia il controricorso, non integra affatto l’irrogazione di alcuna sanzione, men che meno suscettibile di acquisire rilievo “penale”, attenendo puramente e semplicemente al rapporto tributario, che, in quanto tale, esula finanche dal concetto di “diritti e doveri di carattere civile” ex art. 6, par. 1, Conv.

EDU (cfr., per tutte, la fondamentale sentenza 12 luglio 2001 della Grande Camera della Corte EDU nel caso Terrazzini c.

Italia, spec. parr. 25 e 29).

5.4. Ulteriormente, a tutto voler concedere, quanto all’accenno nel secondo motivo alla sentenza 15 novembre 2016 della Grande Camera della Corte EDU nel caso A e B c.

Norvegia, varrebbe considerare come nessun doppio binario abbia in concreto trovato ragion d’essere, posto che il recupero dell’accisa costituisce l’unico provvedimento allo stato addotto come sfavorevole alla contribuente.

5.5. Sotto altro profilo, la “triplicazione di valutazioni”, allegata parimenti nel secondo motivo, non sussiste neppure in astratto: rilevato che il procedimento penale non ha riguardato la contribuente, ma semmai il suo legale rappresentante, il presente giudizio riguarda il recupero dell’accisa, che si distingue per presupposti ed oggetto rispetto ai recuperi di Iva, Ires ed Irap, di cui agli avvisi annullati, nei paralleli giudizi, da CTP e CTR.

5.6. Ciò esclude altresì alcuna rilevanza del principio di presunzione di innocenza ex art. 6, par. 2, Conv.

EDU nei termini dedotti nel terzo motivo.

5.7. Infine, completamente decentrato è l’assunto, di cui al quarto motivo, inteso a rimproverare alla CTR di aver “introdotto una responsabilità oggettiva non superabile” in pregiudizio della contribuente.

La CTR si è occupata, non già di alcuna responsabilità viepiù sanzionatoria della contribuente, ma solo della verifica dell’esigibilità dell’accisa, con conseguente individuazione del soggetto obbligato al pagamento.

6. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 TUA “nella parte in cui la CTR ha erroneamente configurato per la CIV una responsabilità solidale derivante dalla immissione in consumo senza considerare che egli [‘recte’: essa] ha venduto legittimamente il gasolio a [OSCURATO:PERSONA], gestore di due depositi di gasolio agricolo, legittimato ad acquistarlo, e senza considerare che egli [‘recte’: essa], in sede penale ed in sede tributaria, è risultato estraneo [‘recte’: risultata estranea] ad attività illecite e fraudolente commesse a valle della sua vendita”.

6.1. Secondo l'Ufficio, i rapporti commerciali tra la contribuente ed il Rossignuolo “hanno avuto ‘natura fittizia’”, poiché “le forniture erano ‘indirizzate cartolarmente’ alla ditta individuale di Rossignuolo”.

“Il giudice penale […] ha chiuso il procedimento [ossia il procedimento a carico del “legale rappresentante della CIV”] nella fase delle indagini preliminari con una archiviazione sul presupposto che la CIV non è stata partecipe delle attività illecite e fraudolente avvenute a valle della vendita.

Il giudice tributario, per le due annualità, in primo ed in secondo grado ha confermato questa soluzione ed ha annullato i provvedimenti impositivi e sanzionatori.

Per le accise, invece, la CTP e la CTR hanno escluso valore all'accertamento di tale mancata partecipazione.

In particolare, lo stesso Collegio della CTR ha adottato, nello stesso giorno, dopo aver emesso le due sentenze favorevoli per le imposte (n. e n. [così nell’originale]), […] la sentenza qui impugnata […]”.

La violazione di legge in cui la CTR è incorsa discende dall'aver essa configurato “una sostanziale responsabilità oggettiva che non è nella norma e che non si concilia con i due fatti qui appresso indicati: a) il primo, è che la CIV ha venduto il gasolio ad un soggetto che era legittimato ad acquistarlo […]; b) il secondo, è che non è stata acquisita in atti la prova che il legale rappresentante della CIV ha partecipato alla ideazione ed alla attuazione delle pretese attività illecite e fraudolente poste in essere a valle della vendita”.

“Non si tratta di applicare o meno una esimente – come ha ritenuto erroneamente la CTR – ma[,] se è vero o non è vero che l'immissione in consumo è stata effettuata legittimamente a favore di un soggetto che era legittimato ad acquistare i prodotti[,] per cui si deve applicare la regola stabilita nel comma 1, ultima parte, dell’art. 4 D.Lgs. n. 504/1995 […] Poiché la cessione del prodotto è avvenuta legittimamente, e secondo le regole previste dalla legge in favore di soggetto legittimato ad acquistare, nessuna contestazione in relazione al recupero delle accise può essere fatta al cedente per effetto di fatti ulteriori che si verificano dopo la cessione e dai quali il cedente risulta estraneo”.

Ancora: “Nel contesto che stiamo esaminando la CIV ha compiuto un atto legittimo, senza versare né in una ipotesi di dolo né di colpa, per cui non può essere ritenuta responsabile di quanto è avvenuto a valle della sua cessione”.

6.2. Il motivo è fondato.

6.2.1. Il punto di partenza di ogni ragionamento è l’art. 2, comma 1, TUA, secondo cui “l'accisa” – per quanto sorga al momento della fabbricazione o dell’importazione –diviene “esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato”, dovendosi considerare “immissione in consumo anche […] lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo” [lett. a)].

In effetti, Sez. 5, n. 7080 del 14/04/2004, qualifica le accise come tri buti a formazione progressiva.

Vengono poi in rilievo le previsioni dell’art. 2, comma 4, TUA, a termini del quale sono obbligati al pagamento dell’accisa, “funditus”, “il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o i soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta” [lett. a)], oltreché però “ in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altro soggetto che ha garantito il pagamento o nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta” [lett. b-bis)].

Come bene messo in luce da Sez. 5, n. 29203 del 12/11/2019 – perspicuamente citata dal Sost.

P.G. nella requisitoria – “il sistema, in buona sostanza, si fonda sulla riconoscibilità, sulla affidabilità e sulla legittimazione amministrativa degli operatori del settore”.

6.2.2. Pertanto, nel caso, come nella specie, di cessione intermedia ritenuta meramente cartolare, e dunque fittizia, prima dell’effettiva immissione in consumo, perché un soggetto titolare di deposito fiscale cede solo formalmente la merce ad un altro soggetto titolare di deposito fiscale, che, per essere inoperativo, in quanto privo di concreta organizzazione, giammai avrebbe potuto fisicamente riceverla e consegnarla ad ulteriori cessionari sino agli acquirenti finali, l’obbligazione di pagamento sorge in capo al primo cedente.

Ciò risponde alla duplice necessità sia di ossequiare il principio di prevalenza della sostanza sulla forma sia – in linea con l’art. 2, comma 4, lett. b-bis), TUA – di evitare fenomeni di facile aggiramento in punto di individuazione – secondo il criterio legale fondamentale, ossia quello di cui all’art. 2, comma 4, lett. a), prima parte, TUA –del soggetto obbligato.

Invero, nel caso in esame, è al primo cedente che risale l’effettiva immissione in consumo, dovendosi tenere in non cale la solo apparente intermediazione del cedente successivo.

6.2.3. Pare opportuno evidenziare come da ciò discenda che – contrariamente a quanto sostenuto in ricorso – il primo cedente è obbligato in via diretta, per un’obbligazione che sorge in capo a lui, e non già, alla stregua della seconda parte della lett. a) del citato comma 4, in via solidale.

L’obbligazione del primo cedente è cioè sua propria e non costituisce duplicazione di quella di altri, segnatamente dell’intermediario fittizio, il titolo della cui obbligazione risiede invece nella lett. b-bis).

6.2.4. Ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione in capo al primo cedente, tuttavia, per quanto non sia richiesta la prova della sua collusione con l’intermediario in un’operazione sostanzialmente frodatoria (come ad es. nel caso deciso da Sez. 5, n. 3251 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), non è neppure sufficiente la mera constatazione del fatto in sé della fittizietà di quest’ultimo, giacché è pur sempre necessaria l’individuazione di un momento di raccordo –fondato su indici obiettivi, ossia non meramente congetturali –da cui evincere l’inadempimento, o quantomeno l’indifferenza, del primo cedente al cospetto del fondamentale dovere di ogni operatore economico di non prestarsi ad operazioni illecite pur da altri agite.

Ne consegue che, non dissimilmente, del resto, a quanto predicasi nel campo delle frodi riguardanti l’IVA, a fronte della fittizietà del cessionario, il primo cedente è obbligato se il medesimo sapeva o, secondo criteri di diligenza qualificata, siccome professionale, era anche soltanto nelle condizioni di poter sapere di essere coinvolto in irregolarità nella circolazione di prodotti assoggettati ad accisa.

6.2.5. Deve dunque enunciarsi il seguente principio di diritto: “In tema di accise, nel caso in cui un soggetto titolare di deposito fiscale effettui una cessione intermedia fittizia ad un altro soggetto solo formalmente titolare di deposito fiscale, ma in realtà privo di concreta organizzazione, l’obbligazione di pagamento dell’imposta sorge in capo al primo cedente in via diretta per il fatto di doversi a lui imputare l’immissione in consumo, a condizione che il medesimo sapesse o, secondo criteri di diligenza professionale, fosse nelle condizioni di poter sapere dell’irregolarità nella circolazione dei prodotti”.

6.3. Nel caso di specie, la CTR non si è (completamente) attenuta ai superiori principi.

6.3.1. Essa ha bensì accertato – ed “in parte qua” il motivo è infondato –la fittizietà della ditta individuale del Rossignuolo.

6.3.1.1. Invero la CTR – alla stregua di affermazioni completamente pretermesse dalla contribuente – esclude la regolarità delle cessioni ad un soggetto (il Rossignuolo) legittimato a riceverle.

Ciò emerge ripetutamente, e con solare chiarezza, nella motivazione della sentenza impugnata, -sia laddove, a proposito dell’art. 2, comma 3, TUA, scrive che ne ricorre l’applicabilità in quanto constano “indubbiamente verificate” le relative condizioni, posto che “il gasolio ceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] in realtà è risultato ceduto a soggetti che non potevano beneficiare della cessione del prodotto agevolato”; - sia laddove, dopo aver illustrato le previsioni del comma 4 di detto articolo, ribadisce che, “nel caso che ci occupa, come evidenziato nell’avviso di pagamento, la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. è il soggetto titolare del deposito commerciale che immetteva in consumo il carburante attraverso la cessione del prodotto agevolato a soggetti che non avevano diritto a riceverlo”.

6.3.1.2. In contrario il motivo, - a p. 6, richiama la p. 4, rigo 12, della sentenza impugnata, dove si legge: “Senza considerare, infine, che dall'indagine penale non emergeva alcun rapporto tra il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”: il richiamo è in realtà alla p. 3., rigo 12, della sentenza impugnata, dove la CTR illustra le ragioni in forza delle quali sono stati annullati gli avvisi di accertamento per il recupero di Iva, Ires ed Irap, ciò che ne dimostra la lettura palesemente decontestualizzata proposta in ricorso; - a p. 8, richiama la p. 3, rigo 9, della sentenza impu gnata, dove si legge: “Il comportamento dell’odierna appellante […] risulta inconciliabile con la volontà di porre in essere operazioni fraudolente”: il richiamo, in questo caso corretto, si riferisce tuttavia nuovamente alla parte della sentenza impugnata dove la CTR illustra le ragioni dell’annullamento degli avvisi per il recupero delle imposte.

6.4. Nondimeno la CTR – ed “in parte qua” il ricorso è invece fondato – incorre in errore a misura che, scrivendo che l’art. 2, comma 4, TUA “prevede una sorta di obbligazione solidale ‘erga omnes’ nei confronti del titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo”, con la conseguenza che si tratterebbe “di obbligazioni in relazione alla quale non sono previste ‘esimenti’ soggettive (es. buona fede, diligenza ed altro)”, qualifica, sia pur implicitamente, l’eventuale responsabilità della contribuente come solidale e ricusa di verificarne, non tanto la buona fede, quanto piuttosto la conoscenza o la possibilità di conoscenza della fittizietà della ditta del Rossignuolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10095/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA], 287, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA - CATANZAROn. 3198/2019 depositata i l 18/09/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Dagli atti di causa, ed in particolare dalla sentenza in epigrafe, emerge quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. era sottoposta a verifica da parte di diversi Nuclei di polizia tributaria della Guardia di finanza. All'esito degli accertamenti, compendiati in svariati pvc, emergeva che la contribuente, per il tramite della ditta individuale ROSSIGNUOLO Gianluca, prestanome del gestore di fatto ALBANESE Vincenzo, per il periodo dal 06/11/2010 al 25/10/2011, aveva ceduto gasolio agricolo a soggetti non aventi titolo a riceverlo per l'ingente quantitativo di litri 2.253,185. Conseguentemente, nei confronti della società, venivano elevate due autonome pretese fiscali: una relativa al recupero delle maggiori imposte (Iva, Ires ed Irap) ed un’altra - oggetto del presente giudizio -relativa al recupero dell’accisa. 2. In effetti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Catanzaro emetteva avviso di pagamento n. 30733 del 30 novembre 2016, impugnato dalla contribuente dinanzi alla locale CTP, che, con sentenza n. 2773/17 del 6 ottobre 2017, depositata il 6 novembre 2017, rigettava il ricorso. 3. La contribuente proponeva appello, medesimamente respinto dalla CTR con la sentenza in epigrafe alla stregua della seguente motivazione: - gli avvisi di ac certamento relativi al recupero delle maggiori imposte venivano annullati dalla CTP di Crotone, con sentenza confermata dalla medesima CTR, sul duplice rilievo che “nel procedimento penale avente ad oggetto la vicenda in contestazione nei confronti del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. il pm aveva formulato richiesta di archiviazione (accolta dal gip in sede) evidenziando che ‘l'eventuale fraudolenta destinazione della merce è vicenda che non vede per nulla implicato l'indagato’” e che “la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva diligentemente posto in essere tutte le attività necessarie alla verifica, in capo alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], delle licenze e requisiti di legge”, attività con riferimento alle quali “l’Agenzia delle entrate di Crotone, anche in sede di appello, non sollevava alcuna contestazione”: talché il comportamento della contribuente appariva “inconciliabile con la volontà di porre in essere operazioni fraudolente”. -tuttavia “vale rilevare come l'accoglimento dei ricorsi avver so gli avvisi di accertamento di cui sopra (accoglimento confermato, come detto, in appello) e le ragioni poste a base delle predette statuizioni favorevoli al contribuente non possano spiegare alcun effetto sul presente giudizio”; -in questo vengono infatti in rilievo, con efficacia “dirimente”, i commi 3 e 4 dell'art. 2 TUA; - “il comma 3 prevede che l’accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione. Ciò che si è indubbiamente verificato nel caso che ci occupa; il gasolio ceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] in realtà è risultato ceduto a soggetti che non potevano beneficiare della cessione del prodotto agevolato”; - “il comma 4, ancora, prevede come sia obbligato al pagamento dell’accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si sono resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta. Tale norma prevede una sorta di obbligazione solidale ‘erga omnes’ nei confronti del titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo […]. Trattasi, ancora, di obbligazioni in relazione alla quale non sono previste ‘esimenti’ soggettive (es. buona fede, diligenza ed altro)”; - “nel caso che ci occupa, come evidenziato nell’avviso di pagamento, la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. è il soggetto titolare del deposito commerciale che immetteva in consumo il carburante attraverso la cessione del prodotto agevolato a soggetti che non avevano diritto a riceverlo. Risultano, pertanto, integrati i requisiti prescritti dalla predetta normativa perché la società, odierna appellante, sia individuata quale soggetto passivo tenuto al pagamento dell’accisa richiesta con l'avviso in contestazione. Nessuna contestazione viene effettuata in ordine al quantitativo di carburante ed all'ammontare dell’accisa richiesta in pagamento”. 4. Avverso detta sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente con quattro motivi, cui resiste l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli con articolato controricorso. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di cassazione deposita requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso. La contribuente deposita memoria mediante la quale insiste per l’accoglimento del ricorso. Considerato che: 1. Assumono rilievo preliminare, per la potenziale efficacia decisiva, i motivi dal secondo al quarto, i quali, stante la comunanza di censure, possono essere enunciati e trattati congiuntamente. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’“art. 7 Prot. 4 CEDU”, “consistita nel fatto che è stato violato il diritto a non essere giudicato due volte”. 2.1. “La vicenda oggetto del presente ricorso si caratterizza per una triplicazione di valutazioni sullo stesso fatto, in quanto la Guardia di finanza ha trasmesso il pvc sia alla Procura, sia all'Agenzia delle entrate di Crotone, sia all'Agenzia delle dogane di Catanzaro, con esiti difformi”: il procedimento penale archiviato; i due avvisi relativi alle imposte annullati; l’avviso di pagamento relativo all’accisa, che ne occupa, invece confermato. In particolare, l'archiviazione disposta nel procedimento penale “contiene una completa verifica della responsabilità del ricorrente”, in quanto disposta all'esito di “un interrogatorio con una consistente produzione documentale e un significativo approfondimento della vicenda da parte della procura su sollecitazione difensiva”. “In relazione alla qualifica di ‘sanzione penale’ della pena pecuniaria inflitta all'esito del procedimento doganale, viene in rilievo […] il cd. terzo ‘criterio Engel’ […]: l'importo comminato a [OSCURATO:PERSONA] per il mancato pagamento [delle] accise per euro 858.014,94 ammonta oggi ad euro 972.519,47 ed è talmente elevato da mettere a rischio la stessa prosecuzione dell'attività di impresa […]. Nessun dubbio, neppure, può sussistere in relazione alla identità della vicenda oggetto dell'esame da parte delle diverse giurisdizioni, essendo il pvc redatto dalla Guardia di finanza l'unico elemento investigativo posto a base dei tre procedimenti e la condotta contestata unica”. “Evidenziate le caratteristiche del caso concreto che rendono applicabili in astratto l’art. 7 Prot. 4, sarebbe necessario valutare se anche i più restrittivi criteri introdotti dalla giurisprudenza A e B c. Norvegia […] possano ritenersi soddisfatti, considerata la legalità convenzionale di un doppio binario sanzionatorio in presenza di requisiti specifici”. 3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’“art. 6, par. 2, CEDU”, “consistita nella violazione della presunzione di innocenza sotto l'aspetto della omessa valutazione dell'archiviazione in sede penale e del rigetto della pretesa tributaria per Iva, Ires e Irap”. 3.1. “Uno degli scopi del diritto sancito dall'art. 6 par. 2 è quello di impedire che una persona assolta o prosciolta da imputazione di carattere penale sia nuovamente considerata responsabile per gli stessi fatti da parte delle autorità interne […. N]ella sentenza della [OSCURATO:PERSONA] in tema di accise si dice: ‘[OSCURATO:PERSONA] è il soggetto titolare del deposito commerciale che immetteva in consumo il carburante attraverso la cessione del prodotto a soggetti che non avevano diritto a riceverlo’, in totale contrasto sia con le risultanze del procedimento penale, sia con quelle del procedimento tributario in materia di imposte […]”. 4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’“art. 6, par. 2, CEDU”, “consistita nella violazione della presunzione di innocenza sotto l'aspetto dell'individuazione di una responsabilità oggettiva attraverso l'utilizzo di una presunzione non superabile”. 4.1. La CTR ha ritenuto responsabile la contribuente “nonostante [che] sia stato appurato - nel penale e nel secondo procedimento tributario – che [OSCURATO:PERSONA] non avesse alcun rapporto con i soggetti ai quali la ditta Rossignuolo aveva poi ceduto il carburante […]. Nella presente vicenda la giurisdizione tributaria ha introdotto una responsabilità oggettiva non superabile, senza esaminare nel merito le allegazioni difensive […]”. 5. Tutti e tre i motivi di cui si tratta sono inammissibili in quanto, nel silenzio della sentenza impugnata, il ricorso non deduce essere state le relative censure già agitate nei gradi di merito. Siffatta omissione è tanto più rimarchevole alla luce della specifica eccezione dell’Agenzia nel controricorso, intesa a far rilevare come le censure di cui si tratta siano, in realtà, state introdotte per la prima volta solo con il ricorso per cassazione. In effetti, alla stessa stregua del ricorso (cfr. p. 2), le medesime non figurano sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio né “a fortiori” reiterate in appello (giacché, ivi, leggesi che la contribuente ha impugnato l’avviso di pagamento “sostenendo la violazione del TUA e la nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione” e, qualche riga in appresso, quanto all’appello, che essa “ha impugnato la sentenza [della CTP] sostenendo l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto”). 5.1. Fermo quanto precede, i motivi sono altresì inammissibili a misura che danno per scontato, ma non dimostrano, adeguatamente riproducendo atti e documenti, avere “la vicenda oggetto del presente ricorso” generato una “triplicazione di valutazioni”, viepiù in contrasto tra loro: non allegato e non documentato alcunché in rapporto sia al procedimento penale che ai due giudizi sugli avvisi relativi ad Iva, Ires ed Irap ed apoditticamente sostenuto che unico sia il pvc posto a base della “triplicazione di valutazioni”, viepiù in contrasto con quanto affermato dalla sentenza impugnata (non censurata “in parte qua”) circa l’essere invece i pvc plurimi, rileva, oltretutto, da un lato, che il decreto di archiviazione riguardante, non la contribuente, ma il suo legale rappresentante, per condotte che si sconoscono, non è atto definitorio del giudizio in quanto revocabile ex art. 414 cod. proc. pen. (costituendo una mera locuzione la circostanza, in contrario addotta, che esso sarebbe stato reso all’esito di una valutazione anticipata, rispetto al giudizio, di una completa piattaforma probatoria, neppure sommariamente individuata); nonché, dall’altro lato, che non è finanche allegata la definitività dell’annullamento degli avvisi relativi ad Iva, Ires ed Irap. 5.2. Sotto altro profilo, non è riprodotto l’avviso di pagamento e, rispetto alle somme che in esso, in specie nel secondo motivo, si assumono pretese, non è individuata l’eventuale parte concernente le sanzioni: ragion per cui è preclusa a monte la delibabilità di alcuna censura riguardante queste ultime. 5.3. D’altronde, qualora, come parrebbe sostenersi in generale nei motivi in disamina, si avesse ad opinare che le pretese rassegnate nell’avviso di pagamento di per sé costituiscano una sanzione pecuniaria, definibile, in via d’ipotesi, “penale” ai sensi dei cd. “Engel criteria”, si misconoscerebbe la considerazione che il recupero dell’accisa dovuta e non versata, di cui soltanto ragionano sia la sentenza impugnata sia il primo motivo di ricorso sia il controricorso, non integra affatto l’irrogazione di alcuna sanzione, men che meno suscettibile di acquisire rilievo “penale”, attenendo puramente e semplicemente al rapporto tributario, che, in quanto tale, esula finanche dal concetto di “diritti e doveri di carattere civile” ex art. 6, par. 1, Conv. EDU (cfr., per tutte, la fondamentale sentenza 12 luglio 2001 della Grande Camera della Corte EDU nel caso Terrazzini c. Italia, spec. parr. 25 e 29). 5.4. Ulteriormente, a tutto voler concedere, quanto all’accenno nel secondo motivo alla sentenza 15 novembre 2016 della Grande Camera della Corte EDU nel caso A e B c. Norvegia, varrebbe considerare come nessun doppio binario abbia in concreto trovato ragion d’essere, posto che il recupero dell’accisa costituisce l’unico provvedimento allo stato addotto come sfavorevole alla contribuente. 5.5. Sotto altro profilo, la “triplicazione di valutazioni”, allegata parimenti nel secondo motivo, non sussiste neppure in astratto: rilevato che il procedimento penale non ha riguardato la contribuente, ma semmai il suo legale rappresentante, il presente giudizio riguarda il recupero dell’accisa, che si distingue per presupposti ed oggetto rispetto ai recuperi di Iva, Ires ed Irap, di cui agli avvisi annullati, nei paralleli giudizi, da CTP e CTR. 5.6. Ciò esclude altresì alcuna rilevanza del principio di presunzione di innocenza ex art. 6, par. 2, Conv. EDU nei termini dedotti nel terzo motivo. 5.7. Infine, completamente decentrato è l’assunto, di cui al quarto motivo, inteso a rimproverare alla CTR di aver “introdotto una responsabilità oggettiva non superabile” in pregiudizio della contribuente. La CTR si è occupata, non già di alcuna responsabilità viepiù sanzionatoria della contribuente, ma solo della verifica dell’esigibilità dell’accisa, con conseguente individuazione del soggetto obbligato al pagamento. 6. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 TUA “nella parte in cui la CTR ha erroneamente configurato per la CIV una responsabilità solidale derivante dalla immissione in consumo senza considerare che egli [‘recte’: essa] ha venduto legittimamente il gasolio a [OSCURATO:PERSONA], gestore di due depositi di gasolio agricolo, legittimato ad acquistarlo, e senza considerare che egli [‘recte’: essa], in sede penale ed in sede tributaria, è risultato estraneo [‘recte’: risultata estranea] ad attività illecite e fraudolente commesse a valle della sua vendita”. 6.1. Secondo l'Ufficio, i rapporti commerciali tra la contribuente ed il Rossignuolo “hanno avuto ‘natura fittizia’”, poiché “le forniture erano ‘indirizzate cartolarmente’ alla ditta individuale di Rossignuolo”. “Il giudice penale […] ha chiuso il procedimento [ossia il procedimento a carico del “legale rappresentante della CIV”] nella fase delle indagini preliminari con una archiviazione sul presupposto che la CIV non è stata partecipe delle attività illecite e fraudolente avvenute a valle della vendita. Il giudice tributario, per le due annualità, in primo ed in secondo grado ha confermato questa soluzione ed ha annullato i provvedimenti impositivi e sanzionatori. Per le accise, invece, la CTP e la CTR hanno escluso valore all'accertamento di tale mancata partecipazione. In particolare, lo stesso Collegio della CTR ha adottato, nello stesso giorno, dopo aver emesso le due sentenze favorevoli per le imposte (n. e n. [così nell’originale]), […] la sentenza qui impugnata […]”. La violazione di legge in cui la CTR è incorsa discende dall'aver essa configurato “una sostanziale responsabilità oggettiva che non è nella norma e che non si concilia con i due fatti qui appresso indicati: a) il primo, è che la CIV ha venduto il gasolio ad un soggetto che era legittimato ad acquistarlo […]; b) il secondo, è che non è stata acquisita in atti la prova che il legale rappresentante della CIV ha partecipato alla ideazione ed alla attuazione delle pretese attività illecite e fraudolente poste in essere a valle della vendita”. “Non si tratta di applicare o meno una esimente – come ha ritenuto erroneamente la CTR – ma[,] se è vero o non è vero che l'immissione in consumo è stata effettuata legittimamente a favore di un soggetto che era legittimato ad acquistare i prodotti[,] per cui si deve applicare la regola stabilita nel comma 1, ultima parte, dell’art. 4 D.Lgs. n. 504/1995 […] Poiché la cessione del prodotto è avvenuta legittimamente, e secondo le regole previste dalla legge in favore di soggetto legittimato ad acquistare, nessuna contestazione in relazione al recupero delle accise può essere fatta al cedente per effetto di fatti ulteriori che si verificano dopo la cessione e dai quali il cedente risulta estraneo”. Ancora: “Nel contesto che stiamo esaminando la CIV ha compiuto un atto legittimo, senza versare né in una ipotesi di dolo né di colpa, per cui non può essere ritenuta responsabile di quanto è avvenuto a valle della sua cessione”. 6.2. Il motivo è fondato. 6.2.1. Il punto di partenza di ogni ragionamento è l’art. 2, comma 1, TUA, secondo cui “l'accisa” – per quanto sorga al momento della fabbricazione o dell’importazione –diviene “esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato”, dovendosi considerare “immissione in consumo anche […] lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo” [lett. a)]. In effetti, Sez. 5, n. 7080 del 14/04/2004, qualifica le accise come tri buti a formazione progressiva. Vengono poi in rilievo le previsioni dell’art. 2, comma 4, TUA, a termini del quale sono obbligati al pagamento dell’accisa, “funditus”, “il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o i soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta” [lett. a)], oltreché però “ in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altro soggetto che ha garantito il pagamento o nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta” [lett. b-bis)]. Come bene messo in luce da Sez. 5, n. 29203 del 12/11/2019 – perspicuamente citata dal Sost. P.G. nella requisitoria – “il sistema, in buona sostanza, si fonda sulla riconoscibilità, sulla affidabilità e sulla legittimazione amministrativa degli operatori del settore”. 6.2.2. Pertanto, nel caso, come nella specie, di cessione intermedia ritenuta meramente cartolare, e dunque fittizia, prima dell’effettiva immissione in consumo, perché un soggetto titolare di deposito fiscale cede solo formalmente la merce ad un altro soggetto titolare di deposito fiscale, che, per essere inoperativo, in quanto privo di concreta organizzazione, giammai avrebbe potuto fisicamente riceverla e consegnarla ad ulteriori cessionari sino agli acquirenti finali, l’obbligazione di pagamento sorge in capo al primo cedente. Ciò risponde alla duplice necessità sia di ossequiare il principio di prevalenza della sostanza sulla forma sia – in linea con l’art. 2, comma 4, lett. b-bis), TUA – di evitare fenomeni di facile aggiramento in punto di individuazione – secondo il criterio legale fondamentale, ossia quello di cui all’art. 2, comma 4, lett. a), prima parte, TUA –del soggetto obbligato. Invero, nel caso in esame, è al primo cedente che risale l’effettiva immissione in consumo, dovendosi tenere in non cale la solo apparente intermediazione del cedente successivo. 6.2.3. Pare opportuno evidenziare come da ciò discenda che – contrariamente a quanto sostenuto in ricorso – il primo cedente è obbligato in via diretta, per un’obbligazione che sorge in capo a lui, e non già, alla stregua della seconda parte della lett. a) del citato comma 4, in via solidale. L’obbligazione del primo cedente è cioè sua propria e non costituisce duplicazione di quella di altri, segnatamente dell’intermediario fittizio, il titolo della cui obbligazione risiede invece nella lett. b-bis). 6.2.4. Ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione in capo al primo cedente, tuttavia, per quanto non sia richiesta la prova della sua collusione con l’intermediario in un’operazione sostanzialmente frodatoria (come ad es. nel caso deciso da Sez. 5, n. 3251 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), non è neppure sufficiente la mera constatazione del fatto in sé della fittizietà di quest’ultimo, giacché è pur sempre necessaria l’individuazione di un momento di raccordo –fondato su indici obiettivi, ossia non meramente congetturali –da cui evincere l’inadempimento, o quantomeno l’indifferenza, del primo cedente al cospetto del fondamentale dovere di ogni operatore economico di non prestarsi ad operazioni illecite pur da altri agite. Ne consegue che, non dissimilmente, del resto, a quanto predicasi nel campo delle frodi riguardanti l’IVA, a fronte della fittizietà del cessionario, il primo cedente è obbligato se il medesimo sapeva o, secondo criteri di diligenza qualificata, siccome professionale, era anche soltanto nelle condizioni di poter sapere di essere coinvolto in irregolarità nella circolazione di prodotti assoggettati ad accisa. 6.2.5. Deve dunque enunciarsi il seguente principio di diritto: “In tema di accise, nel caso in cui un soggetto titolare di deposito fiscale effettui una cessione intermedia fittizia ad un altro soggetto solo formalmente titolare di deposito fiscale, ma in realtà privo di concreta organizzazione, l’obbligazione di pagamento dell’imposta sorge in capo al primo cedente in via diretta per il fatto di doversi a lui imputare l’immissione in consumo, a condizione che il medesimo sapesse o, secondo criteri di diligenza professionale, fosse nelle condizioni di poter sapere dell’irregolarità nella circolazione dei prodotti”. 6.3. Nel caso di specie, la CTR non si è (completamente) attenuta ai superiori principi. 6.3.1. Essa ha bensì accertato – ed “in parte qua” il motivo è infondato –la fittizietà della ditta individuale del Rossignuolo. 6.3.1.1. Invero la CTR – alla stregua di affermazioni completamente pretermesse dalla contribuente – esclude la regolarità delle cessioni ad un soggetto (il Rossignuolo) legittimato a riceverle. Ciò emerge ripetutamente, e con solare chiarezza, nella motivazione della sentenza impugnata, -sia laddove, a proposito dell’art. 2, comma 3, TUA, scrive che ne ricorre l’applicabilità in quanto constano “indubbiamente verificate” le relative condizioni, posto che “il gasolio ceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] in realtà è risultato ceduto a soggetti che non potevano beneficiare della cessione del prodotto agevolato”; - sia laddove, dopo aver illustrato le previsioni del comma 4 di detto articolo, ribadisce che, “nel caso che ci occupa, come evidenziato nell’avviso di pagamento, la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. è il soggetto titolare del deposito commerciale che immetteva in consumo il carburante attraverso la cessione del prodotto agevolato a soggetti che non avevano diritto a riceverlo”. 6.3.1.2. In contrario il motivo, - a p. 6, richiama la p. 4, rigo 12, della sentenza impugnata, dove si legge: “Senza considerare, infine, che dall'indagine penale non emergeva alcun rapporto tra il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”: il richiamo è in realtà alla p. 3., rigo 12, della sentenza impugnata, dove la CTR illustra le ragioni in forza delle quali sono stati annullati gli avvisi di accertamento per il recupero di Iva, Ires ed Irap, ciò che ne dimostra la lettura palesemente decontestualizzata proposta in ricorso; - a p. 8, richiama la p. 3, rigo 9, della sentenza impu gnata, dove si legge: “Il comportamento dell’odierna appellante […] risulta inconciliabile con la volontà di porre in essere operazioni fraudolente”: il richiamo, in questo caso corretto, si riferisce tuttavia nuovamente alla parte della sentenza impugnata dove la CTR illustra le ragioni dell’annullamento degli avvisi per il recupero delle imposte. 6.4. Nondimeno la CTR – ed “in parte qua” il ricorso è invece fondato – incorre in errore a misura che, scrivendo che l’art. 2, comma 4, TUA “prevede una sorta di obbligazione solidale ‘erga omnes’ nei confronti del titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo”, con la conseguenza che si tratterebbe “di obbligazioni in relazione alla quale non sono previste ‘esimenti’ soggettive (es. buona fede, diligenza ed altro)”, qualifica, sia pur implicitamente, l’eventuale responsabilità della contribuente come solidale e ricusa di verificarne, non tanto la buona fede, quanto piuttosto la conoscenza o la possibilità di conoscenza della fittizietà della ditta del Rossignuolo
Sentenza Cassazione n. 13305/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris