CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 14967/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25815/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e dfesaex lege –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in data 15 maggio 2017, - c ontroricorrent e - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di LECCE n. 788/23 /2015 , depositata il 13 aprile2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27gennaio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF 2001. R.G. N.25815/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi, la cartella di pagamento n. 024-2008-00120791175, dell’importo complessivo di € 1.088.403,33, emessa sulla base di pregressi avvisi di accertamento n. 88010300788 (relativo all’anno d’imposta 2000) e 887010300789 (relativo all’anno d’imposta 2001), asseritamente notificati il 13 dicembre 2007, con i quali l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Brindisi rettificava il reddito da partecipazione societaria del suddetto [OSCURATO:PERSONA], accertando maggiore IRPEF e relative addizionali. 2. [OSCURATO:PERSONA] adìta, con sentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] del 16 maggio 2011, rigettava il ricorso del contribuente. 3. Interposto gravame dal sig. [OSCURATO:PERSONA], la Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce , con sentenza n. 788/23/2015, pronunciata il 12 marzo 2015 e depositata in segreteria il 13 aprile 2015 , accoglieva l’appello e, per l’effetto, dichiarava l’illegittimità della cartella di pagamento impugnata. 4. Avverso tale sentenzaha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di tremotivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 27 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: R.G. N.25815/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a tre motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. non aveva accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dalla difesa erariale nel giudizio di secondo grado, in quanto, mentre in primo grado il contribuente aveva eccepito unicamente l’omessa notificazione degli avvisi di accertamento, soltanto in secondo grado aveva eccepito l’illegittimità di tale notificazione, in quanto avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 cod. proc. civ., anziché in quelle di cui all’art. 142 dello stesso codice, per cui era stato modificato il thema decidendum, essendo mutata la causa petendidella domanda proposta dal ricorrente in primo grado. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4) dello stesso codice. Sostiene, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. aveva omesso di considerare le precisazioni da esso formulate, con riferimento alla contestata illegittimità della procedura notificatoria in concreto utilizzata, relativamente all’omessa comunicazione all’anagrafe dei residenti all’estero della modificazione del proprio indirizzo, ed alle ragioni per le quali la Commissione ha ritenuto irrilevante l’attestazione contenuta nel certificato rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] R.G. N.25815/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], da cui risultava che il [OSCURATO:PERSONA] risiedeva in Villejuif (Francia). 6.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, l’Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt.112 cod. proc. civ. e 19 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e num. 4),cod. proc. civ., per non avere, la C.T.R., esaminato l’eccezione, formulata dall’Ufficio, di infondatezza del ricorso per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento presupposti. 7. Così riassunti i motivi di ricorso dell’Agenzia delle entrate, la Corte osserva quanto segue. 7.1. Il primo èfondato. Ed invero, nel ricorso in primo grado, il contribuente ha dedotto unicamente la mancata notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, e solo in sede di appello –di fronte alla documentata prova dell’avvenuta notificazione ex art.140 cod. proc. civ. - ha eccepito l’illegittimità della notificazione di tali atti, così mutando la causa petendi della propria domanda. Peraltro, non può prospettarsi, nella specie, un’ipotesi di inesistenza della notificazione (parificabile alla mancanza di notificazione), in quantoquello di “inesistenza” è concetto da riservare ad ipotesi eccezionali, ovvero quando nessun atto sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario, ovvero quando quest’ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario. L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in R.G. N.25815/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a ) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè,in definitiva, omessa (Cass., sez. U, 20 luglio 2016, n. 14916; Cass. 27 aprile 2017, n. 10390). Nel caso di specie, la notificazione degli avvisi di accertamento sarebbe, se del caso, nulla, ma non inesistente, per cui il presupposto della domanda formulata dal ricorrente in primo grado (mancanza totale di notificazione) è differente rispetto al secondo grado (illegittimità della notificazione), e tale modificazione integra una domanda nuova, inammissibile in grado di appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Conseguentemente, l’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata dall’Ufficio, avrebbe dovuto essere accolta. 7.2. Gli altri due motivi possono ritenersi assorbiti. R.G. N.25815/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata senza rinvio, essendo fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’Ufficio. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio, in considerazione della peculiarità del caso concreto. P.Q.M. La Corte accoglie il r