CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023
Cassazione n. 37247/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso là sentenza indicata in • oggetto relativa al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che è ineccepibile la motivazione con la quale la Corte distrettuale, a fronte del constatato allontanamento dell'imputato dal luogo di lavoro e delle mendaci dichiarazioni allegate a giustificazione del comportamento, ha confermato il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. Le argomentazioni della Corte di merito sono incensurabili in questa sede perché logiche e incentrate sull'esame delle concrete modalità del fatto e sul giudizio negativo sulla personalità e fanno buon governo delle regole rimesse all'apprezzamento del giudice del merito nell'esercizio del potere sanzionatorio e del conseguente trattamento punitivo, effettuando una globale valutazione del fatto e della personalità dell'imputato, esprimendo sul punto una ragionata motivazione che non è inficiata sol perché il giudice non abbia preso in considerazione tutti i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. e nell'art. 131-bis cod. pen.. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione alla mancata esclusione della recidiva. La motivazione della Corte, incentrata sulla verifica in concreto della reiterazione dell'illecito come effettivo sintomo di riprovevole2:za della condotta e di pericolosità del suo autore, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, tiene conto delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull'obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini della ritenuta sussistenza della recidiva prevista dall'art. 99 cod. pen., obbligo che impone la esposizione delle ragioni che legittimano l'aggravamento della pena e, nel caso, espresse con ragioni che si sottraggono a rilievi in sede di legittimità perché espressive di un giudizio complessivo ed esaustivo sulla personalità dell'imputato, che ha giustificato anche il diniego di prevalenza delle circostanze innominate. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere