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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15959/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( IRAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la !:;entenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma lo ha condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità; con il secondo, lamenta mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R.30971990; con il terzo, mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod. pen.; con il quarto, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti come una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione e in ordine al quantum di pena applicato per il reato in continuazione.

Con memoria difensiva del 20/11/2023, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, evidenziandone la non manifesta infondatezza e chiedendo l'assegnazione del ricorso alle sezioni meri63, iz ,/ A; t• Considerato che la prima e la seconda doglianza non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato la sussistenza della finalità di spaccio dal dato ponderale delle sostanze stupefacenti detenute, trattandosi di quantitativi di cocaina da cui è possibile ricavare 83 singole dosi droganti e di hashish da cui è possibile ricavare 555 singole dosi droganti, dalla diversa natura delle stesse e dal rinvenimento di un bilancino di precisione, altresì richiamando le condizioni economiche dell'imputato, in cassa integrazione con un guadagno di euro 350 mensili e con un saldo sul conto corrente a lui intestato di euro 93,00, non risultando neppure rilevante la documentazione prodotta in fase di appello attestante la percezione di elargizioni effettuate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in favore della madre dell'imputato, in quanto finalizzata al mantenimento della famiglia.

Pertanto, il giudice ha ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo cui l'acquisto delle sostanze stupefacenti, effettuato, a detta del ricorrente, appena una settimana prima del controllo, al prezzo di euro 1300, fosse finalizzata a costituire una scorta, in quanto una simile pesa può essere compatibile con le scarse capacità economiche dell'imputato soltanto conrospettiva di un maggior guadagno derivante dalla vendita delle sostanze acquistate.

Né il ricorrente ha comprovato l'uso personale ed abituale di sostanze stupefacenti, al contrario, desumendosi dalle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] che l'imputato faceva uso solo qualche "canna" ogni tanto.

La Corte d'appello ha evidenziato, in ordine alla seconda doglianza, in particolare ) la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocaina da cui è possibile ricavare 83 singole dosi droganti e di hashish da cui è possibile ricavare 555 singole dosi droganti.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al dato ponderale e al quantitativo rilevante di stupefacente, escludendo che si configuri la circostanza attenuante di cui all'ad 62 numero 4 cod. pen., posto che dalla vendita è ricavabile una somma tutt'altro che modesta, e non avendo nulla al riguardo dedotto il ricorrente, salvo affermare nel motivo di gravame la compatibilità della citata attenuante con la richiesta di qualifica del fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R,309/1990 senza nulla specificare a supporto della richiesta.

E' analogamentekrinfondata la richiesta di eliminazione dell'aumento di pena operato per la continuazione, posto che la detenzione di due distinte sostanze stupefacenti rientranti in due diverse tabelle integra i due diversi reati di cui ai cornmi uno e quattro del medesimo art. 73 d.P.R.309/1990.

Dall'imputazione riportata nella sentenza impugnata risulta, infatti, che al ricorrente è addebitata la detenzione di 19,56 grammi circa di cocaina e di 47,56 grammi circa di hashish.

La cocaina è inserita nella tabella I e l'hashish nella tabella

II. Relativamente alle sostanze di cui alla tabella I è configurabile il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.

P. R. n. 309 del 1990.

Relativamente alle sostanze di cui alla tabella II è invece configurabile il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.

P. R. n. 309 del 1990, nel testo risultante da C. cost. n. 32 del 25 febbraio 2014.

Qualora, pertanto, come nel caso in esame, il soggetto detenga contestualmente sostanze inserite in tabelle diverse, è configurabile il concorso formale dei reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990.

Correttamente, dunque, è stato applicato all'imputato l'aumento ex art. 81 cod. pen.

Si osserva inoltre che la questione della eccessività di quantum di pena applicata per l'aumento per il reato in continuazione non è dedotta tra i motivi di appello e quindi non è deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( IRAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la !:;entenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma lo ha condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità; con il secondo, lamenta mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R.30971990; con il terzo, mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod. pen.; con il quarto, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti come una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione e in ordine al quantum di pena applicato per il reato in continuazione. Con memoria difensiva del 20/11/2023, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, evidenziandone la non manifesta infondatezza e chiedendo l'assegnazione del ricorso alle sezioni meri63, iz ,/ A; t• Considerato che la prima e la seconda doglianza non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato la sussistenza della finalità di spaccio dal dato ponderale delle sostanze stupefacenti detenute, trattandosi di quantitativi di cocaina da cui è possibile ricavare 83 singole dosi droganti e di hashish da cui è possibile ricavare 555 singole dosi droganti, dalla diversa natura delle stesse e dal rinvenimento di un bilancino di precisione, altresì richiamando le condizioni economiche dell'imputato, in cassa integrazione con un guadagno di euro 350 mensili e con un saldo sul conto corrente a lui intestato di euro 93,00, non risultando neppure rilevante la documentazione prodotta in fase di appello attestante la percezione di elargizioni effettuate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in favore della madre dell'imputato, in quanto finalizzata al mantenimento della famiglia. Pertanto, il giudice ha ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo cui l'acquisto delle sostanze stupefacenti, effettuato, a detta del ricorrente, appena una settimana prima del controllo, al prezzo di euro 1300, fosse finalizzata a costituire una scorta, in quanto una simile pesa può essere compatibile con le scarse capacità economiche dell'imputato soltanto conrospettiva di un maggior guadagno derivante dalla vendita delle sostanze acquistate. Né il ricorrente ha comprovato l'uso personale ed abituale di sostanze stupefacenti, al contrario, desumendosi dalle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] che l'imputato faceva uso solo qualche "canna" ogni tanto. La Corte d'appello ha evidenziato, in ordine alla seconda doglianza, in particolare ) la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocaina da cui è possibile ricavare 83 singole dosi droganti e di hashish da cui è possibile ricavare 555 singole dosi droganti. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al dato ponderale e al quantitativo rilevante di stupefacente, escludendo che si configuri la circostanza attenuante di cui all'ad 62 numero 4 cod. pen., posto che dalla vendita è ricavabile una somma tutt'altro che modesta, e non avendo nulla al riguardo dedotto il ricorrente, salvo affermare nel motivo di gravame la compatibilità della citata attenuante con la richiesta di qualifica del fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R,309/1990 senza nulla specificare a supporto della richiesta. E' analogamentekrinfondata la richiesta di eliminazione dell'aumento di pena operato per la continuazione, posto che la detenzione di due distinte sostanze stupefacenti rientranti in due diverse tabelle integra i due diversi reati di cui ai cornmi uno e quattro del medesimo art. 73 d.P.R.309/1990. Dall'imputazione riportata nella sentenza impugnata risulta, infatti, che al ricorrente è addebitata la detenzione di 19,56 grammi circa di cocaina e di 47,56 grammi circa di hashish. La cocaina è inserita nella tabella I e l'hashish nella tabella II. Relativamente alle sostanze di cui alla tabella I è configurabile il reato di cui all'art. 73, comma 1, d. P. R. n. 309 del 1990. Relativamente alle sostanze di cui alla tabella II è invece configurabile il reato di cui all'art. 73, comma 4, d. P. R. n. 309 del 1990, nel testo risultante da C. cost. n. 32 del 25 febbraio 2014. Qualora, pertanto, come nel caso in esame, il soggetto detenga contestualmente sostanze inserite in tabelle diverse, è configurabile il concorso formale dei reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990. Correttamente, dunque, è stato applicato all'imputato l'aumento ex art. 81 cod. pen. Si osserva inoltre che la questione della eccessività di quantum di pena applicata per l'aumento per il reato in continuazione non è dedotta tra i motivi di appello e quindi non è deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro trem
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