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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46283/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (5) visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in merito alla natura stupefacente della sostanza, con particolare riferimento alla sua previsione tabellare all'epoca dei fatti, è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza che la sostanza sequestrata non potesse ritenersi un decotto di origine naturale in quanto estratto da pianta non ricompresa nelle tabelle di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, ma costituisse, invece, un preparato composto, tra le altre, dalla sostanza stupefacente denominata "DMT", già ricompresa, al momento del fatto, nella tabella della citata disposizione normativa (pagg. 5 e 6 sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (5) visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in merito alla natura stupefacente della sostanza, con particolare riferimento alla sua previsione tabellare all'epoca dei fatti, è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza che la sostanza sequestrata non potesse ritenersi un decotto di origine naturale in quanto estratto da pianta non ricompresa nelle tabelle di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, ma costituisse, invece, un preparato composto, tra le altre, dalla sostanza stupefacente denominata "DMT", già ricompresa, al momento del fatto, nella tabella della citata disposizione normativa (pagg. 5 e 6 sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 46283/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris