CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31522/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, là dove ha valorizzato lo strumentale utilizzo delle condizioni di salute precarie per violare l'ampia possibilità di accedere a strutture sanitarie, motivazione non illogica che ha dato conto della non scarsa offensività, insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07