Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 39471/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 21688/2023 - Rel.

Borrelli - Ud. 25.09.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza del locale Giudice di pace, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di minaccia e percosse; Letta la memoria del difensore del ricorrente, che non ha sviluppato argomentazioni idonee ad incidere sulle conclusioni di seguito illustrate.

Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso — con i quali il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità e in ordine al trattamento sanzionatorio — oltre ad essere costituiti prevalentemente da doglianze in fatto e aspecifiche, non sono comunque consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge.

I suddetti motivi - pur lamentando, all'apparenza, una violazione di legge - denunziano, infatti, vizi di motivazione.

Considerando che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alle statuizioni civili, è estremamente generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

In ogni caso, il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che «ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente» (Sez. 1, Sentenza n. 51160 del 31/10/2023 Ud. (dep. 21/12/2023) Rv. 285612 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; • P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 21688/2023 - Rel. Borrelli - Ud. 25.09.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza del locale Giudice di pace, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di minaccia e percosse; Letta la memoria del difensore del ricorrente, che non ha sviluppato argomentazioni idonee ad incidere sulle conclusioni di seguito illustrate. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso — con i quali il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità e in ordine al trattamento sanzionatorio — oltre ad essere costituiti prevalentemente da doglianze in fatto e aspecifiche, non sono comunque consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge. I suddetti motivi - pur lamentando, all'apparenza, una violazione di legge - denunziano, infatti, vizi di motivazione. Considerando che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alle statuizioni civili, è estremamente generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In ogni caso, il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che «ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente» (Sez. 1, Sentenza n. 51160 del 31/10/2023 Ud. (dep. 21/12/2023) Rv. 285612 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; • P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 39471/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris