Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:111
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61990CJ0313_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-313/90, Comité international de la rayonne e des fibres synthétiques (CIRFS), associazione di diritto francese, con sede in Parigi, ed altri, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv.

E. Arendt, 8-10, rue [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori T. Cusak, consigliere giuridico, e M. Nolin, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, sostenuta da Repubblica francese, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA], vicedirettore degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, e il signor Géraud de Bergues, vice primo segretario degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]., società di diritto statunitense, con sede in Morristown, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] SA, società anonima di diritto francese, con sede in Parigi, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA], 9, rue Pierre d' Aspelt, intervenienti, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione 1 agosto 1990, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che non sussisteva l' obbligo di notificare previamente l' aiuto erogato dal governo francese alla società [OSCURATO:PERSONA] per la costruzione di un' unità di produzione di filati di poliestere ad alta tenacità nella regione di Longwy e che essa riteneva soddisfacente il contenuto e l' intensità di tale aiuto, e, per quanto necessario, della lettera 4 ottobre 1990, con la quale [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la suddetta presa di posizione, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, M. Zuleeg, R. Joliet, J.C.

Moitinho de Almeida e D.A.O.

Edward, giudici, avvocato generale: C.O.

Lenz cancelliere: H.A.

Ruehl, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 9 luglio 1992, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 settembre 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 12 ottobre 1990, il Comité international de la rayonne e des fibres synthétiques (in prosieguo: il "CIRFS"), associazione di diritto francese, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), società di diritto olandese, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), società di diritto tedesco, la [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la "ICI"), società di diritto inglese, e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:SOCIETA]"), società di diritto italiano, hanno proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1 agosto 1990 e, per quanto necessario, di una lettera di [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA], 4 ottobre 1990. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non sussisteva l' obbligo di notificare previamente l' aiuto erogato dal governo francese alla società [OSCURATO:PERSONA] per la creazione di un' unità di produzione di fibre di poliestere ad alta tenacità nella regione di Longwy e che il contenuto e l' intensità di tale aiuto fossero soddisfacenti. [OSCURATO:PERSONA] lettera suddetta [OSCURATO:PERSONA] ha confermato tale punto di vista.

Ambito normativo ed antefatti 2 Con decisione 10 ottobre 1984, 85/18/CEE, concernente la delimitazione delle zone che possono beneficiare del regime "Prime d' aménagement du territoire" (Premio per l' assetto territoriale) in Francia (GU 1985, L 11, pag. 28), la [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato la concessione di sovvenzioni per l' assetto territoriale in determinate zone della Francia metropolitana, tra cui la regione di Longwy, nel dipartimento Meurthe-et-Moselle.

Tuttavia, ai sensi dell' art. 7, tale decisione non pregiudica l' osservanza delle norme specifiche esistenti o future applicabili in determinati settori. 3 Il 19 luglio 1977 la [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato agli [OSCURATO:PERSONA] membri una lettera intitolata "Aiuti al settore delle fibre sintetiche".

In tale lettera si rilevava, in particolare che (1) "l' industria delle fibre sintetiche è caratterizzata nella CEE da capacità produttive che eccedono ampiamente gli sbocchi", che "la [OSCURATO:PERSONA] (...) ritiene che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano astenersi già ora, e per un periodo di due anni (...) dal prendere nuove decisioni relative alla concessione di aiuti che comportino un aumento delle capacità produttive esistenti (...).

Per quanto concerne gli aiuti regionali, l' astensione dovrebbe valere anche nei casi in cui (...) gli aiuti regionali sono concessi automaticamente e non sono soggetti a notifica previa".

La lettera precisava, inoltre, che alla [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto essere sottoposti tutti i progetti di aiuti che gli [OSCURATO:PERSONA] membri si proponessero di erogare, aventi o no l' effetto di aumentare le capacità.

E' pacifico che gli [OSCURATO:PERSONA] membri si sono dichiarati d' accordo con la "disciplina" considerata nella detta lettera. 4 Dopo aver ricevuto le risposte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la [OSCURATO:PERSONA] inviava loro, nel 1978, un memorandum contenente talune precisazioni riguardo all' interpretazione da dare alla predetta disciplina, in particolare quanto al campo di applicazione della stessa, il quale "si estendeva alle fibre acriliche, di poliestere e di poliammide destinate tanto all' impiego tessile che all' impiego industriale" (2).

E' pacifico che gli [OSCURATO:PERSONA] membri destinatari del memorandum non contestavano allora tale definizione della sfera di applicazione della disciplina. 5 La disciplina così istituita veniva prorogata ogni due anni ed il campo di applicazione della stessa veniva, all' occorrenza, ampliato.

La versione in vigore al momento della proposizione del ricorso era quella enunciata nella comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 8 luglio 1989 (GU C 173, pag. 5).

In tale comunicazione, intitolata "Aiuti alle industrie comunitarie delle fibre sintetiche", si annunciava segnatamente che la [OSCURATO:PERSONA] "continuerà a considerare a priori sfavorevolmente i progetti di aiuto da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri (...), che determinino l' aumento della capacità produttiva netta delle società del settore delle fibre sintetiche che (...) comprende tutte le fibre e filati acrilici, di poliestere, di polipropilene e di poliammide, nonché la testurizzazione di questi filamenti, indipendentemente dalla natura o dal tipo di prodotto, comprendendo così tutti gli impieghi finali". 6 Risulta dagli atti di causa che nel 1989 il CIRFS apprendeva che la [OSCURATO:PERSONA]., società di diritto statunitense, e la sua controllata francese, [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), si erano messe in contatto con i governi spagnolo, austriaco e francese al fine di esaminare la possibilità d' ottenere una sovvenzione per la creazione di un' unità di produzione di filati di poliestere ad applicazione industriale.

Il CIRFS ne informava la [OSCURATO:PERSONA] chiedendole d' intervenire presso i governi interessati.

Inoltre, esso si metteva direttamente in contatto con i detti governi e con i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], informandoli che, a suo avviso, ogni aiuto in tale settore sarebbe stato incompatibile con la disciplina in vigore. 7 Le trattative fra la [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e i governi spagnolo e austriaco, dall' altra, non avevano esito positivo e quindi tali governi non concedevano alcuna sovvenzione. 8 Il 20 giugno 1990 il CIRFS chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] d' intervenire presso le autorità francesi affinché queste ultime non erogassero sovvenzioni alla [OSCURATO:PERSONA].

Il 29 giugno 1990 la [OSCURATO:PERSONA], essendo venuta a conoscenza del fatto che il governo francese aveva deciso di concedere alla [OSCURATO:PERSONA] una sovvenzione per l' assetto territoriale per la costruzione, nella zona di Longwy, di una fabbrica di fibre di poliestere destinate all' impiego industriale, vale a dire, la fornitura ai fabbricanti europei di pneumatici, scriveva a [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] incaricato delle questioni di concorrenza, allo scopo di manifestargli la sua preoccupazione riguardo alla concessione del detto aiuto e di sollecitare le sue eventuali osservazioni in merito. 9 Il 1 agosto 1990 la [OSCURATO:PERSONA] inviava al CIRFS una lettera in cui rilevava che l' aiuto in discussione costituiva un' applicazione dello schema regionale del "premio per l' assetto territoriale", che la decisione di concederlo era stata comunicata all' impresa "prima dell' ultimo ampliamento della disciplina in materia di fibre sintetiche" e che, pertanto, non sussisteva alcun obbligo di notifica previa. 10 Con lettera 4 ottobre 1990, indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] confermava la detta presa di posizione, rilevando che, se era vero che la disciplina istituita in materia era stata redatta in termini abbastanza generali, la [OSCURATO:PERSONA] l' aveva interpretata, prima del luglio 1989, in modo più restrittivo, nel senso che si applicava solamente nel settore delle fibre destinate all' impiego tessile. 11 I ricorrenti hanno allora proposto il ricorso in esame. 12 Con ordinanza 20 marzo 1991, la Corte ha autorizzato l' intervento della Repubblica francese, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 13 Con lettera 7 gennaio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla Corte che intendeva rinunciare agli atti, in base all' art. 78 del regolamento di procedura.

Con ordinanza 18 febbraio 1993, il presidente della Quinta Sezione ha ordinato la cancellazione della causa C-313/90 dal ruolo della Corte, nella parte in cui essa concerne il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 14 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

L' oggetto del ricorso 15 In via preliminare occorre determinare l' oggetto del ricorso. 16 Nelle loro conclusioni i ricorrenti chiedono l' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1 agosto 1990 e della lettera di [OSCURATO:PERSONA] 4 ottobre 1990.

Sostengono che, contrariamente a quanto ritiene la [OSCURATO:PERSONA], l' aiuto controverso rientra nella sfera di applicazione della disciplina e, pertanto, doveva essere notificato previamente ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato. 17 Risulta da quest' ultima disposizione che l' obbligo di notifica previa ha lo scopo di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di decidere se sia o no il caso di avviare il procedimento di cui all' art. 93, n. 2, del Trattato stesso.

Di conseguenza, la decisione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale l' aiuto controverso non era soggetto a tale obbligo, equivale ad un rifiuto di instaurare il procedimento ex art. 93, n. 2, per la ragione che si trattava di un aiuto esistente, già autorizzato previamente con la citata decisione 85/18. 18 Da tali precisazioni si evince che il ricorso deve essere interpretato come diretto all' annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di instaurare il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, quale è stato espresso nelle due comunicazioni soprammenzionate.

Sulla ricevibilità 19 Le intervenienti hanno sollevato un' eccezione d' irricevibilità, adducendo essenzialmente che i ricorrenti non sono legittimati ad agire a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato.

I ricorrenti contestano la legittimazione degli intervenienti a sollevare tale eccezione. 20 A questo proposito, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata, nelle sue conclusioni, a chiedere che il ricorso sia respinto e non ha mai contestato la legittimazione ad agire dei ricorrenti.

Anzi, essa ha sostenuto che il negare ai concorrenti di un' impresa che ha beneficiato di un aiuto il diritto d' impugnare una decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] si rifiuti di avviare il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato creerebbe una grave lacuna nel sistema di tutela giuridica previsto dall' art. 164 dello stesso Trattato. 21 Per quanto riguarda la legittimazione delle intervenienti ad eccepire l' irricevibilità del ricorso, si deve osservare che, ai sensi dell' art. 37, terzo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, le conclusioni dell' istanza d' intervento possono avere ad oggetto soltanto l' adesione alle conclusioni di una delle parti.

Inoltre, a tenore dell' art. 93, n. 4, del regolamento di procedura, l' interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all' atto del suo intervento. 22 Ne consegue che gli intervenienti non erano legittimati ad eccepire l' irricevibilità del ricorso, e la Corte non è quindi tenuta a procedere all' esame dei motivi da essi dedotti. 23 Tuttavia, trattandosi di un' eccezione di irricevibilità per motivi di ordine pubblico occorre esaminare d' ufficio la ricevibilità del ricorso, ai sensi dell' art. 92, n. 2, del regolamento di procedura (v., segnatamente, sentenza 11 luglio 1990, cause riunite C-305/86 e C-160/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-2945). 24 A tale scopo, va ricordato in primo luogo che un atto può essere impugnato ai sensi dell' art. 173 del Trattato solamente se produce effetti giuridici (v. sentenza 31 marzo 1971, "AETS", causa 22/70, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 263). 25 A questo proposito, si deve anzitutto osservare che la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il progetto d' aiuto non fosse soggetto alla procedura di notifica previa prevista dall' art. 93, n. 3, del Trattato, ha considerato, da una parte, che l' aiuto non rientrava nell' ambito di applicazione della disciplina e, dall' altra, che in quanto sovvenzione per l' assetto territoriale contemplata dalla citata decisione 85/18, esso costituiva un aiuto esistente. 26 Va poi rilevato che la decisione impugnata non costituisce un provvedimento avente natura meramente preparatoria, contro la cui eventuale illegittimità la possibilità di impugnare la decisione che chiude il procedimento garantirebbe una tutela sufficiente.

Infatti, la decisione recante rifiuto di instaurare il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato ha carattere definitivo ed è, quindi, impossibile qualificarla come mero provvedimento preparatorio. 27 Si deve quindi concludere che la decisione controversa comporta effetti giuridici definitivi ed è pertanto impugnabile ai sensi dell' art. 173 del Trattato. 28 In secondo luogo, tenuto conto del fatto che destinataria della detta decisione è la Repubblica francese e non i ricorrenti, occorre accertare se questi ultimi siano direttamente ed individualmente riguardati, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato. 29 E' pacifico che il CIRFS, associazione di cui fanno parte i principali produttori internazionali di fibre sintetiche, ha intrapreso, nell' interesse di questi ultimi, varie iniziative a proposito della politica di ristrutturazione di tale settore.

In particolare, è stato l' interlocutore della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l' istituzione della disciplina, nonché la proroga e l' adeguamento della stessa.

Inoltre, durante il procedimento che ha preceduto il presente giudizio, il CIRFS ha attivamente trattato con la [OSCURATO:PERSONA], in particolare presentandole osservazioni scritte e tenendosi in stretto contatto con gli uffici competenti. 30 La decisione impugnata incide quindi sulla posizione del CIRFS in veste di negoziatore della disciplina.

Ne consegue che il ricorso è ricevibile per quanto riguarda il CIRFS (v. sentenza 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 219). 31 Trattandosi di un unico ricorso, non occorre esaminare la legittimazione degli altri ricorrenti.

Nel merito 32 Allo scopo di dimostrare che il ricorso è infondato, il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA] osservano che un' impresa terza non ha il diritto di contestare l' interpretazione data dalla [OSCURATO:PERSONA] e dagli [OSCURATO:PERSONA] membri ai termini della disciplina.

Le intervenienti hanno ricordato, infatti, che i principali destinatari di una disciplina in materia di aiuti sono gli [OSCURATO:PERSONA] membri e che, secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenza 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 901), tale disciplina è costituita da regole meramente indicative, le quali definiscono le linee di condotta che la [OSCURATO:PERSONA] intende seguire dopo aver ricevuto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri la conferma del loro assenso ai termini ed alla portata delle sue comunicazioni. 33 Tale argomento non può essere accolto. 34 In primo luogo, infatti, la presente causa deve essere distinta dalla citata causa Deufil/[OSCURATO:PERSONA].

Quest' ultima verteva essenzialmente sulla questione se la disciplina allora controversa potesse comportare una deroga alle norme del Trattato, mentre in questa sede si tratta del se una disciplina possa avere efficacia vincolante.

Il ragionamento seguito nella sentenza Deufil/[OSCURATO:PERSONA] non può essere trasposto alla presente fattispecie. 35 In secondo luogo, occorre osservare che nel caso di specie le norme enunciate nella disciplina ed accettate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno, in particolare, l' effetto di revocare riguardo a determinati aiuti, rientranti nel campo di applicazione della disciplina stessa, l' autorizzazione precedentemente concessa e, pertanto, di qualificarli nuovi e di assoggettarli all' obbligo di notifica previa. 36 Ne consegue che il fatto che la disciplina sia il risultato di un accordo tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la [OSCURATO:PERSONA] non può modificare né il significato oggettivo dei suoi termini né la sua efficacia vincolante. 37 Occorre pertanto esaminare i motivi dedotti dai ricorrenti. 38 Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che, al tempo in cui il governo francese afferma di aver adottato la sua decisione, vale a dire nel giugno 1989, la disciplina si applicava alle fibre ad impiego industriale.

A loro avviso, la disciplina è stata applicata sin dal 1977 al settore delle fibre sintetiche destinate tanto all' impiego industriale che a quello tessile.

A questo proposito, essi si basano, in particolare, sul testo della disciplina del 19 luglio 1977, che non fa alcuna distinzione a seconda delle diverse destinazioni delle fibre, e sul memorandum del 1978, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che il campo di applicazione della disciplina si estendeva alle fibre acriliche, di poliestere e di poliammide destinate tanto all' impiego tessile che all' uso industriale. 39 Nel controricorso e all' udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che la disciplina era stata istituita per evitare l' incremento della produzione in settori nei quali sussisteva già una sovrapproduzione ed un eccesso di capacità produttiva.

Orbene, solamente nel settore delle fibre sintetiche destinate all' uso tessile vi sarebbe stata una capacità superiore al fabbisogno.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche ammesso di aver precisato, in un primo tempo, che la sfera di applicazione della disciplina si estendeva alle fibre acriliche, di poliestere e di poliammide destinate tanto all' impiego tessile che all' uso industriale.

Inoltre, all' udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso, alla luce del citato testo del memorandum del 1978, che la disciplina si applicava, a quel tempo, ad ogni tipo di fibra. 40 Si deve, pertanto, concludere che nel 1977, all' epoca dell' entrata in vigore della disciplina, erano ricompresi nella sua sfera di applicazione tutti i tipi di fibre sintetiche, comprese le fibre destinate all' impiego industriale. 41 Rimane da stabilire se il campo di applicazione della disciplina sia stato successivamente modificato, in modo da escluderne, al tempo dei fatti di causa, le fibre ad impiego industriale. 42 A questo proposito la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la disciplina è stata modificata con una decisione del giugno 1988, con la quale essa ha autorizzato la concessione di un aiuto ad un produttore tedesco di fibre sintetiche, vale a dire la società [OSCURATO:PERSONA], per la creazione di una nuova unità di produzione di fibre discontinue ultrafini e non filate di poliestere e di polietilene; la decisione era basata sulla constatazione che la detta unità di produzione non poteva rifornire il settore tradizionale dell' industria tessile e dell' abbigliamento, che, a parere della [OSCURATO:PERSONA], era il solo settore contemplato dalla disciplina.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale decisione ha costituito una modifica implicita della disciplina, di cui essa ha dovuto in seguito tener conto per rispettare il principio di parità di trattamento.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il CIRFS abbia preso atto di tale modifica implicita, in particolare chiedendo, nella prospettiva del rinnovo della disciplina nel 1989, l' estensione della stessa ai filati ad alta tenacità, vale a dire ad applicazione industriale. 43 Tale argomento non può essere accolto. 44 A questo proposito va osservato che un atto di portata generale non può essere modificato implicitamente da una decisione individuale. 45 Si deve poi rilevare che né il principio di parità di trattamento né quello di tutela del legittimo affidamento possono essere invocati per giustificare il ripetersi di una non corretta interpretazione di un atto. 46 Infine, la reazione del CIRFS, che chiedeva l' estensione della sfera di applicazione della disciplina al settore dei filati ad alta tenacità, non può incidere sull' interpretazione oggettiva da dare a tale atto. 47 Si deve, quindi, concludere che la sfera di applicazione della disciplina non è stata modificata dalla decisione [OSCURATO:PERSONA] né dalla reazione che a seguito di questa, il CIRFS può aver manifestato. 48 Il governo francese ha sostenuto altresì, che il campo di applicazione della disciplina era stato modificato nel periodo intercorrente tra la data dell' adozione della stessa e la data dell' erogazione dell' aiuto controverso.

Rileva, infatti, che nella lettera 7 luglio 1987, vertente sul rinnovo della disciplina per il periodo 1987-1989, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto osservare che "la domanda comunitaria di fibre e di filati sintetici ad impiego tessile è destinata nel migliore dei casi a ristagnare nel prossimo futuro" (3).

Il governo francese ne trae la conclusione che, sino al momento dell' entrata in vigore delle norme definite nella lettera 6 giugno 1989, che ricomprendono indiscutibilmente le fibre ad applicazione industriale nel campo di applicazione della disciplina, esso poteva a buon diritto ritenere che l' aiuto controverso esulasse da quest' ultima. 49 Questo argomento deve essere respinto. 50 Infatti, tenuto conto del fatto che la disciplina era stata applicata già nel 1977 al settore delle fibre sintetiche tanto per l' impiego tessile che ad uso industriale, è da escludere che la sua sfera di applicazione possa venir limitata da una considerazione, espressa in una lettera, in ordine alla situazione economica del settore. 51 Si deve, quindi, concludere che la disciplina si applica e si è sempre applicata al settore delle fibre sintetiche destinate all' impiego industriale.

Ne consegue che l' aiuto controverso era soggetto all' obbligo di notifica previa, senza che sia necessario stabilire la data precisa dalla sua concessione. 52 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve essere annullata la decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutata di instaurare il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato nei confronti dell' aiuto concesso dalla Repubblica francese alla [OSCURATO:PERSONA] per la costruzione, nella regione di Longwy, di una fabbrica di fibre di poliestere, comunicata al CIRFS con lettera della [OSCURATO:PERSONA] 1 agosto 1990.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 53 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese.

Poiché è rimasta soccombente, la [OSCURATO:PERSONA] dev' essere condannata alle spese, tranne quelle relative al procedimento sommario, che sono a carico dei ricorrenti. 54 Ai sensi dell' art. 69, n. 4, primo e secondo comma, la Repubblica francese, da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], dall' altra, sopporteranno le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) E' annullata la decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutata di instaurare il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato CEE nei confronti di un aiuto concesso dalla Repubblica francese alla società [OSCURATO:PERSONA], comunicata al CIRFS con lettera 1 agosto 1990. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese, tranne quelle relative al procedimento sommario, che sono a carico dei ricorrenti.

Le intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CJ0313_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-313/90, Comité international de la rayonne e des fibres synthétiques (CIRFS), associazione di diritto francese, con sede in Parigi, ed altri, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. E. Arendt, 8-10, rue [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori T. Cusak, consigliere giuridico, e M. Nolin, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, sostenuta da Repubblica francese, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA], vicedirettore degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, e il signor Géraud de Bergues, vice primo segretario degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]., società di diritto statunitense, con sede in Morristown, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] SA, società anonima di diritto francese, con sede in Parigi, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA], 9, rue Pierre d' Aspelt, intervenienti, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione 1 agosto 1990, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che non sussisteva l' obbligo di notificare previamente l' aiuto erogato dal governo francese alla società [OSCURATO:PERSONA] per la costruzione di un' unità di produzione di filati di poliestere ad alta tenacità nella regione di Longwy e che essa riteneva soddisfacente il contenuto e l' intensità di tale aiuto, e, per quanto necessario, della lettera 4 ottobre 1990, con la quale [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la suddetta presa di posizione, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, M. Zuleeg, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 9 luglio 1992, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 settembre 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 12 ottobre 1990, il Comité international de la rayonne e des fibres synthétiques (in prosieguo: il "CIRFS"), associazione di diritto francese, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), società di diritto olandese, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), società di diritto tedesco, la [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la "ICI"), società di diritto inglese, e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:SOCIETA]"), società di diritto italiano, hanno proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1 agosto 1990 e, per quanto necessario, di una lettera di [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA], 4 ottobre 1990. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non sussisteva l' obbligo di notificare previamente l' aiuto erogato dal governo francese alla società [OSCURATO:PERSONA] per la creazione di un' unità di produzione di fibre di poliestere ad alta tenacità nella regione di Longwy e che il contenuto e l' intensità di tale aiuto fossero soddisfacenti. [OSCURATO:PERSONA] lettera suddetta [OSCURATO:PERSONA] ha confermato tale punto di vista. Ambito normativo ed antefatti 2 Con decisione 10 ottobre 1984, 85/18/CEE, concernente la delimitazione delle zone che possono beneficiare del regime "Prime d' aménagement du territoire" (Premio per l' assetto territoriale) in Francia (GU 1985, L 11, pag. 28), la [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato la concessione di sovvenzioni per l' assetto territoriale in determinate zone della Francia metropolitana, tra cui la regione di Longwy, nel dipartimento Meurthe-et-Moselle. Tuttavia, ai sensi dell' art. 7, tale decisione non pregiudica l' osservanza delle norme specifiche esistenti o future applicabili in determinati settori. 3 Il 19 luglio 1977 la [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato agli [OSCURATO:PERSONA] membri una lettera intitolata "Aiuti al settore delle fibre sintetiche". In tale lettera si rilevava, in particolare che (1) "l' industria delle fibre sintetiche è caratterizzata nella CEE da capacità produttive che eccedono ampiamente gli sbocchi", che "la [OSCURATO:PERSONA] (...) ritiene che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano astenersi già ora, e per un periodo di due anni (...) dal prendere nuove decisioni relative alla concessione di aiuti che comportino un aumento delle capacità produttive esistenti (...). Per quanto concerne gli aiuti regionali, l' astensione dovrebbe valere anche nei casi in cui (...) gli aiuti regionali sono concessi automaticamente e non sono soggetti a notifica previa". La lettera precisava, inoltre, che alla [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto essere sottoposti tutti i progetti di aiuti che gli [OSCURATO:PERSONA] membri si proponessero di erogare, aventi o no l' effetto di aumentare le capacità. E' pacifico che gli [OSCURATO:PERSONA] membri si sono dichiarati d' accordo con la "disciplina" considerata nella detta lettera. 4 Dopo aver ricevuto le risposte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la [OSCURATO:PERSONA] inviava loro, nel 1978, un memorandum contenente talune precisazioni riguardo all' interpretazione da dare alla predetta disciplina, in particolare quanto al campo di applicazione della stessa, il quale "si estendeva alle fibre acriliche, di poliestere e di poliammide destinate tanto all' impiego tessile che all' impiego industriale" (2). E' pacifico che gli [OSCURATO:PERSONA] membri destinatari del memorandum non contestavano allora tale definizione della sfera di applicazione della disciplina. 5 La disciplina così istituita veniva prorogata ogni due anni ed il campo di applicazione della stessa veniva, all' occorrenza, ampliato. La versione in vigore al momento della proposizione del ricorso era quella enunciata nella comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 8 luglio 1989 (GU C 173, pag. 5). In tale comunicazione, intitolata "Aiuti alle industrie comunitarie delle fibre sintetiche", si annunciava segnatamente che la [OSCURATO:PERSONA] "continuerà a considerare a priori sfavorevolmente i progetti di aiuto da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri (...), che determinino l' aumento della capacità produttiva netta delle società del settore delle fibre sintetiche che (...) comprende tutte le fibre e filati acrilici, di poliestere, di polipropilene e di poliammide, nonché la testurizzazione di questi filamenti, indipendentemente dalla natura o dal tipo di prodotto, comprendendo così tutti gli impieghi finali". 6 Risulta dagli atti di causa che nel 1989 il CIRFS apprendeva che la [OSCURATO:PERSONA]., società di diritto statunitense, e la sua controllata francese, [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), si erano messe in contatto con i governi spagnolo, austriaco e francese al fine di esaminare la possibilità d' ottenere una sovvenzione per la creazione di un' unità di produzione di filati di poliestere ad applicazione industriale. Il CIRFS ne informava la [OSCURATO:PERSONA] chiedendole d' intervenire presso i governi interessati. Inoltre, esso si metteva direttamente in contatto con i detti governi e con i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], informandoli che, a suo avviso, ogni aiuto in tale settore sarebbe stato incompatibile con la disciplina in vigore. 7 Le trattative fra la [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e i governi spagnolo e austriaco, dall' altra, non avevano esito positivo e quindi tali governi non concedevano alcuna sovvenzione. 8 Il 20 giugno 1990 il CIRFS chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] d' intervenire presso le autorità francesi affinché queste ultime non erogassero sovvenzioni alla [OSCURATO:PERSONA]. Il 29 giugno 1990 la [OSCURATO:PERSONA], essendo venuta a conoscenza del fatto che il governo francese aveva deciso di concedere alla [OSCURATO:PERSONA] una sovvenzione per l' assetto territoriale per la costruzione, nella zona di Longwy, di una fabbrica di fibre di poliestere destinate all' impiego industriale, vale a dire, la fornitura ai fabbricanti europei di pneumatici, scriveva a [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] incaricato delle questioni di concorrenza, allo scopo di manifestargli la sua preoccupazione riguardo alla concessione del detto aiuto e di sollecitare le sue eventuali osservazioni in merito. 9 Il 1 agosto 1990 la [OSCURATO:PERSONA] inviava al CIRFS una lettera in cui rilevava che l' aiuto in discussione costituiva un' applicazione dello schema regionale del "premio per l' assetto territoriale", che la decisione di concederlo era stata comunicata all' impresa "prima dell' ultimo ampliamento della disciplina in materia di fibre sintetiche" e che, pertanto, non sussisteva alcun obbligo di notifica previa. 10 Con lettera 4 ottobre 1990, indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] confermava la detta presa di posizione, rilevando che, se era vero che la disciplina istituita in materia era stata redatta in termini abbastanza generali, la [OSCURATO:PERSONA] l' aveva interpretata, prima del luglio 1989, in modo più restrittivo, nel senso che si applicava solamente nel settore delle fibre destinate all' impiego tessile. 11 I ricorrenti hanno allora proposto il ricorso in esame. 12 Con ordinanza 20 marzo 1991, la Corte ha autorizzato l' intervento della Repubblica francese, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 13 Con lettera 7 gennaio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla Corte che intendeva rinunciare agli atti, in base all' art. 78 del regolamento di procedura. Con ordinanza 18 febbraio 1993, il presidente della Quinta Sezione ha ordinato la cancellazione della causa C-313/90 dal ruolo della Corte, nella parte in cui essa concerne il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 14 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. L' oggetto del ricorso 15 In via preliminare occorre determinare l' oggetto del ricorso. 16 Nelle loro conclusioni i ricorrenti chiedono l' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1 agosto 1990 e della lettera di [OSCURATO:PERSONA] 4 ottobre 1990. Sostengono che, contrariamente a quanto ritiene la [OSCURATO:PERSONA], l' aiuto controverso rientra nella sfera di applicazione della disciplina e, pertanto, doveva essere notificato previamente ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato. 17 Risulta da quest' ultima disposizione che l' obbligo di notifica previa ha lo scopo di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di decidere se sia o no il caso di avviare il procedimento di cui all' art. 93, n. 2, del Trattato stesso. Di conseguenza, la decisione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale l' aiuto controverso non era soggetto a tale obbligo, equivale ad un rifiuto di instaurare il procedimento ex art. 93, n. 2, per la ragione che si trattava di un aiuto esistente, già autorizzato previamente con la citata decisione 85/18. 18 Da tali precisazioni si evince che il ricorso deve essere interpretato come diretto all' annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di instaurare il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, quale è stato espresso nelle due comunicazioni soprammenzionate. Sulla ricevibilità 19 Le intervenienti hanno sollevato un' eccezione d' irricevibilità, adducendo essenzialmente che i ricorrenti non sono legittimati ad agire a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato. I ricorrenti contestano la legittimazione degli intervenienti a sollevare tale eccezione. 20 A questo proposito, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata, nelle sue conclusioni, a chiedere che il ricorso sia respinto e non ha mai contestato la legittimazione ad agire dei ricorrenti. Anzi, essa ha sostenuto che il negare ai concorrenti di un' impresa che ha beneficiato di un aiuto il diritto d' impugnare una decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] si rifiuti di avviare il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato creerebbe una grave lacuna nel sistema di tutela giuridica previsto dall' art. 164 dello stesso Trattato. 21 Per quanto riguarda la legittimazione delle intervenienti ad eccepire l' irricevibilità del ricorso, si deve osservare che, ai sensi dell' art. 37, terzo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, le conclusioni dell' istanza d' intervento possono avere ad oggetto soltanto l' adesione alle conclusioni di una delle parti. Inoltre, a tenore dell' art. 93, n. 4, del regolamento di procedura, l' interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all' atto del suo intervento. 22 Ne consegue che gli intervenienti non erano legittimati ad eccepire l' irricevibilità del ricorso, e la Corte non è quindi tenuta a procedere all' esame dei motivi da essi dedotti. 23 Tuttavia, trattandosi di un' eccezione di irricevibilità per motivi di ordine pubblico occorre esaminare d' ufficio la ricevibilità del ricorso, ai sensi dell' art. 92, n. 2, del regolamento di procedura (v., segnatamente, sentenza 11 luglio 1990, cause riunite C-305/86 e C-160/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2945). 24 A tale scopo, va ricordato in primo luogo che un atto può essere impugnato ai sensi dell' art. 173 del Trattato solamente se produce effetti giuridici (v. sentenza 31 marzo 1971, "AETS", causa 22/70, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 263). 25 A questo proposito, si deve anzitutto osservare che la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il progetto d' aiuto non fosse soggetto alla procedura di notifica previa prevista dall' art. 93, n. 3, del Trattato, ha considerato, da una parte, che l' aiuto non rientrava nell' ambito di applicazione della disciplina e, dall' altra, che in quanto sovvenzione per l' assetto territoriale contemplata dalla citata decisione 85/18, esso costituiva un aiuto esistente. 26 Va poi rilevato che la decisione impugnata non costituisce un provvedimento avente natura meramente preparatoria, contro la cui eventuale illegittimità la possibilità di impugnare la decisione che chiude il procedimento garantirebbe una tutela sufficiente. Infatti, la decisione recante rifiuto di instaurare il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato ha carattere definitivo ed è, quindi, impossibile qualificarla come mero provvedimento preparatorio. 27 Si deve quindi concludere che la decisione controversa comporta effetti giuridici definitivi ed è pertanto impugnabile ai sensi dell' art. 173 del Trattato. 28 In secondo luogo, tenuto conto del fatto che destinataria della detta decisione è la Repubblica francese e non i ricorrenti, occorre accertare se questi ultimi siano direttamente ed individualmente riguardati, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato. 29 E' pacifico che il CIRFS, associazione di cui fanno parte i principali produttori internazionali di fibre sintetiche, ha intrapreso, nell' interesse di questi ultimi, varie iniziative a proposito della politica di ristrutturazione di tale settore. In particolare, è stato l' interlocutore della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l' istituzione della disciplina, nonché la proroga e l' adeguamento della stessa. Inoltre, durante il procedimento che ha preceduto il presente giudizio, il CIRFS ha attivamente trattato con la [OSCURATO:PERSONA], in particolare presentandole osservazioni scritte e tenendosi in stretto contatto con gli uffici competenti. 30 La decisione impugnata incide quindi sulla posizione del CIRFS in veste di negoziatore della disciplina. Ne consegue che il ricorso è ricevibile per quanto riguarda il CIRFS (v. sentenza 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 219). 31 Trattandosi di un unico ricorso, non occorre esaminare la legittimazione degli altri ricorrenti. Nel merito 32 Allo scopo di dimostrare che il ricorso è infondato, il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA] osservano che un' impresa terza non ha il diritto di contestare l' interpretazione data dalla [OSCURATO:PERSONA] e dagli [OSCURATO:PERSONA] membri ai termini della disciplina. Le intervenienti hanno ricordato, infatti, che i principali destinatari di una disciplina in materia di aiuti sono gli [OSCURATO:PERSONA] membri e che, secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenza 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 901), tale disciplina è costituita da regole meramente indicative, le quali definiscono le linee di condotta che la [OSCURATO:PERSONA] intende seguire dopo aver ricevuto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri la conferma del loro assenso ai termini ed alla portata delle sue comunicazioni. 33 Tale argomento non può essere accolto. 34 In primo luogo, infatti, la presente causa deve essere distinta dalla citata causa Deufil/[OSCURATO:PERSONA]. Quest' ultima verteva essenzialmente sulla questione se la disciplina allora controversa potesse comportare una deroga alle norme del Trattato, mentre in questa sede si tratta del se una disciplina possa avere efficacia vincolante. Il ragionamento seguito nella sentenza Deufil/[OSCURATO:PERSONA] non può essere trasposto alla presente fattispecie. 35 In secondo luogo, occorre osservare che nel caso di specie le norme enunciate nella disciplina ed accettate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno, in particolare, l' effetto di revocare riguardo a determinati aiuti, rientranti nel campo di applicazione della disciplina stessa, l' autorizzazione precedentemente concessa e, pertanto, di qualificarli nuovi e di assoggettarli all' obbligo di notifica previa. 36 Ne consegue che il fatto che la disciplina sia il risultato di un accordo tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la [OSCURATO:PERSONA] non può modificare né il significato oggettivo dei suoi termini né la sua efficacia vincolante. 37 Occorre pertanto esaminare i motivi dedotti dai ricorrenti. 38 Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che, al tempo in cui il governo francese afferma di aver adottato la sua decisione, vale a dire nel giugno 1989, la disciplina si applicava alle fibre ad impiego industriale. A loro avviso, la disciplina è stata applicata sin dal 1977 al settore delle fibre sintetiche destinate tanto all' impiego industriale che a quello tessile. A questo proposito, essi si basano, in particolare, sul testo della disciplina del 19 luglio 1977, che non fa alcuna distinzione a seconda delle diverse destinazioni delle fibre, e sul memorandum del 1978, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che il campo di applicazione della disciplina si estendeva alle fibre acriliche, di poliestere e di poliammide destinate tanto all' impiego tessile che all' uso industriale. 39 Nel controricorso e all' udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che la disciplina era stata istituita per evitare l' incremento della produzione in settori nei quali sussisteva già una sovrapproduzione ed un eccesso di capacità produttiva. Orbene, solamente nel settore delle fibre sintetiche destinate all' uso tessile vi sarebbe stata una capacità superiore al fabbisogno. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche ammesso di aver precisato, in un primo tempo, che la sfera di applicazione della disciplina si estendeva alle fibre acriliche, di poliestere e di poliammide destinate tanto all' impiego tessile che all' uso industriale. Inoltre, all' udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso, alla luce del citato testo del memorandum del 1978, che la disciplina si applicava, a quel tempo, ad ogni tipo di fibra. 40 Si deve, pertanto, concludere che nel 1977, all' epoca dell' entrata in vigore della disciplina, erano ricompresi nella sua sfera di applicazione tutti i tipi di fibre sintetiche, comprese le fibre destinate all' impiego industriale. 41 Rimane da stabilire se il campo di applicazione della disciplina sia stato successivamente modificato, in modo da escluderne, al tempo dei fatti di causa, le fibre ad impiego industriale. 42 A questo proposito la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la disciplina è stata modificata con una decisione del giugno 1988, con la quale essa ha autorizzato la concessione di un aiuto ad un produttore tedesco di fibre sintetiche, vale a dire la società [OSCURATO:PERSONA], per la creazione di una nuova unità di produzione di fibre discontinue ultrafini e non filate di poliestere e di polietilene; la decisione era basata sulla constatazione che la detta unità di produzione non poteva rifornire il settore tradizionale dell' industria tessile e dell' abbigliamento, che, a parere della [OSCURATO:PERSONA], era il solo settore contemplato dalla disciplina. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale decisione ha costituito una modifica implicita della disciplina, di cui essa ha dovuto in seguito tener conto per rispettare il principio di parità di trattamento. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il CIRFS abbia preso atto di tale modifica implicita, in particolare chiedendo, nella prospettiva del rinnovo della disciplina nel 1989, l' estensione della stessa ai filati ad alta tenacità, vale a dire ad applicazione industriale. 43 Tale argomento non può essere accolto. 44 A questo proposito va osservato che un atto di portata generale non può essere modificato implicitamente da una decisione individuale. 45 Si deve poi rilevare che né il principio di parità di trattamento né quello di tutela del legittimo affidamento possono essere invocati per giustificare il ripetersi di una non corretta interpretazione di un atto. 46 Infine, la reazione del CIRFS, che chiedeva l' estensione della sfera di applicazione della disciplina al settore dei filati ad alta tenacità, non può incidere sull' interpretazione oggettiva da dare a tale atto. 47 Si deve, quindi, concludere che la sfera di applicazione della disciplina non è stata modificata dalla decisione [OSCURATO:PERSONA] né dalla reazione che a seguito di questa, il CIRFS può aver manifestato. 48 Il governo francese ha sostenuto altresì, che il campo di applicazione della disciplina era stato modificato nel periodo intercorrente tra la data dell' adozione della stessa e la data dell' erogazione dell' aiuto controverso. Rileva, infatti, che nella lettera 7 luglio 1987, vertente sul rinnovo della disciplina per il periodo 1987-1989, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto osservare che "la domanda comunitaria di fibre e di filati sintetici ad impiego tessile è destinata nel migliore dei casi a ristagnare nel prossimo futuro" (3). Il governo francese ne trae la conclusione che, sino al momento dell' entrata in vigore delle norme definite nella lettera 6 giugno 1989, che ricomprendono indiscutibilmente le fibre ad applicazione industriale nel campo di applicazione della disciplina, esso poteva a buon diritto ritenere che l' aiuto controverso esulasse da quest' ultima. 49 Questo argomento deve essere respinto. 50 Infatti, tenuto conto del fatto che la disciplina era stata applicata già nel 1977 al settore delle fibre sintetiche tanto per l' impiego tessile che ad uso industriale, è da escludere che la sua sfera di applicazione possa venir limitata da una considerazione, espressa in una lettera, in ordine alla situazione economica del settore. 51 Si deve, quindi, concludere che la disciplina si applica e si è sempre applicata al settore delle fibre sintetiche destinate all' impiego industriale. Ne consegue che l' aiuto controverso era soggetto all' obbligo di notifica previa, senza che sia necessario stabilire la data precisa dalla sua concessione. 52 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve essere annullata la decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutata di instaurare il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato nei confronti dell' aiuto concesso dalla Repubblica francese alla [OSCURATO:PERSONA] per la costruzione, nella regione di Longwy, di una fabbrica di fibre di poliestere, comunicata al CIRFS con lettera della [OSCURATO:PERSONA] 1 agosto 1990. Decisione relativa alle spese Sulle spese 53 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché è rimasta soccombente, la [OSCURATO:PERSONA] dev' essere condannata alle spese, tranne quelle relative al procedimento sommario, che sono a carico dei ricorrenti. 54 Ai sensi dell' art. 69, n. 4, primo e secondo comma, la Repubblica francese, da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], dall' altra, sopporteranno le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) E' annullata la decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutata di instaurare il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato CEE nei confronti di un aiuto concesso dalla Repubblica francese alla società [OSCURATO:PERSONA], comunicata al CIRFS con lettera 1 agosto 1990. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese, tranne quelle relative al procedimento sommario, che sono a carico dei ricorrenti. Le intervenienti sopporteranno le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1993 — Fons Iuris — Fons Iuris