CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25119/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: '[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto che il ricorso venga rigettate; udite le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge; udite le conclusioni per le parti civile costituite Lavezzi e Costa con L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 16/02/2022, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari, ad esito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati alla pena di giustizia per i delitti agli stessi ascritti (artt. 56, 81, 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.). 2. Con unico ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria quanto alla sussistenza del reato contestato, in violazione degli art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e art. 111 Cost.; il giudice di appello si è limitato a confermare per relationem le stesse argomentazioni del giudice di primo grado, errando nel non considerare scalfite le risultanze probatorie a seguito delle doglianze della difesa, con particolare riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche. Il giudice di appello ha errato nel ritenere la ricorrenza di un concorso di persone, mentre occorreva tener conto della singola condotta posta in essere da ciascun appellante in modo isolato; dalle intercettazioni emerge senza alcun dubbio che ciascun imputato ha avuto un ruolo differente; il ruolo dei ricorrenti e la giustificazione quanto alla propria presenza sui luoghi è evidente, non ricorre alcun ingiusto profitto collegabile al loro agire e sul punto la Corte di appello non ha in alcun modo motivato, limitandosi ad apodittiche affermazioni. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto imputato ai sensi dell'art. 610 cod. pen.; sul punto la Corte di appello ha motivato in modo estremamente sintetico ed apodittico, violando il principio del favor rei; 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano rigettati. 4. Le parti civili costituite si sono associate alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati generici e non consentiti. 1.1. Il primo motivo di ricorso è generico e non consentito. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa - che si limita a reiterare doglianze in tutto corrispondenti ai motivi di appello, come emerge anche dalla loro grafica proposizione, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede - il giudice di secondo grado ha, difatti, ricostruito in modo analitico e persuasivo la condotta posta in essere in concorso tra loro dai ricorrenti in danno delle parti civili costituite, l'intimidazione e la violenza e minaccia esercitata nei confronti degli stessi al fine di costringerli ad ottenere un pagamento per la prestazione d'opera effettuata in favore di [OSCURATO:PERSONA], incidenti anche sulla incolumità fisica sulla base di una serie di elementi del tutto univoci, analizzati dalla Corte di appello in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, con motivazione logica e persuasiva, con la quale i ricorrenti non si confrontano, limitandosi ad un'allegazione reiterativa e del tutto parcellizzata. Il motivo si caratterizza, dunque, per un'evidente genericità e mancanza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01). La difesa si è quindi limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colonnberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). La Corte di appello ha specificamente motivato, ricostruendo in modo persuasivo e logico, una serie di elementi significativi a carico dei ricorrenti nel commettere, in evidente concorso tra loro, la condotta oggetto di contestazione. Sono state richiamate le dichiarazioni acquisite in sede di giudizio abbreviato dalle persone offese, i dialoghi inequivoci intercettati (pag. 9) che coinvolgevano all'evidenza entrambi i ricorrenti, la coincidenza temporale di tali dialoghi con la aggressione avvenuta poco prima in danno del Costa, la mancanza di una spiegazione effettiva ed alternativa quanto a tale dialogo, il richiamo alla pluralità di elementi evidenziati anche dal giudice di primo grado, con percorso ampiamente condiviso. Con tale pluralità di elementi i ricorrenti non si confrontano, limitandosi di fatto a proporre una lettura alternativa delle intercettazioni (questione di merito non consentita in questa sede). In tal senso si deve ricordare che è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01), elementi questi non allegati in alcun modo dalla difesa. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Anche in questo caso il motivo è meramente reiterativo, sostanzialmente generico e non si confronta con la chiara motivazione della Corte di appello, che ha correttamente applicato i principi di diritto enunciati da questa Corte nell'escludere la ricorrenza di violenza piuttosto che di tentata estorsione, in considerazione sia dell'indebita utilità che si voleva raggiungere (cioè il pagamento di una somma nettamente inferiore a quella dovuta), oltre che evidentemente l'intervento per tutelare una asserita pretesa riferibile a soggetto terzo rispetto ai richiedenti (Sez. 2, n. 9024 del 05/11/2013,Lauria,Rv. 259065 - 01). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è generico ed aspecifico. I ricorrenti si limitano a richiamare un generico vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza confrontarsi con la specifiche valutazioni della Corte di appello, che ha sottolineato la particolare gravità del fatto contestato, la mancanza di resipiscenza (ed anzi l'aver sostanzialmente negato le proprie responsabilità con versioni alternative non credibili), la presenza di precedenti penali per [OSCURATO:PERSONA] e di archiviazione ex 131-bis cod.pen. per [OSCURATO:PERSONA]. Un insieme di elementi significativi, in assenza di elementi positivamente valutabili con i quali i ricorrenti non si confrontano limitandosi a reiterare le identiche censure proposte con l'appello. La Corte di appello ha, dunque, correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1600,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difsa sostenute nel presente giudizio dalle parti civ