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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 1964

Cassazione n. 00418/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1964 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ribaditi nella memoria, contenente il motivo nuovo relativo alla restituzione nel termine per proporre l'istanza ex art. 598 bis. cod. proc. pen., sono inammissibili per manifesta infondatezza; rilevato che la richiesta di restituzione nel termine per avanzare la richiesta di pena sostitutiva ai sensi del d.lgs. n. 31/2024, entrato in vigore il 4 aprile 2024, è tardiva, atteso che l'art. 95 d.lgs. 150/22 ha previsto che la disciplina nuova in tema di pene sostitutive è applicabile anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della modifica normativa (30 dicembre 2022), che si trovino in primo grado e in appello e nel caso di specie, alla mancata formulazione di specifico motivo di appello poteva ovviarsi depositando motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 14035 del 20/02/2024, F.,) ; rilevato che i motivi con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e l'eccessività della pena, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di profili di censura esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione; considerato, infatti, che la valutazione dei giudici di appello si fonda sugli accertamenti svolti dalla squadra mobile, sulle dichiarazioni degli acquirenti e sul materiale rinvenuto in sede di perquisizione - sostanza da taglio, buste di cellophane con ritagli circolari, che il ricorso non menziona, oltre al bilancino e al cellulare, che forniscono una logica ricostruzione del quadro probatorio e dell'attività di preparazione di dosi da destinare alla cessione (pag. da 1 a 3), considerata inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), avendo i giudici attribuito rilievo alle modalità della condotta di cessione, svolta a domicilio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2024 DEPOS!TATA Il consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA] C - ..1 R.!A [OSCURATO:PERSONA] side

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1964 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ribaditi nella memoria, contenente il motivo nuovo relativo alla restituzione nel termine per proporre l'istanza ex art. 598 bis. cod. proc. pen., sono inammissibili per manifesta infondatezza; rilevato che la richiesta di restituzione nel termine per avanzare la richiesta di pena sostitutiva ai sensi del d.lgs. n. 31/2024, entrato in vigore il 4 aprile 2024, è tardiva, atteso che l'art. 95 d.lgs. 150/22 ha previsto che la disciplina nuova in tema di pene sostitutive è applicabile anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della modifica normativa (30 dicembre 2022), che si trovino in primo grado e in appello e nel caso di specie, alla mancata formulazione di specifico motivo di appello poteva ovviarsi depositando motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 14035 del 20/02/2024, F.,) ; rilevato che i motivi con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e l'eccessività della pena, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di profili di censura esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione; considerato, infatti, che la valutazione dei giudici di appello si fonda sugli accertamenti svolti dalla squadra mobile, sulle dichiarazioni degli acquirenti e sul materiale rinvenuto in sede di perquisizione - sostanza da taglio, buste di cellophane con ritagli circolari, che il ricorso non menziona, oltre al bilancino e al cellulare, che forniscono una logica ricostruzione del quadro probatorio e dell'attività di preparazione di dosi da destinare alla cessione (pag. da 1 a 3), considerata inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), avendo i giudici attribuito rilievo alle modalità della condotta di cessione, svolta a domicilio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 DEPOS!TATA Il consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA] C - ..1 R.!A [OSCURATO:PERSONA] side