CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15450/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Catanzaro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 17/10/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data, 14/9/23, aveva applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato in relazione al delitto di cui al capo 17 (artt. 110, 416ter cod.pen.) Si ascrive al ricorrente, candidato alle elezioni amministrative del Comune di Cerva del giugno 2017, di aver stipulato, unitamente ad altri esponenti della lista civica [OSCURATO:PERSONA], con l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], fratello del candidato sindaco, un patto elettorale con [OSCURATO:PERSONA], soggetto già condannato per appartenenza alla ndrangheta, al fine di procurare voti alla lista a fronte della promessa di danaro e di una percentuale sugli appalti pubblici aggiudicati dal Comune. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 110,416ter cod.pen. Il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata è del tutto carente in relazione alla qualifica del soggetto promittente, profilo che riveste un rilievo cruciale al fine della configurabilità del reato. [OSCURATO:PERSONA] non figura quale indagato in relazione al delitto associativo ex art. 416bis cod.pen. contestato al capo 1) e non risulta appartenere ad alcun sodalizio mafioso sebbene i giudici della cautela abbiano incidertalmente valorizzato la pregressa condanna del medesimo per partecipazione alla cosca Coco-Trovato, operante in Lombardia agli inizi degli anni duemila. Discostandosi dai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza impugnata non ha chiarito in quale veste [OSCURATO:PERSONA] abbia agito nella stipula del contestato patto elettorale, ritenendo sufficiente a provare il ricorso al metodo mafioso la fama criminale dello stesso Scalzi, esaltata dal modesto contesto territoriale di riferimento, senza soffermarsi sulla necessità che le modalità di procacciamento del consenso elettorale debbono essere qualificabili con evidenza come mafiose. Il difensore segnala che il Tribunale del riesame ha giustificato la sussistenza della pattuizione sul metodo ricorrendo ad elementi di natura presuntiva, facendo un uso incoerente di massime esperenziali e travisando i materiali investigativi, richiamando in via esclusiva la fama criminale del procacciatore, estraneo al gruppo mafioso che controllava il territorio interessato alla competizione elettorale e quindi privo di capacità operativa in quel contesto. Aggiunge che la presumibile, diffusa, conoscenza dei trascorsi criminali dell'asserito procacciatore di consensi comporta la contestuale consapevolezza degli appartenenti alla piccola comunità dell'assenza di legami dello [OSCURATO:PERSONA] con la consorteria dominante mentre la pregressa appartenenza alla cosca Coco-Trovato, operante oltre vent'anni prima in Lombardia, non avrebbe autorizzato il medesimo ad ingerirsi negli affari del Comune di Cerva senza l'assenso del sodalizio criminoso locale, di cui non v'è traccia. Pertanto, secondo il difensore, la fama criminale di [OSCURATO:PERSONA] non era tale da consentire di individuarlo come interlocutore capace di condizionare mafiosamente il voto. Con riguardo alla conversazione ambientale n. 93 del 10/3/2019, da cui si è inteso trarre la prova dell'estrinsecazione della forza intimidatoria sull'elettorato, il ricorrente assume che le minacce rivolte agli eletti nell'anno 2019 per non aver rispettato le promesse elettorali non consentono di arguire le pressioni minatorie nella campagna elettorale del 2017, trattandosi di situazioni logicamente e cronologicamente distinte, e -poiché il colloquio avvenne tra soggetti terzi- i contenuti indizianti dovevano essere scrutinati alla stregua dei requisiti della gravità, precisione e concordanza; 2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 274 e 292 cod.proc.pen., non avendo i giudici della cautela fornito adeguata risposta ai rilievi in punto di attualità del pericolo di reiterazione del reato alla luce del tempo trascorso dai fatti addebitati e dell'arresto degli esponenti del gruppo criminale operante sul territorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Va in via di premessa chiarito che i fatti contestati risalgono al giugno 2017 e, quindi, ad epoca anteriore la L. 21 maggio 2019 n. 43,che, pur in quadro di sostanziale continuità normativa, ha modificato l'art. 416-ter cod. pen., già novellato dalla L. n. 62/14, sicché ratione temporis deve nella specie farsi riferimento alla disposizione previgente che sanzionava "chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma". 2.L'elaborazione giurisprudenziale successiva alla novella del 2014. ha evidenziato che, ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, come previsto dall'art. 416 ter cod. pen., solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso nelle forme di cui all'art. 416 bis, terzo comrna, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione (Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Rv. 263845 - 01, n. 16397 del 03/03/2016, Rv. 266738 - 01); qualora, invece, il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia una persona estranea alla consorteria di tipo mafioso, ovvero un soggetto intraneo che agisca "uti singulus", è necessaria la prova della pattuizione delle modalità di procacciamento del consenso con metodo mafioso (Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015,dep. 2016, Rv. 266794-01;Sez. 6, n. 15425 del 12(12/2022, dep. 2023, Rv. 284583-01). Alla luce dei richiamati principi costituisce elemento qualificante dell'illecito, che lo differenzia da altre analoghe fattispecie penali previste da leggi speciali quali quella di cui all'art.86 d. P.R. 15 maggio 1960 n. 570 (c.d. corruzione elettorale), l'impegno al procacciamento del consenso elettorale con 'modalità mafiose', da ritenersi sussistenti in re ipsa laddove il promittente sia sicuramente intraneo ad un sodalizio criminale di stampo mafioso ovvero abbia agito in nome e per conto di tale associazione mentre devono essere oggetto di prova se detto requisito manchi, ovvero se il prominente abbia operato a titolo individuale oppure non risulti affiliato ad un clan di tipo mafioso. 2.1 Nella specie non è in contestazione l'esistenza di un accordo illecito tra esponenti della lista [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla stregua del cospicuo compendio indiziario richiamato dal Tribunale cautelare mentre s'appalesano di scarsa pregnanza dimostrativa le considerazioni svolte a pag. 12 in ordine alla specifica qualità in cui [OSCURATO:PERSONA] agì nella stipula del patto di scambio. Invero, l'ordinanza impugnata si limita ad affermazioni assertive quanto alla partecipazione attuale del promittente a qualificati contesti di criminalità mafiosa, evocando la risalente condanna dello Scalzi per il delitto ex art. 416 bis cod.pen. per partecipazione alla cosca Trovato-Coco, di cui si ignora la perdurante operatività e l'eventuale capacità d'influenza sul territorio di Cerva. Né risultano attestati legami organici del predetto con la cosca dominante, oggetto di contestazione sub 1), non potendo al riguardo accordarsi valenza dirimente alla richiesta postuma di intervento avanzata dallo Scalzi a [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto ex art. 416 bis cod.pen., al fine di iDttenere dai contraenti amministratori il rispetto delle promesse elettorali. 3. L'ordinanza impugnata non considera adeguatamente che la configurazione giuridica del delitto ex art. 416ter cod.pen. non consente di eludere la verinca circa l'inserimento organico del procacciatore in una compagine mafiosa operante sul territorio e portatrice di una carica di intimidazione di per sé idonea a coartare la libera determinazione dell'elettorato, ovvero, allorché il procacciatore agisca "uti singulus", l'accertamento in ordine alla previsione dell'utilizzo delle modalità mafiose per il procacciamento di voti, con connessa indagine sul dolo generico che deve supportare la fattispecie. A detto riguardo non può sfuggire il valore costitutivo di simile verifica anche con riguardo al profilo soggettivo della condotta, attesa la diversa modulazione della prova del dolo del promissario che consegue alla qualità del promittente, essendo evidentemente diverse le ipotesi in cui il candidato si rivolga ad un esponente di vertice di un noto sodalizio perché si attivi al fine di procurargli consensi ovvero si relazioni con un intraneo che agisca quale singolo, o addirittura con un estraneo, necessitando in tal caso l'ipotesi accusatoria di un riscontro probatorio di maggiore pregnanza sotto il profilo della consapevolezza e volontà del ricorso alla metodologia mafiosa nel procacciamento del voto (in tal senso, Sez. 6, n. 15425/22,cit.). 3.1 L'assertivo richiamo alla caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] e alla notorietà della stessa e l'inferenza sulla forza di intimidazione utilizzata nel procacciamento di consensi in favore della lista sponsorizzata non soddisfano lo standard richiesto in materia di gravità indiziaria ove si consideri, altresì, la scarsa attitudine dimostrativa degli assunti accusatori denotata dai contenuti della conversazione del 10/3/2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo, con riguardo alle rivendicazioni di [OSCURATO:PERSONA], si esprime nel senso che "io e lui abbiano spinto per fargli vincere le elezioni", "gli abbiano dato una mano", espressioni cui il conversante Elia accompagna la rivendicazione di aver agito in libertà e " sempre nel giusto". In simile contesto è fondato il rilievo difensivo in ordine al parziale travisamento della conversazione giacché il richiamo alle "pressioni" evocate dal collegio cautelare (pag. 4) pare riferibile all'avversa parte politica ("perché là facevano pressioni lo sai che gente c'era..) mentre non emerge alcun riferimento neanche velato a condotte minatorie nei confronti degli elettori da parte dei mandatari del ricorrente. 3.2 E' bensì vero che questa Corte ha affermato che l'esistenza dell'intesa al procacciamento di consensi elettorali con ricorso a modalità mafiose può desumersi anche in via indiziaria, valorizzando alcuni indici fattuali sintomatici della natura dell'accordo, quali l'assoggettamento proprio di determinate aree territoriali alla forza intimidatrice di chi è storicamente appartenente ad un'associazione di stampo mafioso, ovvero la fama criminale dell'interlocutore del politico e la sua possibilità di incidere sul territcrio di riferimento con i metodi tipici della mafiosità (Sez. 6, n. 18844 del 23/02/2018, Pignataro, non mass.; Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, Rv. 275157 - 01), tuttavia siffatti parametri sono destinati ad operare in situazioni in cui la notorietà criminale, lungi dal costituire un mero status, si coniuga ad elementi attestanti un collegamento attuale e qualificato con ambienti mafiosi, capace di giustificare sotto il profilo causale il riconoscimento da parte del promissario della capacità dell'interlocutore di orientare il consenso rispetto all'ambito territoriale d'interesse. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le censure in punto di trattamento cautelare, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro affinché emendi le criticità rilevate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi