CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 1955
Cassazione n. 04079/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/04/1955 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAfilat-e-ewisonalle-penif udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto tardivamente: è stato trasmesso via pec il 28 giugno 2024 quando di contro il relativo termine ( di giorni 45 dalla scadenza - 30 aprile 2024- dei 90 giorni previsti per il deposito della motivazione, decorrenti dalla data della decisione, intervenuta il 30 gennaio 2024) si è perento il 14 giugno 2024; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre 2024.