CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 06669/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, atteso il proscioglimento per prescrizione dal concorrente reato di truffa, con la conferma delle statuizioni disposte in favore della costituita parte civile. Rilevato che i motivi dedotti - ribaditi con memoria del 21 dicembre 2022 - si rivelano improponibili, in quanto articolati in punto di fatto e vertenti in maniera diretta sul tema dell'accusa (il primo) ovvero contenenti non consentite censure al trattamento sanzionatorio (il secondo), di cui si lamenta unicamente la misura eccessiva della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consiglierèi estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] AngefCQtanzo AL • D E PO S 'TATA iN civs,c 1 6 F 2023 IL C